DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2015

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2015) 3415]

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase, considerando quanto segue:

(1)         Alla luce delle verifiche effettuate dalla Commissione e delle notifiche di nuovi focolai da parte delle autorità italiane, è opportuno rafforzare le misure istituite dalla decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione (2).

(2)         Il 6 gennaio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute delle piante presentati dalla Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») nel territorio dell'UE, nonché sull'identificazione e sulla valutazione delle possibilità di ridurre tali rischi (3). Il parere comprende un elenco di specie di piante sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato. Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali piante da impianto, escluse le sementi, in base al rischio di introduzione dell'organismo specificato. Nella relazione è operata una suddivisione in categorie delle specie vegetali per le quali è stata finora confermata la sensibilità agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato tramite infezione naturale, infezione sperimentale tramite vettore o infezione di tipo sconosciuto (di seguito «le piante specificate»). Tale elenco è più lungo di quello riportato nella decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione (4). Di conseguenza è opportuno che la presente decisione si applichi ad un elenco di specie più lungo di quello della decisione di esecuzione 2014/497/UE. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, alcune misure dovrebbero applicarsi solo alle specie vegetali sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato (di seguito «le piante ospiti»). A questo proposito, mentre il parere dell'EFSA del 6 gennaio 2015 sottolinea l'incertezza per quanto riguarda la gamma di specie vegetali, dal momento che la ricerca è ancora in corso, i risultati delle indagini condotte dalle autorità italiane hanno confermato la capacità di determinate piante specificate di fungere da «piante ospiti».

(3)         Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.

(4)         Al fine di eradicare l'organismo specificato e impedirne l'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire zone delimitate costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. Considerata l'attuale situazione nell'Italia meridionale, la zona infetta della zona delimitata istituita dalle autorità italiane dovrebbe comprendere almeno l'intera provincia di Lecce. Per ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata [zona infetta], la zona cuscinetto dovrebbe essere larga 10 km.

(1)          GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)          Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 29).

(3)          EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sui rischi fitosanitati derivanti da Xylella fastidiosa nel territorio dell'UE, con l'individuazione e la valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. EFSA Journal 2015; 13 (1):3989. [262 pagg.].

(4)          Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 56).

(5)          Nei casi in cui l'organismo specificato si presenta in modo sporadico, l'istituzione di una zona delimitata non dovrebbe essere necessaria se l'organismo specificato può essere eliminato dalle piante in cui ne è stata riscontrata la presenza. In tali casi è opportuno intervenire immediatamente per accertare se siano state infettate altre piante.

(6)          Tenuto conto dell'epidemiologia dell'organismo specificato e del rischio di un'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, è vietato piantare piante ospiti nella zona infetta, salvo nei siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. Tale misura è importante anche per impedire l'infezione delle piante ospiti da parte dell'organismo specificato all'interno della zona delimitata.

(7)          Nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente diffuso. Se è dimostrato che in alcune parti della zona l'organismo specificato è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile.

(8)          Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante da impianto specificate, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.

(9)          Le piante notoriamente sensibili all'organismo specificato, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una zona di questo tipo, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato. Lo spostamento di dette piante dovrebbe pertanto essere oggetto di prescrizioni specifiche volte ad impedire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato. Al fine di agevolare l'individuazione precoce della potenziale presenza dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata, è opportuno stabilire prescrizioni relative alla tracciabilità per gli spostamenti delle piante notoriamente sensibili all'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate.

(10)        Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di piante destinate all'impianto spostate fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.

(11)        Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di piante destinate all'impianto originarie delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire e aggiornare un elenco di tutti i siti ubicati nelle zone delimitate del loro territorio in cui sono state coltivate le piante specificate e trasmettere tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri una raccolta di tali elenchi.

(12)        Per garantire che le piante specificate siano fatte uscire dalle zone delimitate solo in conformità alle prescrizioni di cui alla presente decisione è opportuno effettuare controlli ufficiali.

(13)        Tenendo conto della natura dell'organismo specificato, le piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente dovrebbero, al momento dell'introduzione nell'Unione, essere accompagnate da un certificato fitosanitario comprendente una dichiarazione supplementare attestante che detto paese è indenne dall'organismo specificato.

(14)        Al fine di garantire che le piante specificate introdotte nell'Unione da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente siano esenti dall'organismo specificato, le prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di piante specificate originarie di zone delimitate.

(15)        Da ottobre 2014 sono state intercettate nell'Unione numerose piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea, originarie di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato. Si è quindi concluso che le procedure di certificazione fitosanitaria di Costa Rica o Honduras non sono sufficienti a garantire che le partite di piante di Coffea siano esenti dall'organismo specificato. Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto di Coffea, ad eccezione delle sementi, originarie di Costa Rica o Honduras.

(16)        La decisione di esecuzione 2014/497/UE dovrebbe essere abrogata.

(17)        Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)    «organismo specificato»: isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b)    «piante specificate»: tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;

c)    «piante ospiti»: tutte le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II;

d)    «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:

i)       impianto; ii)  riproduzione; iii)  produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la manutenzione; iv)  introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; v)  messa a disposizione sul mercato. 

Articolo 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1.        Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.

2.        L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.

3.        L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.

4.        Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall'organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

Articolo 3

Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate.

Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

Articolo 4

Definizione delle zone delimitate

1.        Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).

2.        La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.

La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce, la zona infetta comprende almeno l'intera provincia.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.

La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.

3.        Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

4.        Sulla base delle notifiche da parte degli Stati membri in conformità alla decisione di esecuzione 2014/917/UE (1), la Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle zone delimitate e lo trasmette agli Stati membri.

5.        Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 3 e al monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

(1) Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).

6. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)   vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;

b)   vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;

c)   in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

7.      Nel caso di cui al paragrafo 6, lo Stato membro:

a)   effettua un'ispezione annuale al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato;

b)   in base a tale ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata;

c)   notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non definisce una zona delimitata, e l'esito dell'ispezione di cui al punto a) non appena sono disponibili.

Articolo 5

Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette

È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.

Articolo 6

Misure di eradicazione

1.                Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui all'articolo 4 adotta in tale zona le misure di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.                Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato, rimuove immediatamente:

a)   le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;

b)   le piante notoriamente infette dall'organismo specificato;

c)   le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.

3.                Lo Stato membro interessato provvede a campionare ed esaminare le piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31 (1).

4.                Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5.                Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

(1) Metodologie per il campionamento delle partite — Norma di riferimento ISPM n. 31 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata nel 2008.

6.                Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati agli Stati membri dai quali provengono le piante in questione, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono entrate.

7.                Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.

8.                Lo Stato membro interessato deve sensibilizzare il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione. Lo Stato membro deve installare una segnaletica stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata.

9.                Se necessario, lo Stato membro adotta misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

10.             Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (1) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (2).

11.             Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Articolo 7

Misure di contenimento

1.                In deroga all'articolo 6, solo nella provincia di Lecce, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 6, (di seguito: «zona di contenimento»).

2.                Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente almeno tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:

a)   in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

b)   in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;

c)   entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento con il resto del territorio dell'Unione.

Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.

3.                Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante di cui al paragrafo 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno.

4.                Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, effettua opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

(1)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata il 15 dicembre 2011.

(2)  L'impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata l'8 gennaio 2014.

5.                Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6.                Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Articolo 8

Definizione di una zona di sorveglianza in Italia

1.                È stabilita una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 30 km, adiacente alla zona delimitata che copre la zona infetta della provincia di Lecce.

2.                Nella zona di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento e analisi delle piante sintomatiche.

La zona oggetto di ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.

Il numero di campioni, la metodologia e i risultati sono indicati nella relazione di cui all'articolo 14.

3.                Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Articolo 9

Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione

1.                È vietato lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.

2.                In deroga al paragrafo 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)   è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (1);

b)   è autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)   è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d)   è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

e)   è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

f)    è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

g)   per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

h)   per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

(1) Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

3.                Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

4.                Il più vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31.

5.                Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.

6.                Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.

7.                Tutte le piante di cui al paragrafo 1 sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (1).

Articolo 10

Rintracciabilità

1.        Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute.

2.        Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori.

3.        Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.

4.        Gli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente i rispettivi organismi ufficiali responsabili di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione.

5.        Un organismo ufficiale responsabile che riceve le informazioni di cui al paragrafo 4 ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione del lotto in questione.

6.        Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 11

Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate

1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.

Tali controlli devono essere effettuati almeno:

a)   sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto;

b)   sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate;

(1) Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

c)   sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto;

d)   sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate.

I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile.

3. L'intensità dei controlli di cui al paragrafo 2 è basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante e dell'osservanza della presente decisione e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.

Articolo 12

Elenco dei siti autorizzati

Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

Gli Stati membri trasmettono il suddetto elenco alla Commissione.

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti i siti autorizzati negli Stati membri.

Tale elenco è trasmesso a tutti gli Stati membri.

Articolo 13

Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 9

Qualora dai controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, risulti che le condizioni di cui all'articolo 9 non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.

Articolo 14

Relazioni sulle misure

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)   una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 e sui risultati di tali misure;

b)   un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 nell'anno successivo.

Lo Stato membro in questione, nel caso in cui decida di applicare misure di contenimento a norma dell'articolo 7, comunica immediatamente alla Commissione per quali motivi intende applicare misure di contenimento, specificando le misure adottate o di cui è prevista l'adozione.

Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'aggiornamento del piano.

Articolo 15

Divieto di introdurre piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras

È vietata l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras

Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras, che sono state introdotte nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostate all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.

Articolo 16

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente

Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)   l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non è presente nel paese;

b)   le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non è presente nel paese;

c)   al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

Articolo 17

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni:

a)   sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;

b)   rispettano le disposizioni del paragrafo 2 o dei paragrafi 3 e 4;

c)   al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18 e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)   l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona;

b)   il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine».

3. Se le piante specificate sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a)   le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4;

b)   l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla

Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;

c)   nel sito e nella relativa zona di cui al paragrafo 4, lettera c) sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

d)   campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale;

e)   le piante specificate sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti;

f)    il più vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato;

g)   immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell'organismo specificato.

Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella «Luogo di origine» l'identificazione del sito di cui alla lettera a).

4.    Il sito di cui al paragrafo 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)   essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)   essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c)   essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

d)   essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

e)   essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

f)    durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

g)   per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

Articolo 18

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1) e, se del caso, a norma dei paragrafi 2 o 3 e del paragrafo 4.

(1) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

2.            Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)   un esame visivo; e

b)   in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

3. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)   un esame visivo; e

b)   campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

4.            I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

Articolo 19

Esecuzione

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 20 Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/497/UE è abrogata.

Articolo 21 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione 

ALLEGATO I

Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato («piante specificate»)

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

Acer

Aesculus

Agrostis gigantea Roth

Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt.

Alternanthera tenella Colla Amaranthus blitoides S. Watson Ambrosia acanthicarpa Hook.

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrosia trifida L.

Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis cordata Michx.

Artemisia douglasiana Hook.

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson Avena fatua L.

Baccharis halimifolia L.

Baccharis pilularis DC.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Bidens pilosa L.

Brachiaria decumbens (Stapf)

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

Brassica

Bromus diandrus Roth

Callicarpa americana L.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Carex

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch Cassia tora (L.) Roxb.

Catharanthus

Celastrus orbiculata Thunb.

Celtis occidentalis L.

Cenchrus echinatus L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene Chenopodium quinoa Willd.

Chionanthus

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

Citrus

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea Commelina benghalensis L.

Conium maculatum L.

Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Cornus florida L.

Coronopus didymus (L.) Sm.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperus esculentus L.

Cytisus scoparius (L.) Link

Datura wrightii Regel

Digitaria horizontalis Willd.

Digitaria insularis (L.) Ekman

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Duranta erecta L.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eriochloa contracta Hitchc.

Erodium

Escallonia montevidensis Link & Otto Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus globulus Labill.

Eugenia myrtifolia Sims Euphorbia hirta L. Fagus crenata Blume Ficus carica L.

Fragaria vesca L.

Fraxinus americana L.

Fraxinus dipetala Hook. & Arn. Fraxinus latifolia Benth. Fraxinus pennsylvanica Marshall Fuchsia magellanica Lam. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson Geranium dissectum L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Hedera helix L.

Helianthus annuus L.

Hemerocallis

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker Hibiscus syriacus L.

Hordeum murinum L.

Hydrangea paniculata Siebold Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Ipomoea purpurea (L.) Roth Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koelreuteria bipinnata Franch.

Lactuca serriola L.

Lagerstroemia indica L.

Lavandula dentata L.

Ligustrum lucidum L. Lippia nodiflora (L.) Greene Liquidambar styraciflua L.

Liriodendron tulipifera L.

Lolium perenne L.

Lonicera japonica (L.) Thunb.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Malva

Marrubium vulgare L.

Medicago polymorpha L.

Medicago sativa L.

Melilotus

Melissa officinalis L.

Metrosideros

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Montia linearis (Hook.) Greene

Morus

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Nicotiana glauca Graham

Olea europaea L.

Origanum majorana L.

Paspalum dilatatum Poir.

Persea americana Mill.

Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O'Brien Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Poa annua L.

Polygala myrtifolia L.

Polygonum arenastrum Boreau

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

Polygonum persicaria Gray

Populus fremontii S. Watson

Portulaca

Prunus

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

Quercus

Ranunculus repens L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray Rosa californica Cham. & Schldl.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Rumex crispus L.

Salix

Salsola tragus L.

Salvia mellifera Greene

Sambucus Sapindus saponaria L.

Schinus molle L.

Senecio vulgaris L.

Setaria magna Griseb.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

Sisymbrium irio L.

Solanum americanum Mill.

Solanum elaeagnifolium Cav.

Solidago virgaurea L.

Sonchus

Sorghum

Spartium junceum L.

Spermacoce latifolia Aubl.

Stellaria media (L.) Vill.

Tillandsia usneoides (L.) L.

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

Trifolium repens L.

Ulmus americana L.

Ulmus crassifolia Nutt.

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

Urtica dioica L.

Urtica urens L.

Vaccinium

Verbena litoralis Kunth

Veronica

Vicia faba L.

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Xanthium spinosum L.

Xanthium strumarium L. 

ALLEGATO II

Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato («piante ospiti»)

Acacia saligna (Labill.) Wendl.

Catharanthus Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L.

Rosmarinus officinalis L.

Spartium junceum L.

Vinca

Westringia fruticosa (Willd.) Druce