MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2013
Misure per impedire
l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della
Repubblica italiana
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modifiche ed integrazioni, relativo all'attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2006, relativo al recepimento
della direttiva 2004/103/CE della Commissione, concernente i controlli
di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci,
elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di
entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le
condizioni relative a tali controlli;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, concernente le misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro
batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae;
Vista la decisione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012,
relativa alle misure di emergenza per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa,
Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;
Ritenuto di dover adeguare le norme nazionali di cui al decreto
ministeriale 7 febbraio 2011 per il controllo e l'eradicazione di
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa,
Tsuyumu & Goto a quanto disposto dalla decisione 2012/756/UE della
Commissione, del 5 dicembre 2012;
Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso
nella seduta del 18 settembre 2013;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, espresso nella seduta del 7 novembre 2013.
Decreta:
Art. 1
Finalità
Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura
fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al
fine di prevenire l'introduzione e la diffusione del batterio
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa,
Tsuyumu & Goto, di seguito denominato PSA, agente della batteriosi
dell'actinidia.
Art. 2
Definizioni
1. Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:
a) «vegetali specificati»: il polline vivo e i vegetali destinati alla
piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl;
b) «area indenne»: territorio dove non è presente PSA o dove lo stesso
è stato eradicato ufficialmente, in conformità allo Standard ISPM n. 4
della FAO;
c) «luogo di produzione indenne»: luogo di produzione in cui il PSA non
è presente come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, ove
appropriato, tale condizione è mantenuta ufficialmente per un periodo
definito, in conformità allo Standard ISPM n. 10 della FAO;
d) «sito di produzione indenne»: una porzione di un luogo di produzione
in cui il PSA non è presente come dimostrato da evidenze scientifiche
ed in cui, ove appropriato, tale condizione è mantenuta ufficialmente
per un periodo definito e che può essere gestito come un'unità separata
autonoma, in conformità allo Standard ISPM n. 10 della FAO;
e) «area contaminata»: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza di PSA in una o più piante;
f) «area di contenimento»: il territorio dove la presenza del PSA è
tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve
termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e
l'eliminazione delle fonti di inoculo;
g) «area di sicurezza»: area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o all'area di contenimento;
h) «area delimitata»: la zona comprendente l'area contaminata e la
relativa area di sicurezza o l'area di contenimento e la relativa area
di sicurezza;
i) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella quale è coltivata un'unica specie;
j) «lotto»: una certa quantità di un prodotto unico, che può essere
identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua
origine.
Art. 3
Importazione di vegetali specificati
1. I vegetali specificati originari di paesi terzi possono essere
introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano
le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I.
2. Chiunque introduce nel territorio della Repubblica italiana i
vegetali specificati deve essere iscritto al Registro Ufficiale dei
Produttori di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatto salvo per coloro che
introducono i vegetali specificati ai sensi del Titolo X del citato
decreto.
Art. 4
Spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione
1. I vegetali specificati possono essere spostati all'interno
dell'Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche, precisate
all'allegato II.
Art. 5
Indagini e notifiche relative a PSA
1. I Servizi fitosanitari regionali, direttamente o tramite tecnici
operanti sotto il loro controllo, effettuano indagini ufficiali annuali
volte ad accertare la presenza di PSA nei territori di competenza sui
vegetali specificati e su altri vegetali di Actinidia Lindl.
2. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se del caso, in
appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi
di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline, al
materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale ed ai frutteti.
3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al
Servizio fitosanitario centrale la presenza di PSA in una parte del
proprio territorio in cui tale presenza non era stata ancora
riscontrata.
4. I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati delle
indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 dicembre di
ogni anno.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, è fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli
enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare
immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente
per territorio della comparsa effettiva o sospetta di PSA in un'area,
un luogo di produzione o un sito di produzione ritenuti indenni, pena
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Art. 6
Definizione dello stato fitosanitario del territorio
1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito delle indagini di cui
all'art. 5 e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei
territori di competenza, le aree indenni, le aree contaminate, le aree
di contenimento e le relative aree di sicurezza.
2. Le aree delimitate sono revocate nel caso in cui per un periodo di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza di PSA.
3. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un
appezzamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio istituisce l'area delimitata e adotta le misure ufficiali,
ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.
Art. 7
Misure nelle aree contaminate
1. Nelle aree contaminate i Servizi fitosanitari regionali effettuano
indagini sistematiche e prescrivono adeguati trattamenti per impedire
la diffusione della malattia.
2. Nel caso di presenza di cancri nella pianta, il Servizio
fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione delle piante colpite o
dell'intero appezzamento oppure la capitozzatura o l'asportazione delle
parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte
colpita, in funzione del rischio fitosanitario. Il Servizio
fitosanitario regionale, al fine della prevenzione fitosanitaria, può
prescrivere le suddette misure anche in assenza di cancri sulle piante.
Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori
deve essere distrutto mediante bruciatura o interramento profondo in
loco, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio
Fitosanitario.
Art. 8
Misure nelle aree di sicurezza
1. Nelle aree di sicurezza i Servizi fitosanitari regionali effettuano
indagini intensive durante la stagione vegetativa nella quale è
avvenuto l'accertamento della malattia.
2. Se la presenza di PSA è confermata all'interno di un'area di sicurezza, le relative delimitazioni devono essere modificate.
Art. 9
Misure nelle aree di contenimento
1. Nelle aree di contenimento il Servizio fitosanitario regionale attua
uno specifico piano di azione, in conformità allo standard tecnico
emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. Nelle aree di contenimento è assicurata adeguata informazione ed
assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per l'adozione delle
strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.
Art. 10
Misure relative ai materiali di moltiplicazione
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora in un
campo di piante madri venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio
Fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione dei
vegetali specificati infetti e la messa in quarantena di quelli
presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo vegetativo,
nonchè adeguati interventi da effettuare sui vegetali specificati e
nell'ambiente di coltivazione.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora nei
vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio fitosanitario
regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante
dell'intero lotto risultato infetto e la messa in quarantena dei lotti
presenti nel luogo di produzione sino a tutto il successivo ciclo
vegetativo, nonchè adeguati interventi da effettuare sui vegetali
specificati e nell'ambiente di coltivazione.
3. Al termine del periodo di quarantena previsto ai commi 1 e 2 del
presente articolo, il Servizio Fitosanitario regionale verifica a
campione, anche con appropriate analisi batteriologiche, lo stato
fitosanitario e l'assenza di PSA nei vegetali specificati al fine di
rilasciare l'autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione a
qualsiasi titolo.
4. La commercializzazione dei vegetali specificati presenti in un
vivaio già autorizzato che venga a trovarsi in un'area di sicurezza è
consentita, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario egionale,
solo nel periodo di riposo vegetativo della stagione vegetativa
successiva all'ultimo accertamento della malattia.
Art. 11
Divieti
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è vietato trasportare al
di fuori delle aree delimitate vegetali di Actinidia Lidl., incluso il
legname ed altri residui colturali, ad esclusione dei frutti. Tale
disposizione non si applica per il trasporto verso impianti autorizzati
per la distruzione tramite trattamento termico, che deve avvenire nel
più breve tempo possibile dal taglio delle piante, con l'utilizzo di
teloni a copertura del carico per evitare la disseminazione del
patogeno.
2. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare spostamenti di
tali materiali ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214.
3. È vietata l'autoproduzione dei materiali di moltiplicazione di
Actinidia Lindl. con materiale non conforme a quanto previsto dal
presente decreto.
Art. 12
Sanzioni
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Art. 13
Abrogazioni
1. È abrogato il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro
batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv.
actinidiae".
Art. 14
Clausola di salvaguardia
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Ministro: De Girolamo
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 441
Allegato I
Prescrizioni specifiche per l'introduzione nella Repubblica italiana di cui all'articolo 3
Sezione I
Certificato fitosanitario
1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere
accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto
all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva
2000/29/CE (nel seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione
supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3.
2) Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne da PSA;
b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo
di vita in un'area indenne da PSA definita dall'organizzazione
nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» - National
Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformità alla
norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» -
International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO;
c) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito
di produzione indenni da PSA definiti dall'NPPO in conformità alla ISPM
n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una
struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno
che esclude efficacemente l'organismo nocivo PSA. In tale luogo i
vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei
momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione
durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e
sono risultati esenti da PSA. Il luogo di produzione in questione è
circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono
state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più
opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo
ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e tutti i vegetali
che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come
pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m,
sono stati immediatamente distrutti;
d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione
indenne da PSA, definito dall'NPPO in conformità allo ISPM n. 10 della
FAO. Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con
un raggio di 4500 m. Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le
prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta
questa zona due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei
sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima
dell'esportazione. L'organismo nocivo PSA non è stato rilevato nel
corso delle ispezioni ufficiali, nè durante il campionamento e le prove.
3) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c)
o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti
che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri
coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c);
b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri
preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che
erano esenti da PSA;
c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un
programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità
del 99 % che il livello di presenza del PSA nei vegetali specificati è
inferiore a 0,1 %.
4) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera
b), il nome dell'area indenne da PSA deve essere indicato alla voce
«Luogo di origine» del certificato.
Sezione II
Ispezione
I vegetali specificati introdotti nella Repubblica italiana
accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I
sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per
rilevare l'eventuale presenza di PSA, presso il punto di entrata o il
luogo di destinazione stabilito a norma del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter.
Se i vegetali specificati sono introdotti nella Repubblica italiana
attraverso un altro Stato membro o regione italiana diversi da quelli
di destinazione, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro
o del punto di entrata regionale informa l'organismo ufficiale
responsabile dello Stato membro o della regione di destinazione.
Allegato II
Prescrizioni per gli spostamenti nell'unione di cui all'articolo 4
1) I vegetali specificati originari dell'Unione possono essere spostati
all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto
delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva
92/105/CEE della Commissione, recepita nell'ordinamento nazionale dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, Titolo V, e se rispettano
le prescrizioni di cui al punto 2.
2) I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro notoriamente indenne da PSA;
b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona
protetta riconosciuta per quanto riguarda PSA in conformità all'art. 2,
paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE, recepita
nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, Titolo VI;
c) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un'area
indenne da PSA definita dall'organismo ufficiale responsabile dello
Stato membro di origine in conformità all'ISPM n. 4 della FAO;
d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito
di produzione indenne da PSA definiti dall'organismo ufficiale
responsabile dello Stato membro di origine in conformità alla ISPM n.
10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una
struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno
che escluda efficacemente l'organismo nocivo PSA, che abbia almeno le
seguenti caratteristiche:
i. essere realizzata a tetto e pareti isolanti e provvista di vestibolo con pareti isolanti e con doppia porta;
ii. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno.
In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente
ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei
sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima
della movimentazione e sono risultati esenti da PSA.
Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un
raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni
ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei
sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima
della movimentazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni
hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali
specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente
distrutti;
e) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione
indenne da PSA, definito dall'organismo ufficiale responsabile dello
Stato membro di origine in conformità all' ISPM n. 10 della FAO.
Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un
raggio di 500 m di seguito denominata "zona circostante". Le ispezioni
ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale
luogo di produzione e in tutta la zona circostante due volte nei
momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione
durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento.
L'organismo nocivo PSA non è stato rilevato nel corso delle ispezioni
ufficiali, nè durante il campionamento e le prove.
La zona circostante è circondata da un'ulteriore zona di avente un
raggio di 4 km, nella quale, in seguito a ispezioni ufficiali,
campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni
per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo
vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure
di eradicazione in 8
tutti i casi in cui il PSA è stato riscontrato nei vegetali
specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei
vegetali specificati infetti e di tutti i vegetali specificati
adiacenti entro un raggio di 5 m.
3) Se le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono
rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle
seguenti condizioni:
a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri
coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c) o d);
b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri
preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che
erano esenti da PSA;
c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un
programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità
del 99 % che il livello di presenza del PSA nei vegetali specificati è
inferiore a 0,1 %.
4) I vegetali specificati introdotti nella Repubblica italiana
conformemente all'allegato I che provengono da paesi terzi possono
essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati dal
passaporto delle piante di cui al punto 1.