3.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/21


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2014

che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2014) 4191]

(2014/422/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è elencata al punto c) 11 dell'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nell'Unione. Dal 2011, in seguito all'approvazione di un nuovo codice per la nomenclatura dei funghi da parte del Congresso Internazionale di Botanica, tale organismo è stato denominato Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («l'organismo specificato»).

(2)

Il 21 febbraio 2014 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato una valutazione del rischio fitosanitario relativo all'organismo specificato (2). Alla luce di tale valutazione si è concluso che le prescrizioni concernenti l'organismo specificato stabilite dalla direttiva 2000/29/CE per l'introduzione nell'Unione di agrumi originari di aree al di fuori di una zona riconosciuta indenne dall'organismo specificato non sono sufficienti a proteggere l'Unione contro l'introduzione di questo organismo. Dato l'elevato numero di intercettazioni, effettuate negli anni precedenti, di agrumi originari del Sud Africa infestati dall'organismo specificato, è necessario adottare senza indugio misure più severe per migliorare la protezione dell'Unione contro l'introduzione di questo organismo. Dato che molte di queste intercettazioni hanno riguardato frutti di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», tali frutti, oltre alle misure applicabili a tutti i tipi di agrumi, devono essere oggetto di analisi per l'individuazione di infezioni latenti.

(3)

Tuttavia, l'Autorità considera molto improbabile l'introduzione nell'Unione dell'organismo specificato tramite l'importazione di frutti di Citrus latifolia Tanaka. È pertanto opportuno escludere il Citrus latifolia Tanaka dalle misure di cui alla presente decisione.

(4)

In caso di intercettazione di agrumi originari del Sud Africa infetti dall'organismo specificato, la Commissione valuterà se l'arrivo dei frutti infetti sia il risultato di carenze nelle procedure di controllo e di certificazione ufficiali in Sud Africa. Nel caso di intercettazioni ricorrenti a causa di carenze nelle procedure di controllo e certificazione nel corso dello stesso anno, la Commissione riesaminerà la presente decisione prima della notifica della sesta intercettazione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione (3).

(6)

Le misure stabilite nella presente decisione dovrebbero essere applicate a decorrere dal 24 luglio 2014 al fine di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Introduzione di agrumi nell'Unione

Fatti salvi i punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, e in deroga al punto 16.4, lettere c) e d) dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE, i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti di Citrus aurantium L. e di Citrus latifolia Tanaka, originari del Sud Africa («i frutti specificati»), possono essere introdotti nell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Obblighi di segnalazione

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente le informazioni relative alla quantità di frutti specificati introdotti nell'Unione ai sensi della presente decisione nel corso della campagna d'importazione precedente. Tale relazione contiene anche i risultati delle ispezioni di cui al punto 2 dell'allegato.

Articolo 3

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione, agli altri Stati membri e al Sud Africa i casi confermati di presenza dell'organismo specificato.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2013/754/UE è abrogata.

Articolo 5

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2014.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2014. Parere scientifico sul rischio di Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) per il territorio dell'UE con individuazione e valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. EFSA Journal 2014;12(2):3557 243 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/754/UE, dell'11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 44).


ALLEGATO

PRESCRIZIONI PER L'INTRODUZIONE DEI FRUTTI SPECIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.   Prescrizioni concernenti i frutti specificati

1.1.

I frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla voce «Dichiarazione supplementare» le seguenti dichiarazioni:

a)

i frutti specificati sono originari di un'area di produzione che è stata sottoposta a trattamenti contro l'organismo specificato, effettuati a tempo debito dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

b)

è stata effettuata un'ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita e non è stato individuato alcun sintomo dell'organismo specificato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

c)

è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo dell'organismo specificato; tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni dall'organismo specificato;

1.2.

Nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia» il certificato fitosanitario include anche, alla voce «Dichiarazione supplementare», la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un'infezione latente ed è risultato indenne dall'organismo specificato.

1.3.

La completa tracciabilità dei frutti specificati sarà assicurata come segue:

a)

l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipa al trattamento dei frutti specificati sono ufficialmente registrati a tal fine;

b)

le informazioni dettagliate sui trattamenti precedenti e seguenti al raccolto vengono conservate;

c)

per tutta la durata dei loro spostamenti, dall'area di produzione al punto di esportazione verso l'Unione, i frutti specificati sono accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione del servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Sud Africa, come parte di un sistema documentario in cui le informazioni siano messe a disposizione della Commissione dal Sud Africa.

2.   Prescrizioni relative alle ispezioni all'interno dell'Unione

2.1.

I frutti specificati sono ispezionati visivamente al punto di entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuali sintomo dell'organismo specificato.

2.2.

Qualora vengano individuati sintomi dell'organismo specificato durante le ispezioni di cui al paragrafo 2.1, la presenza dell'organismo specificato è confermata o confutata da test eseguiti sui frutti che manifestano sintomi di infezione. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

i)

rifiuto di ingresso nell'Unione;

ii)

distruzione in modalità diversa dalla trasformazione.


(1)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).