27.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/61


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il trasporto verso gli impianti di imballaggio dei tuberi di patate originari di zone delimitate al fine di impedire la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

[notificata con il numero C(2014) 6731]

(2014/679/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione (2) prevede l'adozione di misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner).

(2)

Gli sviluppi della situazione dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione 2012/270/UE hanno dimostrato che le misure da essa previste sono efficaci e che dovrebbero continuare ad essere applicate. È pertanto opportuno che tale decisione di esecuzione si applichi senza alcun limite temporale.

(3)

L'esperienza insegna che è necessario accordare maggiore flessibilità per quanto riguarda l'impianto in cui i tuberi di patate sono sottoposti a un trattamento volto a garantire che i residui di terra che li ricoprono non siano superiori allo 0,1 % e che gli organismi specificati siano rimossi. Si dovrebbe pertanto permettere che tali tuberi siano trasportati al di fuori delle zone delimitate prima che abbia luogo il summenzionato trattamento. Il trasferimento verso tali impianti dovrebbe tuttavia essere subordinato a prescrizioni intese a garantire che il relativo rischio fitosanitario sia ridotto a livelli accettabili.

(4)

Al fine di garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata, dovrebbero essere stabilite prescrizioni concernenti lo smaltimento dei residui di terra e di altri materiali di scarto. Per lo stesso motivo si dovrebbero inoltre stabilire prescrizioni concernenti i veicoli e l'imballaggio per il trasporto o la movimentazione di tali tuberi di patate prima che essi siano trasferiti al di fuori della zona delimitata o da un impianto di imballaggio situato al di fuori di detta zona. È altresì necessario che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate negli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano puliti, in modo da evitare l'infestazione di altre patate trattate con gli stessi macchinari.

(5)

Per facilitare il controllo da parte degli Stati membri dell'imballaggio effettuato al di fuori di una zona delimitata dei tuberi di patate originari di tale zona, è importante che gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano autorizzati a tal fine e che siano tenuti a registrare e conservare i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.

(6)

La decisione di esecuzione 2012/270/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione

1.   I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 5, imballati all'interno di tali zone o negli impianti di cui all'articolo 3 ter, possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1.

I tuberi di patate originari di una zona delimitata possono essere trasportati da tale zona delimitata verso un impianto di imballaggio che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 3 ter ed ubicato nelle vicinanze di tale zona delimitata, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 2. I tuberi di patate possono essere immagazzinati in detto impianto.

Nel caso di cui al secondo comma, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti azioni:

a)

monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;

b)

attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dagli organismi specificati nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, nelle vicinanze dell'impianto di imballaggio.

2.   I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'articolo 2 da paesi terzi in cui uno o più degli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 3.

Articolo 3 bis

Prescrizioni concernenti i veicoli, gli imballaggi, i macchinari e i residui di terra

1.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i veicoli e gli imballaggi che sono stati utilizzati per il trasporto dei tuberi di patate originari di una zona delimitata, prima dell'adempimento delle disposizioni dell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1, lettera b), siano disinfettati e puliti in modo adeguato nei seguenti casi:

a)

prima che essi siano trasportati fuori della zona delimitata e

b)

prima che essi lascino un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate, di cui al paragrafo 1, in un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, siano disinfettati e puliti in modo adeguato dopo ogni utilizzo.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i residui di terra o gli altri materiali di scarto derivanti dall'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, siano smaltiti in modo da garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

Articolo 3 ter

Prescrizioni concernenti gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zonedelimitate in questione

Gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione e la movimentazione dei tuberi di patate originari di tali zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

sono autorizzati dall'organismo ufficiale responsabile a imballare tuberi di patate originari di una zona delimitata e

b)

registrano e conservano, per un periodo di un anno a partire dal momento dell'arrivo dei tuberi di patate in tale impianto, i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.»

2)

L'articolo 7 è soppresso.

3)

L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificato:

la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

Condizioni per la circolazione

1)

I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato a norma dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione (1) o da un produttore registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE della Commissione (2) oppure sono stati trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE;

b)

i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che i residui di terra non siano superiori allo 0,1 % oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato e a rimuovere gli organismi specificati affinché non vi sia alcun rischio di diffusione di tali organismi;

c)

il materiale d'imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi è pulito e

d)

i tuberi di patate sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (3).

2)

Per il trasporto dei tuberi di patate verso l'impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in aggiunta al paragrafo 1, lettera a), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i tuberi di patate sono stati coltivati in campi sottoposti a trattamenti insetticidi contro gli organismi specificati durante la stagione vegetativa, in periodi appropriati;

b)

in tali campi sono state effettuate ispezioni ufficiali prima della raccolta, in periodi appropriati, e non è stata rilevata la presenza di organismi specificati;

c)

il produttore ha preventivamente notificato agli organismi ufficiali responsabili la sua intenzione di trasferire i tuberi di patate in conformità al presente paragrafo nonché la data del trasferimento previsto;

d)

i tuberi di patate sono trasportati verso l'impianto di imballaggio in veicoli chiusi o in imballaggi puliti e chiusi, in modo da garantire che gli organismi specificati non possano fuoriuscire o diffondersi;

e)

durante il trasporto verso l'impianto di imballaggio i tuberi di patate sono accompagnati da un documento che ne attesta l'origine e la destinazione e

f)

immediatamente dopo il loro arrivo nell'impianto di imballaggio, i tuberi di patate sono sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1, lettera b), della presente sezione.

3)

II tuberi di patate introdotti nell'Unione conformemente alla sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, lettera d).


(1)  Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

(2)  Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale (GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22).

(3)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).»