DECRETO 23 febbraio 2006 Misure per la lotta obbligatoria contro
il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma. (GU n. 61 del 14-3-2006)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per
la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle
cause nemiche e sui relativi servizi, nonche' le sue
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata
legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e
modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio
2000,concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato
la determinazione degli interventi obbligatori in materia
fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che
in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il
Servizio fitosanitario nazionale (SFN) costituito dal Servizio
fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali
(SFR);
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n.
41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n.
248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Considerato il termine di «Apple proliferation phytoplasma»
e' l'attuale denominazione sistematica del fitoplasma gia'
denominato «Apple proliferation mycoplasm», responsabile
della malattia denominata «Scopazzi del melo»;
Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma e' trasmessa
sia tramite innesto sia dagli insetti del genere Cacopsylla;
Considerato che la malattia risulta essere presente in Italia
solo in parte del territorio nazionale, ma che la sua diffusione in
talune aree frutticole ha gia' prodotto ingenti danni economici;
Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma
costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni
frutticole e per il vivaismo delle pomacee;
Ritenuto che con la combinata azione di contenimento degli
insetti del genere Cacopsylla e di altri eventuali vettori della
malattia e l'eliminazione del potenziale d'inoculo sia
possibile procedere all'eradicazione di tale patogeno dai
territori di recente insediamento;
Ritenuto che per fronteggiare i danni derivanti dalla diffusione
di Apple Proliferation Phytoplasma sia opportuno adottare
misure fitosanitarie volte alla sua eradicazione dalle aree
focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si e' insediato da
tempo;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio
2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Scopo generale
1. La lotta contro l'Apple proliferation phytoplasma (di
seguito denominata APP) ed ai suoi vettori e' obbligatoria nel
territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la
diffusione.
Art. 2.
Ispezioni
1. I Servizi fitosanitari regionali accertano annualmente
la presenza di APP nei territori di propria competenza e comunicano
gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale
entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di APP in
una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al
comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo
status che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole
focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli
4 e 5.
Art. 3.
Azioni divulgative
1. I Servizi fitosanitari regionali danno la massima
divulgazione alle informazioni relative ad Apple proliferation
phytoplasma, ai sintomi ed ai danni da esso provocati,
nonche' alle relative strategie di intervento da adottare ed ai
mezzi di lotta disponibili
Art. 4.
Misure fitosanitarie nei focolai
1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area di almeno
km 0,5 di raggio in cui e' stata accertata ufficialmente la
presenza di APP e si puo' ritenere tecnicamente possibile la sua
eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono alla
immediata estirpazione di ogni pianta con sintomi sospetti
di Apple proliferation phytoplasma senza la necessita' di analisi
di conferma.
2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale
competente puo' adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute
idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la
diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero
appezzamento infetto, l'istituzione di zone di sicurezza o il
divieto di svolgere attivita' vivaistica.
3. I Servizi fitosanitari regionali dichiarano estinto il
focolaio dopo tre anni consecutivi di controlli che hanno accertato
l'assenza di sintomi della malattia.
Art. 5.
Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
1. Si definisce «zona di insediamento» l'area delimitata
dalServizio fitosanitario regionale competente in cui e'
stata comprovata la presenza Apple proliferation phytoplasma e
dei suoi vettori e la sua diffusione e' tale da non far
ritenere piu' possibile un'eventuale azione di eradicazione.
2. Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure
di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Nelle zone di insediamento, per i frutteti abbandonati,
definiti come impianti regolari di melo che negli ultimi due anni
non siano stati oggetto di adeguati interventi agronomici e
fitosanitari e nei quali sia stata comprovata la presenza di
Apple proliferation phytoplasma, i Servizi fitosanitari regionali
possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio, ivi
compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento
infetto, o il divieto di svolgere attivita' vivaistica.
Art. 6.
Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica
1. I produttori di materiale di moltiplicazione del melo
devono assicurare l'assenza di insetti del genere Cacopsylla o
di altri vettori nei vivai di piante madri, mediante l'eventuale
esecuzione di specifiche misure secondo le indicazioni del
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
Analoghi interventi devono essere attuati nei piantonai qualora
siano ubicati in aree in cui e' presente la malattia o su
indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio puo' prescrivere annualmente mirate analisi di
laboratorio su piante madri e piantonai al fine di accertare
la presenza di Apple proliferation phytoplasma.
3. Nei campi di piante madri e nei piantonai ove si riscontri
la presenza di Apple proliferation phytoplasma, e'
obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e
viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a
quando successivi controlli analitici disposti dal Servizio
fitosanitario competente per territorio ne abbiano accertato
l'assenza per tre anni consecutivi.
Art. 7.
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del
presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori
dei terreni a qualsiasi titolo.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia
di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno
alle aziende frutticole e vivaistiche per le perdite
derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del
presente provvedimento.
Art. 8.
Inadempienze
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale,
e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per
gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2006
Il Ministro: Alemanno