7.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/204 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire

[notificata con il numero C(2017) 420]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, e l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva prevede requisiti particolari per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (Fraxinus L.), nonché di determinate altre specie legnose, originario degli Stati Uniti d'America.

(2)

Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto il riconoscimento di una serie di procedure che, insieme, garantiscono lo stesso livello di protezione fitosanitaria previsto dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Dalle informazioni ufficiali presentate dagli Stati Uniti d'America risulta che, grazie ad un approccio sistemico integrato applicato durante la lavorazione del legno, si elimina il rischio di infestazione da parte dell'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire.

(4)

Tale approccio dovrebbe essere integrato da alcune prescrizioni relative agli impianti, alle ispezioni precedenti l'esportazione e all'etichettatura, al fine di garantire l'eliminazione di detto rischio.

(5)

Le suddette procedure dovrebbero pertanto essere riconosciute quale opzione alternativa all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE per le importazioni dagli Stati Uniti d'America ed è opportuno prevedere una deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva.

(6)

Al fine di garantire controlli efficaci, nonché una panoramica generale delle importazioni di legno di frassino e dei casi di non conformità connessi a queste importazioni, dovrebbero essere stabilite prescrizioni per i certificati fitosanitari, la notifica delle importazioni e la segnalazione dei casi di non conformità.

(7)

È opportuno limitare la durata della deroga al 30 giugno 2018 per garantire una revisione tempestiva dell'adeguatezza delle misure della presente decisione.

(8)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione (2) ha riconosciuto determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire ai fini dell'introduzione nell'Unione di legno di Fraxinus L. e di determinate altre specie legnose.

(9)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 dovrebbe essere abrogata in quanto, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti degli Stati Uniti, le zone riconosciute indenni da Agrilus planipennis Fairmaire si sono rivelate non stabili in seguito all'adozione di tale decisione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di Fraxinus L. originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato (di seguito: «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori degli Stati Uniti d'America, risulta conforme alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1.   Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso.

2.   Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:

a)

la dicitura «in conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione»;

b)

il numero dei fasci;

c)

il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) negli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Notifica delle importazioni

Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate durante l'anno in questione in conformità alla presente decisione.

Articolo 4

Segnalazione dei casi di non conformità

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro due giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 5

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 è abrogata.

Articolo 6

Data di scadenza

La presente decisione scade il 30 giugno 2018.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 128).


ALLEGATO

1.   Prescrizioni relative alla lavorazione

La lavorazione del legno specificato deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a)

Scortecciatura

Il legno specificato è scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti, conformi a uno dei seguenti requisiti:

a)

la loro larghezza è inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza) oppure

b)

se la larghezza supera i 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm2.

b)

Segatura

Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c)

Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante degli Stati Uniti d'America (Animal and Plant Health Inspection Service — APHIS), o da un'agenzia approvata dall'APHIS.

d)

Essiccazione

Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS.

Il contenuto di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2.   Prescrizioni relative agli impianti

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa tutte le seguenti prescrizioni:

a)

è ufficialmente approvato dall'APHIS, in conformità al suo programma di certificazione per l'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS;

c)

è sottoposto ad audit dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato;

d)

dispone di attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;

e)

tiene registri delle procedure ai fini di verifica da parte dell'APHIS, o di un'agenzia approvata dall'APHIS, contenenti dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione.

3.   Etichettatura

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia il numero del fascio sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione, di cui al punto 1, e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

4.   Ispezioni precedenti l'esportazione

Il legno specificato deve essere controllato dall'APHIS, o da un'agenzia ufficialmente approvata dall'APHIS, per verificare che sia stato sottoposto, prima dell'esportazione nell'Unione, a tutte le procedure e misure fitosanitarie che consentono di concludere che esso è indenne dall'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire.