18.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2011/778/UE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2014) 3878]

(I testi in lingua greca, italiana, maltese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2014/368/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione (2) prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione in Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada, subordinatamente a determinate condizioni.

(2)

La deroga concessa dalla decisione di attuazione 2011/778/UE era limitata nel tempo. Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga. La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga dovrebbe continuare ad applicarsi. È ragionevole ritenere che le patate importate continueranno ad essere conformi alla legislazione dell'Unione. Tale decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse in tale decisione per un periodo più lungo di quelle concesse dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 marzo 2024.

(3)

La decisione di esecuzione 2011/778/UE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/778/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

alle campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata dal 1o dicembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 marzo 2024.»

2)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità all'articolo 1 viene revocata anteriormente al 31 marzo 2024 qualora:

a)

le disposizioni previste agli articoli da 2 a 13:

i)

si rivelino insufficienti a impedire l'introduzione nell'Unione degli organismi nocivi di cui all'articolo 2; oppure

ii)

non siano state rispettate;

b)

emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di “zona esente” in Canada.»

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 37.