19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/143


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2417 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2015) 9191]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) è applicata da maggio 2015; In considerazione delle notifiche, nel frattempo, di nuovi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito denominata «l'organismo specificato») da parte delle autorità francesi nei loro rispettivi territori, è opportuno adattare all'attuale situazione le misure istituite da detta decisione.

(2)

Analisi scientifiche hanno dimostrato che nel territorio dell'Unione sono presenti diverse sottospecie dell'organismo specificato. È stato inoltre rilevato che varie piante ospiti sono sensibili a una sola di dette sottospecie. È pertanto opportuno modificare la definizione di «piante ospiti» al fine di tenere conto di questi sviluppi. Per la stessa ragione sarebbe altresì opportuno dare la possibilità agli Stati membri di delimitare zone solo in relazione a dette sottospecie.

(3)

Al fine di garantire un approccio più tempestivo per quanto riguarda l'elenco delle piante ospiti, attualmente enumerate nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, è opportuno modificare la definizione di «piante ospiti», sopprimere l'allegato II e pubblicare l'elenco delle piante ospiti in una banca dati della Commissione di «piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione».

(4)

In considerazione della modifica della definizione di «piante ospiti», sarebbe opportuno modificare anche la definizione di «piante specificate» per garantire che vi siano comprese tutte le piante ospiti immediatamente dopo la loro inclusione nella banca dati di cui al considerando 3.

(5)

Dato il rischio di diffusione dell'organismo specificato in qualsiasi parte del territorio dell'Unione, nonché l'importanza di un'azione tempestiva, la definizione di un piano di emergenza a livello degli Stati membri è di particolare importanza per garantire una migliore preparazione in caso di potenziali focolai.

(6)

Per facilitare la ricerca scientifica finalizzata all'individuazione degli effetti precisi dell'organismo specificato sulle piante ospiti, gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di piante ospiti in una o più parti della zona di contenimento a fini scientifici, conformemente alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE della Commissione (3) e assicurando la protezione del territorio dell'Unione non ancora colpito dall'organismo specificato. Questa possibilità non dovrebbe tuttavia sussistere per la zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione per via della sua prossimità al resto del territorio dell'Unione.

(7)

Il 2 settembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico (4) sul trattamento con acqua calda del materiale di moltiplicazione della vite in riposo vegetativo contro l'organismo specificato. Detto parere dimostra che le condizioni prescritte e raccomandate per risanare il materiale di moltiplicazione della vite contro il fitoplasma Grapevine flavescence dorée sono efficaci anche contro l'organismo specificato. È pertanto opportuno consentire, a determinate condizioni, lo spostamento di piante in riposo vegetativo di Vitis all'interno e all'esterno delle zone delimitate se tali piante sono state sottoposte al trattamento con acqua calda.

(8)

Tenuto conto della sensibilità delle piante ospiti all'infezione dell'organismo specificato, oltre che della necessità di una maggiore sensibilizzazione degli operatori e di una tracciabilità in caso di risultati positivi, è opportuno disporre che anche le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate possano essere spostate all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante. Per non introdurre un onere amministrativo sproporzionato per i venditori di dette piante, questa prescrizione non dovrebbe applicarsi allo spostamento di dette piante verso persone che agiscono a fini che non rientrano nella loro attività commerciale, industriale o professionale.

(9)

Dati i gravi effetti causati dall'organismo specificato e l'importanza di prevenire o agire il prima possibile per contenere qualsiasi potenziale focolaio nel territorio dell'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale informazioni sulla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione.

(10)

Il 27 luglio 2015 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione il primo focolaio dell'organismo specificato nella regione Corsica. Poiché l'organismo specificato è stato trovato in Corsica su piante di specie che non figurano ancora nell'elenco delle piante specificate, è opportuno aggiornare l'elenco delle piante specificate per includervi dette specie. È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2015/789/UE.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 andrebbe pertanto modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

1)

all'articolo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)   “organismo specificato”: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b)   “piante ospiti”: piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili, nel territorio dell'Unione, all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie;

c)   “piante specificate”: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;»

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Piani di emergenza

1.   Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato (di seguito “piano di emergenza”).

2.   Il piano di emergenza stabilisce anche:

a)

i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e dell'autorità unica;

b)

uno o più laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;

c)

le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l'autorità unica, gli operatori professionali interessati e il pubblico;

d)

i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;

e)

le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;

f)

le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato.

3.   Gli Stati membri valutano e sottopongono a revisione i rispettivi piani di emergenza secondo necessità.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.»;

3)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito “zona delimitata”).

In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette

1.   È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.

2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare, in conformità alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE (5) della Commissione, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo 7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c).

(5)  Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).»;"

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, può avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b)

il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile apposito, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO (6).

(6)  EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma (Trattamento della vite con acqua calda per il contenimento del fitoplasma Grapevine flavescence dorée). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490–492.»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 8:

«8.   Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.»;

6)

è inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Campagne di sensibilizzazione

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.»;

7)

gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).

(3)  Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).

(4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sul trattamento con acqua calda della vite per la Xylella fastidiosa. EFSA Journal 2015;13(9):4225, 10 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4225.


ALLEGATO

Gli allegati sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I sono inserite in ordine alfabetico le piante seguenti:

 

Asparagus acutifolius L.

 

Cistus creticus L.

 

Cistus monspeliensis L.

 

Cistus salviifolius L.

 

Cytisus racemosus Broom

 

Dodonaea viscosa Jacq.

 

Euphorbia terracina L.

 

Genista ephedroides DC.

 

Grevillea juniperina L.

 

Hebe

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Myoporum insulare R. Br.

 

Pelargonium graveolens L'Hér

 

Westringia glabra L.;

2)

l'allegato II è soppresso.