14.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/237 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India

[notificata con il numero C(2015) 662]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce delle carenze individuate nel corso degli audit svolti in India dalla Commissione nel 2010 e nel 2013 nonché dell'elevato numero di intercettazioni di organismi nocivi su alcuni vegetali e prodotti vegetali di origine indiana in quel periodo, la Commissione ha vietato, con la decisione di esecuzione 2014/237/UE (2), l'importazione dei cinque prodotti più frequentemente intercettati a causa della presenza di organismi nocivi, compresi i vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi.

(2)

L'audit effettuato dalla Commissione in India dal 2 al 12 settembre 2014 ha rivelato notevoli miglioramenti nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni di tale paese.

(3)

L'India ha altresì assicurato che sono disponibili misure tecniche adeguate per garantire che l'esportazione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India sia esente da organismi nocivi.

(4)

In tale contesto si è concluso che il rischio di introdurre organismi nocivi nell'Unione attraverso l'importazione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, può essere ridotto a un livello accettabile se vengono adottate le misure adeguate di cui sopra.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/237/UE per consentire l'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, provenienti dall'India.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/237/UE è così modificata:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.»

2.

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è consentita solo se tali vegetali sono accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, con la descrizione, nella rubrica “Dichiarazione supplementare”, delle misure adeguate prese per garantire l'assenza di organismi nocivi.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 93).