14.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/38 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2014
che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'Anoplophora chinensis (Forster)
[notificata con il numero C(2014) 3798]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione (2) permette l'introduzione nell'Unione di piante coltivate, per un periodo di almeno due anni antecedenti all'esportazione, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster), ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (nel seguito «l'organismo specificato»). |
(2) |
In base a informazioni fornite dalla Cina risulta che le piante di età inferiore a due anni coltivate per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato, ma non situato in una zona indenne da organismi nocivi, non presentano alcun ulteriore rischio in rapporto all'introduzione di tale organismo. È pertanto opportuno permettere l'importazione di tali piante. |
(3) |
È inoltre opportuno autorizzare l'introduzione di tali piante provenienti da altri paesi terzi e consentirne il movimento all'interno dell'Unione. |
(4) |
L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/138/UE andrebbe pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/138/UE è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 38).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/138/UE è così modificato:
1) |
la sezione 1 è modificata come segue:
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2) |
alla sezione 2, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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