11.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/893 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2015

relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

[notificata con il numero C(2015) 3772]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky), di seguito «l'organismo specificato», è un organismo nocivo elencato all'allegato I, parte A, sezione I, punto 4.1, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

(2)

Dall'adozione della decisione 2005/829/CE della Commissione (2) l'Austria, la Germania, la Francia, l'Italia, i Paesi bassi e il Regno Unito hanno riferito sempre più frequentemente in merito a diversi focolai e alla presenza dell'organismo specificato. È pertanto opportuno adottare misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del suddetto organismo specificato.

(3)

Date le analogie tra l'organismo specificato e Anoplophora chinensis (Forster), è opportuno prevedere misure analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione (3), tranne nei casi in cui la biologia dell'organismo specificato richiede un approccio diverso. In particolare, poiché è probabile che l'organismo specificato infesti le parti delle piante dalle quali si ottiene il legname, è necessario prevedere requisiti per il legname e il materiale di imballaggio di legno.

(4)

Inoltre, le attuali conoscenze scientifiche consentono di identificare le piante che potrebbero ospitare l'organismo specificato. Pertanto, ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare le piante ospiti che sono oggetto della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare le condizioni alle quali gli Stati membri possono decidere di non abbattere le piante specificate intorno alle piante infestate.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «piante specificate» s'intendono le piante destinate all'impianto, il cui fusto abbia un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.;

b)

per «legname specificato» s'intende il legname ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate, che soddisfi tutti i seguenti punti:

i)

si tratta di legno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, diverso dal materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

ii)

figura tra le seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4), nella versione vigente il 1o gennaio 2015;

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 39 80

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 92

Legno di faggio (Fagus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal faggio (Fagus spp.), dal pioppo (Populus spp.) o dalla betulla (Betula spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 99 10

Legno di pioppo (Populus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 99 51

Tronchi per sega di betulla (Betula spp.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati

4403 99 59

Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega

ex 4404 20 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 92 00

Legno di faggio (Fagus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 93

Legno di acero (Acer spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal faggio (Fagus spp.), dall'acero (Acer spp.), dal frassino (Fraxinus spp.) o dal pioppo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 99 91

Legno di pioppo (Populus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

c)

per «materiale da imballaggio di legno specificato» s'intende il materiale da imballaggio ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate;

d)

per «luogo di produzione» s'intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») n. 5 (5);

e)

per «organismo specificato» s'intende Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

f)

per «piante ospiti» s'intendono le piante appartenenti alle specie elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Importazione delle piante specificate

Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nell'Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato II, sezione 1, lettera A, punto 1;

b)

al loro ingresso nell'Unione sono ispezionate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'allegato II, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Articolo 3

Importazione del legname specificato

Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente, il legname specificato può essere introdotto nell'Unione solo se rispetta le condizioni seguenti:

a)

è conforme alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato II, sezione 1, lettera B, punti 1 e 2;

b)

al suo ingresso nell'Unione è ispezionato dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'allegato II, sezione 1, lettera B, punto 3, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Articolo 4

Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione

Le piante specificate originarie delle zone delimitate all'interno dell'Unione in conformità all'articolo 7 possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A, punto 1.

Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A, punto 2.

Le piante specificate importate a norma dell'articolo 2 da paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, punto 3.

Articolo 5

Spostamenti di legname specificato e di materiale da imballaggio di legno specificato all'interno dell'Unione

Il legname specificato originario delle zone delimitate all'interno dell'Unione in conformità all'articolo 7 può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1, 2 e 3.

Il legname specificato che conserva in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, non originario delle zone delimitate all'interno dell'Unione, ma introdotto in dette zone, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1 e 3.

Il materiale da imballaggio di legno specificato originario delle zone delimitate istituite a norma dell'articolo 7 può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, sezione 2, lettera C.

Articolo 6

Ispezioni delle piante specificate

1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e individuare eventuali indizi di infestazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel loro territorio.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 7

Zone delimitate

1.   Se i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, confermano la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all'allegato III, sezione 1.

2.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III, sezione 2, punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al paragrafo 1. In questo caso gli Stati membri adottano le misure di cui al punto 2 di detta sezione.

3.   Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite nell'allegato III, sezione 3.

4.   Gli Stati membri stabiliscono i periodi di tempo per l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 8

Relazioni sulle misure

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell'articolo 7, nonché la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini e le misure che gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare.

2.   Qualora gli Stati membri decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la relazione deve specificare i dati e motivi che giustificano tale decisione.

3.   Qualora, conformemente all'allegato III, sezione 3, punto 2, uno Stato membro decida di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione, indicandone le ragioni.

Articolo 9

Osservanza delle disposizioni

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/829/CE della Commissione, del 24 novembre 2005, che abroga le decisioni 1999/355/CE e 2001/219/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 39).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 38).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma, 2013.


ALLEGATO I

SPECIE DI PIANTE OSPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA f)

 

Acer spp.

 

Aesculus spp.

 

Albizia spp.

 

Alnus spp.

 

Betula spp.

 

Buddleja spp.

 

Carpinus spp.

 

Celtis spp.

 

Cercidiphyllum spp.

 

Corylus spp.

 

Elaeagnus spp.

 

Fagus spp.

 

Fraxinus spp.

 

Hibiscus spp.

 

Koelreuteria spp.

 

Malus spp.

 

Melia spp.

 

Morus spp.

 

Platanus spp.

 

Populus spp.

 

Prunus spp.

 

Pyrus spp.

 

Quercus rubra

 

Robinia spp.

 

Salix spp.

 

Sophora spp.

 

Sorbus spp.

 

Tilia spp.

 

Ulmus spp.


ALLEGATO II

1.   PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI

A.   Piante specificate


1)

Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e situate in una zona indenne da organismi nocivi istituita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure

b)

che le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine; e

ii)

sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii)

nel quale le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato, oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di tracce o della presenza dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino la presenza o tracce dell'organismo specificato, vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nei rami delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Se le partite comprendono piante originarie di siti che, al momento della loro produzione, erano situati in una zona cuscinetto in cui erano state rilevate la presenza o tracce dell'organismo specificato, è effettuato un campionamento distruttivo delle piante di tale partita al livello definito nella tabella seguente:

Numero di piante nel lotto

Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da distruggere)

1 - 4 500

10 % delle dimensioni del lotto

> 4 500

450

oppure

c)

che le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:

i)

al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel punto di massimo spessore;

ii)

le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv).


2)

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono sottoposte ad una meticolosa ispezione ufficiale al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nei rami delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato, se del caso.

B.   Legname specificato


1)

Il legname specificato, eccetto quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente deve essere accompagnato da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

che il legname è originario di zone riconosciute indenni da organismi nocivi, istituite dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, notoriamente indenni dall'organismo specificato. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure

b)

che il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna).

Nei casi in cui si applica la lettera b), questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.


2)

Il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente deve essere accompagnato da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

che il legname è originario di zone riconosciute indenni da organismi nocivi, istituite dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, notoriamente indenni dall'organismo specificato. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure

b)

che il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure

c)

che il legname è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.


3)

Il legname specificato importato conformemente ai punti 1 e 2 è sottoposto ad una meticolosa ispezione ufficiale al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE.

2.   CONDIZIONI PER GLI SPOSTAMENTI

A.   Piante specificate


1)

Le piante specificate originarie (2) di zone delimitate possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (3) e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:

a)

registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (4); e

b)

sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; se del caso, tali ispezioni comprendono il campionamento mirato distruttivo dei fusti e dei rami delle piante; e

c)

in cui le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato, oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo mirato è effettuato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella tabella seguente e, in ogni caso, che è sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento della presenza o di tracce dell'organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, durante le quali non è stata rilevata la presenza dell'organismo specificato, né sue tracce.

Numero di piante nel lotto

Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da distruggere)

1 - 4 500

10 % delle dimensioni del lotto

> 4 500

450

I portinnesti che soddisfano i requisiti del primo paragrafo del presente punto possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.


2)

Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, lettera c), e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.


3)

Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, conformemente alla sezione 1, lettera A, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.

B.   Legname specificato


1)

Il legname specificato, ad eccezione del legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno, originario di zone delimitate o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda, non originario di dette zone, ma ivi introdotto, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Tale passaporto fitosanitario è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

è scortecciato; e

b)

è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.


2)

Il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno originario di zone delimitate, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se rispetta una delle seguenti condizioni:

a)

il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.


3)

Nei casi di cui ai punti 1 o 2, qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname specificato può essere spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento o la trasformazione conformemente a tali punti.

I materiali di scarto derivanti dall'adempimento dei punti 1 e 2 devono essere smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

L'organismo ufficiale responsabile effettua al momento opportuno un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni sulle piante ospiti entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.

C.   Materiale da imballaggio di legno specificato

Il materiale da imballaggio di legno specificato originario di zone delimitate può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 (5) relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali; e

b)

è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio di legno specificato è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

Qualora non siano disponibili impianti di trattamento nella zona delimitata, il materiale da imballaggio di legno specificato può essere spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento e la marchiatura conformemente ai punti a) e b).

I materiali di scarto derivanti dall'adempimento del presente punto devono essere smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

L'organismo ufficiale responsabile effettua al momento opportuno un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni sulle piante ospiti entro un raggio di almeno 1 km dall'impianto di trattamento.


(1)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

(2)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma, 2013.

(3)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

(4)  Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

(5)  Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali — Norma di riferimento ISPM n. 15 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma, 2009.


ALLEGATO III

DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

1.   DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE


1)

Le zone delimitate sono costituite da:

a)

una zona infestata in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e in cui sono incluse tutte le piante specificate che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, e

b)

una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata.


2)

La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo specificato. Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile concluda che è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l'eradicazione dell'organismo specificato non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km.


3)

Se la presenza dell'organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto saranno riveduti e modificati di conseguenza.


4)

Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all'allegato III, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un'area dal clima simile.


5)

È possibile revocare la delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2, punto 1.

2.   CONDIZIONI IN CUI NON È NECESSARIA LA DEFINIZIONE DI ZONE DELIMITATE


1)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri non sono tenuti a definire una zona delimitata, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

vi sono prove che l'organismo specificato è stato introdotto nella zona con le piante o il legname su cui è stato trovato e vi è motivo di credere che tali piante o tale legname fossero infestati prima di essere introdotti nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, immediatamente associato ad una pianta o ad un legname specificati o no, che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e

b)

è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell'organismo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell'organismo specificato non è possibile a motivo della sua biologia e in base ai risultati di un'indagine specifica e di misure di eradicazione che possono comprendere l'abbattimento e la distruzione precauzionali di piante specificate, dopo che queste sono state esaminate.


2)

Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a definire zone delimitate, a condizione che adottino le misure seguenti:

a)

misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell'organismo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;

b)

monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita dell'organismo specificato, più un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante o al legname infestati oppure al luogo dove è stato rilevato l'organismo specificato; per il primo anno, almeno, il monitoraggio deve essere regolare ed intensivo;

c)

distruzione di tutto il materiale vegetale o del legname infestato;

d)

individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante o del legname ad essa associati, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;

e)

attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo;

f)

qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (1) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (2).

Le misure di cui alle lettere da a) a f) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 8.

3.   MISURE DA ADOTTARE NELLE ZONE DELIMITATE


1)

Nelle zone delimitate gli Stati membri sono tenuti ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato:

a)

abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici qualora si osservino gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; nei casi in cui la contaminazione delle piante è accertata al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono essere effettuati prima dell'inizio del successivo periodo di volo;

b)

abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che, per motivi connessi al particolare valore sociale, culturale o ambientale della pianta, non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all'esame individuale, regolare e dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattute, per verificare se presentano o meno segni di contaminazione, nonché all'applicazione di misure volte a impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo specificato a partire da queste piante; le motivazioni di tale decisione e la descrizione delle misure devono essere notificate alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 8.

c)

rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonché delle loro radici qualora necessario, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento;

d)

prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

e)

individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante e del legname ad essa associati, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;

f)

ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;

g)

divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona di cui all'allegato III, sezione 3, punto 1, lettera b), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato II, sezione 2;

h)

monitoraggio intensivo volto a verificare la presenza dell'organismo specificato sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, e comprendente almeno un'ispezione l'anno utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione all'altezza della chioma. Ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato. Il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'articolo 8;

i)

attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo specificato nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate e legname specificato dalla zona delimitata conformemente all'articolo 7;

j)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

k)

qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Le misure di cui alle lettere da a) a k) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 8.


2)

Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 6, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza dell'organismo specificato in una zona e qualora vi siano prove che l'organismo specificato non può più essere eradicato, gli Stati membri possono limitarsi ad adottare misure volte al contenimento dell'organismo specificato nella zona in questione. Dette misure includono almeno le seguenti azioni:

a)

abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici qualora si osservino gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; le attività di abbattimento devono essere avviate immediatamente, tuttavia nei casi in cui la contaminazione delle piante è accertata al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono essere effettuati prima dell'inizio del successivo periodo di volo;

b)

rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute e delle loro radici, se necessario, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento;

c)

prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

d)

ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;

e)

divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona infestata di cui all'allegato III, sezione 1, punto 1, lettera a), eccetto i luoghi di produzione di cui all'allegato II, sezione 2;

f)

monitoraggio intensivo volto a verificare la presenza dell'organismo specificato sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, e comprendente almeno un'ispezione l'anno utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione all'altezza della chioma. Ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato. Il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'articolo 8;

g)

attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo specificato nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate e legname specificato dalla zona delimitata conformemente all'articolo 7;

h)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

i)

qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.

Le misure di cui alle lettere da a) a i) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 8.


(1)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma, 1998.

(2)  L'impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma, 2002.