19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/41


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/412 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2016

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

[notificata con il numero C(2016) 1635]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, prevede requisiti particolari per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada.

(2)

Il Canada ha chiesto il riconoscimento di una serie di procedure che nel loro insieme permettono di raggiungere una sicurezza fitosanitaria pari a quella garantita dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Dalle informazioni ufficiali presentate dal Canada risulta che tramite un approccio sistemico integrato applicato durante la lavorazione del legno si elimina il rischio di infestazione da Agrilus planipennis Fairmaire.

(4)

Questo approccio dovrebbe essere completato da alcuni requisiti per gli impianti, le ispezioni che precedono l'esportazione e l'etichettatura, al fine di assicurare l'eliminazione di detto rischio.

(5)

Tali procedure dovrebbero quindi essere riconosciute come opzione alternativa all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE per le importazioni dal Canada.

(6)

Al fine di garantire controlli efficaci, nonché una visione generale delle importazioni di legno di frassino e dei casi di non conformità connessi a queste importazioni, dovrebbero essere stabiliti requisiti per i certificati fitosanitari, la notifica delle importazioni e la segnalazione dei casi di non conformità.

(7)

Tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire in America del Nord, è opportuno limitare la durata della deroga fino al 31 dicembre 2017.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di legno di Fraxinus L. originario del Canada o ivi lavorato (in seguito «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori del Canada, è conforme alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1.   Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso.

2.   Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazione aggiuntiva», i seguenti elementi:

a)

la dicitura «in conformità ai requisiti dell'Unione europea stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione»;

b)

il numero dei fasci;

c)

il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.

Articolo 3

Notifica delle importazioni

Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate nei 12 mesi precedenti in conformità alla presente decisione.

Articolo 4

Segnalazione dei casi di non conformità

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 5

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Prescrizioni relative alla lavorazione

La lavorazione del legno specificato, di cui all'articolo 1, deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a)   Scortecciatura

Il legno specificato viene scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che sono conformi a uno dei seguenti requisiti:

a)

hanno una larghezza inferiore a 3 cm oppure

b)

se hanno una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm2.

b)   Segatura

Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c)   Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall'agenzia canadese di ispezione degli alimenti CFIA (Canadian Food Inspection Agency) o da un'agenzia approvata dalla CFIA.

d)   Essiccazione

Il legno specificato viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dalla CFIA.

Il contenuto di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2.   Prescrizioni relative agli impianti

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

è ufficialmente approvato dalla CFIA, in conformità al suo programma di certificazione per l'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web della CFIA;

c)

è sottoposto a un audit della CFIA, o di un'agenzia approvata dalla CFIA, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato;

d)

dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;

e)

tiene registri delle procedure a fini di verifica da parte della CFIA, o di un'agenzia approvata dalla CFIA, contenenti dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione.

3.   Etichettatura

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia il numero del fascio sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

4.   Ispezioni precedenti l'esportazione

Il legno specificato destinato ad essere esportato nell'Unione deve essere controllato dalla CFIA, o da un'agenzia ufficialmente approvata dalla CFIA, per verificare se sia stato sottoposto, prima dell'esportazione, a tutte le procedure e misure fitosanitarie che consentono di concludere che esso è indenne dall'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire.