18.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2014
che modifica la decisione di esecuzione 2011/778/UE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada
[notificata con il numero C(2014) 3878]
(I testi in lingua greca, italiana, maltese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione (2) prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione in Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada, subordinatamente a determinate condizioni. |
(2) |
La deroga concessa dalla decisione di attuazione 2011/778/UE era limitata nel tempo. Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga. La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga dovrebbe continuare ad applicarsi. È ragionevole ritenere che le patate importate continueranno ad essere conformi alla legislazione dell'Unione. Tale decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse in tale decisione per un periodo più lungo di quelle concesse dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 marzo 2024. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2011/778/UE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/778/UE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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2) |
L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità all'articolo 1 viene revocata anteriormente al 31 marzo 2024 qualora:
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Articolo 2
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 37.