31.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/75


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2013

che modifica la decisione 2004/416/CE relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari del Brasile

[notificata con il numero C(2013) 339]

(2013/67/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/416/CE della Commissione (2) stabilisce misure provvisorie di emergenza finalizzate a fornire una maggiore protezione contro l’introduzione di organismi nocivi, in particolare Guignardia citricarpa Kiely e Xanthomonas campestris per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari del Brasile.

(2)

Le informazioni disponibili indicano che le misure provvisorie di emergenza relative al Xanthomonas campestris non sono necessarie.

(3)

Alla luce degli sviluppi occorsi negli ultimi anni, è opportuno che le disposizioni sulle rimanenti misure continuino ad applicarsi.

(4)

La decisione 2004/416/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/416/CE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, della direttiva 2000/29/CE, i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi (di seguito denominati “agrumi”) originari del Brasile possono essere introdotti nel territorio dell’Unione soltanto se conformi ai requisiti stabiliti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (3), ogni Stato membro che importa agrumi originari del Brasile è tenuto a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione tecnica particolareggiata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti su tali frutti tra il 1o maggio e il 30 novembre dello stesso anno in ottemperanza all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 3

Nel periodo dal 1o maggio al 30 novembre di ogni anno la Commissione segue costantemente l’evolversi della situazione. Qualora si constati che le misure di emergenza in questione non sono sufficienti ad impedire l’introduzione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) oppure che tali misure non sono state debitamente applicate, la Commissione adotta misure alternative o più rigorose, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

3)

all’articolo 5, la parte di frase «entro e non oltre il 31 gennaio 2008» è sostituita da «entro il 31 gennaio di ogni anno»;

4)

l’allegato è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, della direttiva 2000/29/CE, si applicano i seguenti requisiti:»;

b)

il punto 1 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 78.

(3)  GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.»;