2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 1
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2015
relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notificata con il numero C(2015) 3415]
(GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
n.
pag. data
►M1 Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della
Commissione del 17 dicembre
2015
L 333 143 19.12.2015
►M2 Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione
del 12 maggio
2016
L 126
77 14.5.2016
Rettificata da:
►C1 Rettifica, GU L 109 del 26.4.2016, pag. 56 (2015/789)
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 2
▼B
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2015
relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notificata con il numero C(2015) 3415]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) Alla luce delle verifiche effettuate dalla Commissione e delle
notifiche di nuovi focolai da parte delle autorità italiane, è
opportuno rafforzare le misure istituite dalla decisione di esecuzione
2014/87/UE della Commissione ( 2 ).
(2) Il 6 gennaio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(di seguito «l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico sui
rischi per la salute delle piante presentati dalla Xylella fastidiosa
(Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») nel territorio
dell'UE, nonché sull'identificazione e sulla valutazione delle
possibilità di ridurre tali rischi ( 3 ). ►C1 Il parere comprende un
elenco di specie di vegetali sensibili agli isolati europei e non
europei dell'organismo specificato. ◄ ►C1 Inoltre, il 20 marzo 2015,
l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla
categorizzazione di tali vegetali destinati alla piantagione, escluse
le sementi, in base al rischio d'introduzione dell'organismo
specificato. ◄ Nella relazione è operata una suddivisione in categorie
delle specie vegetali per le quali è stata finora confermata la
sensibilità agli isolati europei e non europei dell'organismo
specificato tramite infezione naturale, infezione sperimentale tramite
vettore o infezione di tipo sconosciuto (di seguito «le piante
specificate»). Tale elenco è più lungo di quello riportato nella
decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione ( 4 ). Di
conseguenza è opportuno che la presente decisione si applichi ad un
elenco di specie più lungo di quello della decisione di esecuzione
2014/497/UE. Tuttavia, per garantire la proporzionalità,
( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
( 2 ) Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13
febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione
nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 45 del
15.2.2014, pag. 29).
( 3 ) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla
salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sui rischi fitosanitati
derivanti da Xylella fastidiosa nel territorio dell'UE, con
l'individuazione e la valutazione delle opzioni di riduzione del
rischio. EFSA Journal 2015; 13(1):3989. [262 pagg.].
( 4 ) Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23
luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 219
del 25.7.2014, pag. 56).
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alcune misure dovrebbero applicarsi solo alle specie vegetali sensibili
agli isolati europei dell'organismo specificato (di seguito «le piante
ospiti»). A questo proposito, mentre il parere dell'EFSA del 6 gennaio
2015 sottolinea l'incertezza per quanto riguarda la gamma di specie
vegetali, dal momento che la ricerca è ancora in corso, i risultati
delle indagini condotte dalle autorità italiane hanno confermato la
capacità di determinate piante specificate di fungere da «piante
ospiti».
(3) Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per
accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro
territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano
informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da
adottare.
(4) Al fine di eradicare l'organismo specificato e impedirne
l'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, gli Stati membri
dovrebbero istituire zone delimitate costituite da una zona infetta e
una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. Considerata
l'attuale situazione nell'Italia meridionale, la zona infetta della
zona delimitata istituita dalle autorità italiane dovrebbe comprendere
almeno l'intera provincia di Lecce. Per ridurre al minimo il rischio di
diffusione dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata
[zona infetta], la zona cuscinetto dovrebbe essere larga 10 km.
(5) Nei casi in cui l'organismo specificato si presenta in modo
sporadico, l'istituzione di una zona delimitata non dovrebbe essere
necessaria se l'organismo specificato può essere eliminato dalle piante
in cui ne è stata riscontrata la presenza. In tali casi è opportuno
intervenire immediatamente per accertare se siano state infettate altre
piante.
(6) Tenuto conto dell'epidemiologia dell'organismo specificato e del
rischio di un'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, è vietato
piantare piante ospiti nella zona infetta, salvo nei siti che sono
protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato
da parte dei suoi vettori. Tale misura è importante anche per impedire
l'infezione delle piante ospiti da parte dell'organismo specificato
all'interno della zona delimitata.
(7) Nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente
diffuso. Se è dimostrato che in alcune parti della zona l'organismo
specificato è presente da più di due anni e non è più possibile
eradicarlo, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la
possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di
eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante
aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la
frontiera con il restante territorio dell'Unione. Le misure di
contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di
inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al
livello più basso possibile.
(8) ►C1 Al fine di garantire un'efficace protezione del restante
territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della
possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali
e artificiali diversi dallo spostamento delle piante specificate
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destinate alla piantagione, è opportuno stabilire una zona di
sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che
circonda la zona infetta della provincia di Lecce. ◄
(9) Le piante notoriamente sensibili all'organismo specificato, che
sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una
zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una zona di
questo tipo, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate
dall'organismo specificato. Lo spostamento di dette piante dovrebbe
pertanto essere oggetto di prescrizioni specifiche volte ad impedire
l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato. Al fine di agevolare
l'individuazione precoce della potenziale presenza dell'organismo
specificato al di fuori della zona delimitata, è opportuno stabilire
prescrizioni relative alla tracciabilità per gli spostamenti delle
piante notoriamente sensibili all'organismo specificato al di fuori
delle zone delimitate.
(10) ►C1 Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione
di vegetali destinati alla piantagione spostati fuori dalle zone
delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e
l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono
essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello
spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state
coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona
delimitata. ◄
(11) ►C1 Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di
vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e
per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio
fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, è
necessario che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso alle
informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle
zone delimitate. ◄ Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire e
aggiornare un elenco di tutti i siti ubicati nelle zone delimitate del
loro territorio in cui sono state coltivate le piante specificate e
trasmettere tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri. La
Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri una
raccolta di tali elenchi.
(12) Per garantire che le piante specificate siano fatte uscire dalle
zone delimitate solo in conformità alle prescrizioni di cui alla
presente decisione è opportuno effettuare controlli ufficiali.
(13) Tenendo conto della natura dell'organismo specificato, le piante
specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato
non è presente dovrebbero, al momento dell'introduzione nell'Unione,
essere accompagnate da un certificato fitosanitario comprendente una
dichiarazione supplementare attestante che detto paese è indenne
dall'organismo specificato.
(14) Al fine di garantire che le piante specificate introdotte
nell'Unione da paesi terzi in cui l'organismo specificato è
notoriamente presente siano esenti dall'organismo specificato, le
prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione dovrebbero essere
analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di piante specificate
originarie di zone delimitate.
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(15) ►C1 Da ottobre 2014 sono stati intercettati nell'Unione numerosi
vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di
Coffea, originari di Costa Rica o Honduras, in cui era presente
l'organismo specificato. ◄ Si è quindi concluso che le procedure di
certificazione fitosanitaria di Costa Rica o Honduras non sono
sufficienti a garantire che le partite di piante di Coffea siano esenti
dall'organismo specificato. ►C1 Di conseguenza, data l'elevata
probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la
mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante
specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per
l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di vegetali
destinati alla piantagione di Coffea, ad eccezione delle sementi,
originari di Costa Rica o Honduras. ◄
(16) La decisione di esecuzione 2014/497/UE dovrebbe essere abrogata.
(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere
del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i
mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per: ▼M1
a) «organismo specificato»: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.);
b) «piante ospiti»: piante destinate all'impianto, ad eccezione delle
sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca
dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella
fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili,
nel territorio dell'Unione, all'organismo specificato oppure, se uno
Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più
sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle
sottospecie;
c) «piante specificate»: piante ospiti e tutte le piante destinate
all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle
specie enumerate nell'allegato I; ▼B
d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo
professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle
piante:
i) ►C1 piantagione; ◄
ii) riproduzione;
iii) ►C1 produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; ◄
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▼B
iv) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
v) messa a disposizione sul mercato.
Articolo 2
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo
specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale
responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla
presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.
2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato
della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato,
adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o
presenza sospetta.
4. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il
suo controllo piante che possono essere state colpite dall'organismo
specificato sia immediatamente informata della presenza o della
sospetta presenza dell'organismo specificato, delle possibili
conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
Articolo 3
Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri
Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale
presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante
specificate.
Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o
sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e,
qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel
prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si
basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei
periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo
specificato. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e
scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e
dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante
specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto
riguarda la presenza dell'organismo specificato.
▼M1
Articolo 3 bis
Piani di emergenza
1. Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle
azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli
articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis in caso di
presenza sospetta dell'organismo specificato (di seguito «piano di
emergenza»).
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▼M1
2. Il piano di emergenza stabilisce anche:
a) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e dell'autorità unica;
b) uno o più laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;
c) le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi
coinvolti, l'autorità unica, gli operatori professionali interessati e
il pubblico;
d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
e) le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;
f) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per
rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o
sospetta dell'organismo specificato.
3. Gli Stati membri valutano e sottopongono a revisione i rispettivi piani di emergenza secondo necessità.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.
▼B
Articolo 4
Definizione delle zone delimitate
▼M1
1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato
membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in
conformità al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).
In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari
sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro
interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle
sottospecie.
▼B
2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.
La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate
dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali
da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato
e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo
a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché
provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle
piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste
ultime.
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▼M2
Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel
territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato
II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni
elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali («Fogli»)
di tali comuni.
▼B
La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.
La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi
scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi
vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla
distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.
3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona
cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto
è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.
4. Sulla base delle notifiche da parte degli Stati membri in conformità
alla decisione di esecuzione 2014/917/UE ( 1 ), la Commissione compila
e tiene aggiornato un elenco delle zone delimitate e lo trasmette agli
Stati membri.
5. Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 3 e al monitoraggio
di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene
rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di
cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali
casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla
Commissione e agli altri Stati membri.
6. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di non
definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte
le seguenti condizioni:
a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di
recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;
b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;
c) in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che
trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate
in conformità con i metodi di prova convalidati a livello
internazionale.
7. Nel caso di cui al paragrafo 6, lo Stato membro:
a) ►C1 effettua un'ispezione annuale per almeno due anni al fine di
accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle
quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato; ◄
b) in base a tale ispezione, decide se sia necessario definire una zona
delimitata;
________________________________________________
( 1 )
Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre
2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva
2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza
di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista
l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag.
59).
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c) notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i
quali non definisce una zona delimitata, e l'esito dell'ispezione di
cui al punto a) non appena sono disponibili.
▼M1
Articolo 5
▼C1
Divieto di piantagione delle piante ospiti nelle zone infette
▼M1
1. ►C1 È vietata la piantagione di piante ospiti nelle zone infette,
salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. ◄
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può
autorizzare, in conformità alle condizioni definite nella direttiva
2008/61/CE ( 1 ) della Commissione, l'impianto di piante ospiti a fini
scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo
7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera
c).
▼B
Articolo 6
Misure di eradicazione
1. Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui
all'articolo 4 adotta in tale zona le misure di cui ai paragrafi da 2 a
11.
2. Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle
piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo
specificato, rimuove immediatamente:
a) le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
b) le piante notoriamente infette dall'organismo specificato;
c) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile
infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da
tale organismo.
3. Lo Stato membro interessato provvede a campionare ed esaminare le
piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante
infette, conformemente alla norma internazionale per le misure
fitosanitarie ISPM n. 31 ( 2 ).
4. Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al
paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i
____________________________________
( 1 ) Direttiva 2008/61/CE
della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni
alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva
2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un
luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove
o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del
18.6.2008, pag. 41).
( 2 ) Metodologie per il campionamento delle
partite — Norma di riferimento ISPM n. 31 del segretariato della
Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.
Pubblicata nel 2008.
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vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i
vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione
di piante.
5. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato
a tal fine all'interno della zona infetta, distrugge le piante e parti
di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo
specificato non si diffonda.
6. Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per
individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate
associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano
state eventualmente spostate prima della definizione della zona
delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati agli Stati
membri dai quali provengono le piante in questione, agli Stati membri
attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri
nei quali tali piante sono entrate.
7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo
specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno.
Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle
piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.
Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su
una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive
sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.
8. Lo Stato membro interessato deve sensibilizzare il pubblico in
merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in
merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la
diffusione nell'Unione. Lo Stato membro deve installare una segnaletica
stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata.
9. Se necessario, lo Stato membro adotta misure tese ad affrontare
qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente
impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure
relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le
piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro
ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla
persona o ente che ne è responsabile.
10. Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura in grado
di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo
conto della norma ISPM n. 9 ( 1 ) e applicando un approccio integrato
secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 ( 2 ).
11. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per
la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.
________________________
( 1 ) Orientamenti sui programmi di
eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9
del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei
vegetali, Roma. Pubblicata il 15 dicembre 2011.
( 2 ) L'impiego di
misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi
relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del
segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei
vegetali, Roma. Pubblicata l'8 gennaio 2014.
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▼B
Articolo 7
Misure di contenimento
▼M2
1. In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, l'organismo ufficiale
responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare
misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7, (di
seguito: «zona di contenimento»).
▼B
2. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente almeno tutte le
piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si
trovano in una delle seguenti ubicazioni:
a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;
▼M2
c) all'interno della zona infetta di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
terzo comma, entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con
il resto del territorio dell'Unione.
▼B
Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.
3. Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle
piante di cui al paragrafo 2 e che risultano essere state colpite
dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle
piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure
fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli
regolari e almeno due volte l'anno.
4. Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al
paragrafo 2, effettua opportuni trattamenti fitosanitari contro i
vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i
vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione
di piante.
5. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato
a tal fine all'interno della zona di contenimento, distrugge le piante
e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che
l'organismo specificato non si diffonda.
6. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per
la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.
▼M2
7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo
specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno
nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c)
del paragrafo 2.
Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7.
__________
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▼B
Articolo 9
Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione
▼M2
1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le
piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in
vitro.
È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle
zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate
che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una
zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.
▼B
2. In deroga al paragrafo 1, tali spostamenti possono avere luogo se le
piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE ( 1 );
b) è autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito
indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità
alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
d) è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad
ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta
dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è
risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;
detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di
piante;
e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo
indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti
possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera
d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi
dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel
sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi
effettuate
hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono
stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui
alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi
effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.
__________________________________
( 1 ) Direttiva 92/90/CEE
della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai
quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali,
prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la
loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).
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— 002.001 — 13
▼B
3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate
provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al
momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata
confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi
di prova convalidati a livello internazionale.
4. Il più vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di
piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale,
campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova
convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di
campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un
livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in
particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo
specificato, conformemente alla ISPM n. 31.
▼M1
4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, lo spostamento all'interno
dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante
di Vitis in riposo vegetativo destinate all'impianto, ad eccezione
delle sementi, può avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
b) il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono
state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un
impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'organismo
ufficiale responsabile apposito, per cui le piante in riposo vegetativo
sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente
alla pertinente norma EPPO ( 1 ).
▼B
5. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati
sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo
specificato.
6. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone
delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o
imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo
specificato o dei suoi vettori.
7. Tutte le piante di cui al paragrafo 1 sono oggetto di spostamenti
verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono
accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato
conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione ( 2 ). ▼M1
8. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle
zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se
accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato
conformemente alla direttiva 92/105/CEE.
____________________________
( 1 ) EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per la
protezione delle piante), 2012. Hot water treatment of grapevine to
control Grapevine flavescence dorée phytoplasma (Trattamento della vite
con acqua calda per il contenimento del fitoplasma Grapevine
flavescence dorée). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490–492.
( 2 )
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa
ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare
per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre
voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il
rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la
loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).
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▼M1
Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è
richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante
ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano
nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che
acquisisca dette piante per uso proprio.
▼M2
Articolo 9 bis
Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro
1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero
ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una
zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere
spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le
rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di
cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:
a) essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
b) essere autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito
indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità
alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
d) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
e) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono
stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né
suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le
analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo
specificato.
3. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in
un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle
seguenti condizioni:
a) sono state ottenute da semi;
b) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che
hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione
indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad
analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;
c) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che
hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di
cui al paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno
dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.
4. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in
contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la
possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi
vettori.
5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.
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▼B
Articolo 10
Rintracciabilità
1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che
sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una
zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di
questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli
operatori professionali che le hanno ricevute.
2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante
specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di
vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una
zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei
rispettivi fornitori.
3. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di
cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo
lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.
4. Gli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2 informano
immediatamente i rispettivi organismi ufficiali responsabili di ciascun
lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo
speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di
serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante,
l'identità e la quantità del lotto in questione.
5. Un organismo ufficiale responsabile che riceve le informazioni di
cui al paragrafo 4 ne informa immediatamente l'organismo ufficiale
responsabile del luogo di destinazione del lotto in questione.
6. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4.
Articolo 11
Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate
1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali regolari sulle
piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona
delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.
Tali controlli devono essere effettuati almeno:
a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto;
b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate;
c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto;
d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in un controllo
documentale e in un controllo di identità delle piante specificate.
I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati indipendentemente
dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla
persona fisica o giuridica che ne è responsabile.
3. L'intensità dei controlli di cui al paragrafo 2 è basata sul rischio
che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o
potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di
sensibilità
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▼B
delle piante e dell'osservanza della presente decisione e di qualsiasi
altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato
da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.
Articolo 12
Elenco dei siti autorizzati
Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.
Gli Stati membri trasmettono il suddetto elenco alla Commissione.
Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la
Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti i siti
autorizzati negli Stati membri.
Tale elenco è trasmesso a tutti gli Stati membri.
Articolo 13
Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 9
Qualora dai controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, risulti che
le condizioni di cui all'articolo 9 non sono rispettate, lo Stato
membro che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante
non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata
prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione
dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale
pianta, durante e dopo la rimozione.
▼M1
Articolo 13 bis
Campagne di sensibilizzazione
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori,
degli operatori professionali e degli operatori di trasporto
internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita
dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono
pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne
di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi
ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi
organismi.
▼B
Articolo 14
Relazioni sulle misure
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:
a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 e sui risultati di tali misure;
b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna
misura, da adottare a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 nell'anno
successivo.
Lo Stato membro in questione, nel caso in cui decida di applicare
misure di contenimento a norma dell'articolo 7, comunica immediatamente
alla Commissione per quali motivi intende applicare misure di
contenimento, specificando le misure adottate o di cui è prevista
l'adozione.
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▼B
Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio
fitosanitario, gli Stati membri adattano le rispettive misure e di
conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano
immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri
l'aggiornamento del piano.
Articolo 15
▼C1
Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi, di Coffea originari di Costa Rica o Honduras
È vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originari di Costa
Rica o Honduras.
I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di
Coffea originari di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti
nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono
spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo
che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.
▼B
Articolo 16
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente
Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo
specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo
se soddisfano le seguenti condizioni:
a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che
l'organismo specificato non è presente nel paese;
b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato
fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della
direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione
supplementare» che l'organismo specificato non è presente nel paese;
c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state
controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente
all'articolo 18, paragrafo 2, e né la presenza né sintomi
dell'organismo specificato sono stati rilevati.
Articolo 17
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato
1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la
presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte
nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;
b) rispettano le disposizioni del paragrafo 2 o dei paragrafi 3 e 4;
c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state
controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente
all'articolo 18 e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato
sono
stati rilevati.
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 18
▼B
2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne
dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per
la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome
della suddetta zona;
b) il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine».
3. ►M2 Se le piante specificate, escluse le piante che sono state
coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di
una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il
certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione
supplementare» che: ◄
a) le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4;
b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco
dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del
paese;
c) nel sito e nella relativa zona di cui al paragrafo 4, lettera c)
sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo
specificato;
d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate
provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al
momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata
confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi
di prova convalidati a livello internazionale;
e) le piante specificate sono state trasportate in contenitori o
imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo
specificato o dei suoi vettori noti;
f) il più vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di
piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale,
campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova
convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di
campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un
livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in
particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo
specificato;
g) immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificate
sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti
dell'organismo specificato.
Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera
a), deve indicare nella casella «Luogo di origine» l'identificazione
del sito di cui alla lettera a).
▼M2
3 bis. Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro
intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui
l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato
fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 19
▼M2
a) le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 bis;
b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco
dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del
paese;
c) le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un
contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione
dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;
d) le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:
i) sono state ottenute da semi;
ii) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che
hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo
specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato
l'assenza del suddetto organismo;
iii) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che
sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al
paragrafo 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato
l'assenza dell'organismo specificato.
Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve
indicare nella casella «Luogo di origine» il sito di cui alla lettera
a) del presente paragrafo.
▼B
4. Il sito di cui al paragrafo 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione
delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori
in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie;
b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
c) essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito
ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta
dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è
risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;
detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di
piante;
d) essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per
mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti
trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla
lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi
opportuni;
f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito
non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato
né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono
state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo
specificato;
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 20
▼B
g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono
stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui
alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi
effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.
▼M2
4 bis. Il sito di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione
delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori
in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie;
b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
c) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
d) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito
non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato
né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono
state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo
specificato. ▼B
Articolo 18
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in
provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate
al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a
norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione ( 1
) e, se del caso, a norma dei paragrafi 2 o 3 e del paragrafo 4. ▼M2
2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui
l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge
le seguenti verifiche:
a) esame visivo; nonché
b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato,
campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di
confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.
3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui
l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale
responsabile svolge le seguenti verifiche:
a) esame visivo; nonché
______________________________________
(
1 ) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004,
concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali,
prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un
luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino
e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del
12.10.2004, pag. 16).
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 21
▼M2
b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine
di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.
4. I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono
essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità
del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo
conto della norma ISPM n. 31.
Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state
coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state
trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili. ▼B
Articolo 19
Esecuzione
Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per
proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo
specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 20
Abrogazione
La decisione di esecuzione 2014/497/UE è abrogata.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 22
▼B
ALLEGATO I
Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato («piante specificate»)
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.
Acer
Aesculus
Agrostis gigantea Roth
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Alternanthera tenella Colla
Amaranthus blitoides S. Watson
▼M2
Ambrosia
__________
▼B
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis cordata Michx.
▼M2
Artemisia arborescens L.
▼B
Artemisia douglasiana Hook.
Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson
▼M1
Asparagus acutifolius L.
▼B
Avena fatua L.
Baccharis halimifolia L.
Baccharis pilularis DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)
Bidens pilosa L.
Brachiaria decumbens (Stapf)
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Brassica
Bromus diandrus Roth
Callicarpa americana L.
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 23
▼B
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carex
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch
Cassia tora (L.) Roxb.
Catharanthus
Celastrus orbiculata Thunb.
Celtis occidentalis L.
Cenchrus echinatus L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium quinoa Willd.
Chionanthus
Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura
▼M1
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
▼B
Citrus
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Commelina benghalensis L.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
▼M2
Coprosma repens A. Rich.
▼B
Cornus florida L.
▼M2
Coronilla valentina L.
▼B
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Cytisus scoparius (L.) Link
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 24
▼B
Datura wrightii Regel
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
▼M1
Dodonaea viscosa Jacq.
▼B
Duranta erecta L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eriochloa contracta Hitchc.
Erodium
Escallonia montevidensis Link & Otto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia myrtifolia Sims
Euphorbia hirta L.
▼M1
Euphorbia terracina L.
▼M2
Fagopyrum esculentum Moench
▼B
Fagus crenata Blume
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus dipetala Hook. & Arn.
Fraxinus latifolia Benth.
Fraxinus pennsylvanica Marshall
Fuchsia magellanica Lam.
▼M1
Genista ephedroides DC.
▼B
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson
▼M2
Genista X spachiana (sin. Cytisus racemosus Broom)
▼B
Geranium dissectum L.
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 25
▼B
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
▼M1
Grevillea juniperina L.
Hebe
▼B
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Hemerocallis
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker
Hibiscus syriacus L.
Hordeum murinum L.
Hydrangea paniculata Siebold
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lactuca serriola L.
Lagerstroemia indica L.
▼M1
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
▼B
Lavandula dentata L.
▼M2
Lavandula stoechas L.
▼B
Ligustrum lucidum L.
Lippia nodiflora (L.) Greene
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lolium perenne L.
Lonicera japonica (L.) Thunb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 26
▼B
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Malva
Marrubium vulgare L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus
Melissa officinalis L.
Metrosideros
▼M2
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn
▼B
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Montia linearis (Hook.) Greene
Morus ▼M1
Myoporum insulare R. Br.
▼B
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Nicotiana glauca Graham
Olea europaea L.
Origanum majorana L.
▼M2
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
▼B
Paspalum dilatatum Poir.
▼M1
Pelargonium graveolens L'Hér
▼B
Persea americana Mill.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 27
▼B
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Poa annua L.
Polygala myrtifolia L.
▼M2
Polygala x grandiflora nana
▼B
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Polygonum persicaria Gray
Populus fremontii S. Watson
Portulaca
Prunus
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Quercus
Ranunculus repens L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus alaternus L.
▼M2
Rhus
__________
▼B
Rosa californica Cham. & Schldl.
▼M2
Rosa x floribunda
▼B
Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Rumex crispus L.
Salix
Salsola tragus L.
▼M2
Salvia apiana Jeps.
▼B
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Sapindus saponaria L.
Schinus molle L.
Senecio vulgaris L.
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 28
▼B
Setaria magna Griseb.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
Sisymbrium irio L.
Solanum americanum Mill.
Solanum elaeagnifolium Cav.
▼M2
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Solidago fistulosa Mill.
▼B
Solidago virgaurea L.
Sonchus
Sorghum
Spartium junceum L.
Spermacoce latifolia Aubl.
Stellaria media (L.) Vill.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene
Trifolium repens L.
▼M2
Ulmus
__________
▼B
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Vaccinium
Verbena litoralis Kunth
Veronica
Vicia faba L.
▼M2
Vicia sativa L.
▼B
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
▼M1
Westringia glabra L.
▼B
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.
▼M1
__________
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 29
▼M2
ALLEGATO II
ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1) Comuni situati nella provincia di Brindisi: Brindisi
Carovigno
Ceglie Messapica Solo particelle catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135
Cellino San Marco
Erchie
Francavilla Fontana
Latiano
Mesagne
Oria
Ostuni Solo particelle catastali (Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52,
da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154, da 175 a 222
San Donaci
San Michele Salentino
San Pancrazio Salentino
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Torre Santa Susanna
Villa Castelli
2) Comuni situati nella provincia di Taranto:
Avetrana
Carosino
Faggiano
Fragagnano
Grottaglie Solo particelle catastali (Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89
Leporano Solo particelle catastali (Fogli) da 2 a 6, da 9 a 16
Lizzano
Manduria
Martina Franca Solo particelle catastali (Fogli) da 246 a 260
Maruggio
2015D0789 — IT — 14.05.2016 — 002.001 — 30
▼M2
Monteiasi
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
Taranto Unicamente: [Sezione A, particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233,
234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293, da 312 a 318]
[Sezione B, particelle catastali (Fogli) da 1 a 27] [Sezione C,
particelle catastali (Fogli) da 1 a 11]
Torricella