27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/61 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2014
che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il trasporto verso gli impianti di imballaggio dei tuberi di patate originari di zone delimitate al fine di impedire la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)
[notificata con il numero C(2014) 6731]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione (2) prevede l'adozione di misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner). |
(2) |
Gli sviluppi della situazione dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione 2012/270/UE hanno dimostrato che le misure da essa previste sono efficaci e che dovrebbero continuare ad essere applicate. È pertanto opportuno che tale decisione di esecuzione si applichi senza alcun limite temporale. |
(3) |
L'esperienza insegna che è necessario accordare maggiore flessibilità per quanto riguarda l'impianto in cui i tuberi di patate sono sottoposti a un trattamento volto a garantire che i residui di terra che li ricoprono non siano superiori allo 0,1 % e che gli organismi specificati siano rimossi. Si dovrebbe pertanto permettere che tali tuberi siano trasportati al di fuori delle zone delimitate prima che abbia luogo il summenzionato trattamento. Il trasferimento verso tali impianti dovrebbe tuttavia essere subordinato a prescrizioni intese a garantire che il relativo rischio fitosanitario sia ridotto a livelli accettabili. |
(4) |
Al fine di garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata, dovrebbero essere stabilite prescrizioni concernenti lo smaltimento dei residui di terra e di altri materiali di scarto. Per lo stesso motivo si dovrebbero inoltre stabilire prescrizioni concernenti i veicoli e l'imballaggio per il trasporto o la movimentazione di tali tuberi di patate prima che essi siano trasferiti al di fuori della zona delimitata o da un impianto di imballaggio situato al di fuori di detta zona. È altresì necessario che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate negli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano puliti, in modo da evitare l'infestazione di altre patate trattate con gli stessi macchinari. |
(5) |
Per facilitare il controllo da parte degli Stati membri dell'imballaggio effettuato al di fuori di una zona delimitata dei tuberi di patate originari di tale zona, è importante che gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano autorizzati a tal fine e che siano tenuti a registrare e conservare i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate. |
(6) |
La decisione di esecuzione 2012/270/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione 1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 5, imballati all'interno di tali zone o negli impianti di cui all'articolo 3 ter, possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1. I tuberi di patate originari di una zona delimitata possono essere trasportati da tale zona delimitata verso un impianto di imballaggio che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 3 ter ed ubicato nelle vicinanze di tale zona delimitata, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 2. I tuberi di patate possono essere immagazzinati in detto impianto. Nel caso di cui al secondo comma, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti azioni:
2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'articolo 2 da paesi terzi in cui uno o più degli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 3. Articolo 3 bis Prescrizioni concernenti i veicoli, gli imballaggi, i macchinari e i residui di terra 1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i veicoli e gli imballaggi che sono stati utilizzati per il trasporto dei tuberi di patate originari di una zona delimitata, prima dell'adempimento delle disposizioni dell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1, lettera b), siano disinfettati e puliti in modo adeguato nei seguenti casi:
2. Gli Stati membri garantiscono che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate, di cui al paragrafo 1, in un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, siano disinfettati e puliti in modo adeguato dopo ogni utilizzo. 3. Gli Stati membri garantiscono che i residui di terra o gli altri materiali di scarto derivanti dall'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, siano smaltiti in modo da garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata. Articolo 3 ter Prescrizioni concernenti gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zonedelimitate in questione Gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione e la movimentazione dei tuberi di patate originari di tali zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, soddisfano le seguenti prescrizioni:
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2) |
L'articolo 7 è soppresso. |
3) |
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificato:
la sezione 2 è sostituita dalla seguente:
«SEZIONE 2
Condizioni per la circolazione
1) |
I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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2) |
Per il trasporto dei tuberi di patate verso l'impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in aggiunta al paragrafo 1, lettera a), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
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3) |
II tuberi di patate introdotti nell'Unione conformemente alla sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, lettera d). |
(1) Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).
(2) Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale (GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22).
(3) Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).»