D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus
Feytaudi (Ducasse). (G.U. n. 285 del 5/12/1996)

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
• Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modificazioni;
• Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre
1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
• Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e
successive modificazioni;
• Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata
confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71,
comma 1, lettera c)];
• Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE,
istituisce il servizio fitosanitario nazionale;
• Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali;
• Considerato che in alcune regioni è stata rinvenuta la presenza su piante di pino marittimo
dell'insetto Matsucoccus Feytaudi (Ducasse);
• Considerato che l'insetto in questione si sta diffondendo rapidamente in molte aree a pineta di
alcune regioni;
• Vista l'elevata potenzialità distruttiva di Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) nei confronti delle piante di
pino marittimo, e la sostanziale inefficacia degli antagonisti naturali;
• Vista l'impossibilità di applicare alcun metodo di lotta fitosanitaria diretta con mezzi chimici in
ambiente forestale e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della
diffusione dell'insetto in questione;
• Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la diffusione del
Matsucoccus Feytaudi (Ducasse);
• Udito il parere n. 32/1996 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse
agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria
contro l'insetto il Matsucoccus Feytaudi (Ducasse);
Decreta:
1. 1 - La lotta contro l'insetto fitomizo denominato Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) è obbligatoria nel
territorio della Repubblica italiana.
2. 1 - Accertamenti sistematici relativi alla presenza di Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) in popolamenti
di pino marittimo sia privati che demaniali sono disposti annualmente dai servizi fitosanitari regionali,
nell'ambito del territorio di competenza.
2 - Per detti accertamenti le regioni su proposta dei rispettivi servizi fitosanitari possono avvalersi
delle strutture del Corpo forestale dello Stato presenti sul territorio nonché dei propri servizi forestali.
3. 1 - La presenza dell'insetto nocivo dovrà essere immediatamente segnalata a cura dei servizi
fitosanitari regionali al Servizio fitosanitario centrale.
4. 1 - Nei popolamenti di pino marittimo infestati da Matsucoccus Feytaudi sono adottate misure atte a
ridurre la densità effettuando opportuni diradamenti al fine di eliminare le piante maggiormente
infestate o comunque sofferenti.
2 - I tagli di cui al comma precedente devono essere effettuati almeno due volte l'anno,
preferibilmente in ottobre ed in aprile e devono riguardare tutta la superficie boscata interessata
dall'insetto.
3 - Il materiale infestato (piante, corteccia o ramaglie) deve essere distrutto con il fuoco o reso
innocuo con altri metodi ecocompatibili indicati dal servizio fitosanitario regionale competente.
4 - Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate a cura e a spese dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo delle pinete di pino marittimo infestate.
5. 1 - Il legname di pino marittimo proveniente da zone infestate, individuate dai servizi fitosanitari
regionali, può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di
produzione.
2 - Le segherie od altri utilizzatori primari devono comunicare ai competenti servizi fitosanitari
regionali la fonte di approvvigionamento, sia nazionale che estera, del legname di pino marittimo
entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto materiale e comunque prima della lavorazione dello
stesso.
6. 1. La sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti,
è affidata alle autorità di cui all'art. 2.
7. 1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti
saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.