14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/237 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce delle carenze individuate nel corso degli audit svolti in India dalla Commissione nel 2010 e nel 2013 nonché dell'elevato numero di intercettazioni di organismi nocivi su alcuni vegetali e prodotti vegetali di origine indiana in quel periodo, la Commissione ha vietato, con la decisione di esecuzione 2014/237/UE (2), l'importazione dei cinque prodotti più frequentemente intercettati a causa della presenza di organismi nocivi, compresi i vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi. |
(2) |
L'audit effettuato dalla Commissione in India dal 2 al 12 settembre 2014 ha rivelato notevoli miglioramenti nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni di tale paese. |
(3) |
L'India ha altresì assicurato che sono disponibili misure tecniche adeguate per garantire che l'esportazione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India sia esente da organismi nocivi. |
(4) |
In tale contesto si è concluso che il rischio di introdurre organismi nocivi nell'Unione attraverso l'importazione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, può essere ridotto a un livello accettabile se vengono adottate le misure adeguate di cui sopra. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/237/UE per consentire l'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, provenienti dall'India. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/237/UE è così modificata:
1. |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.» |
2. |
È inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è consentita solo se tali vegetali sono accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, con la descrizione, nella rubrica “Dichiarazione supplementare”, delle misure adeguate prese per garantire l'assenza di organismi nocivi.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 93).