MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI -
29/02/2012 , n. 60166 - Gazzetta Uff. 30/04/2012 , n.100

DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 29

febbraio 2012 (in Gazz. Uff., 30 aprile 2012, n. 100). - Misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da
Ceratocystis fimbriata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 1998, inerente la lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata;
Vista la circolare ministeriale applicativa del 19 giugno 1998 al decreto ministeriale 17
aprile 1998, concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro
colorato «Ceratocystis fimbriata»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Considerato che Ceratocystis fimbriata agente del cancro colorato del platano e' da
ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio
nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenire la
diffusione verso le zone indenni;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto
legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art.
49, comma 2, lett. I, nella seduta del 18 e 19 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 22 settembre 2011;
Decreta:
Art.1
Finalita'
Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul
territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo
Ceratocystis fimbriata, Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, agente del cancro colorato del
platano.
Art.2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il cancro colorato del
platano o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;
b) «zona focolaio»: l'area dove e' stata accertata ufficialmente, anche con analisi di
laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di
territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta;
c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano e' in grado di
perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere tecnicamente non piu'
possibile l'eradicazione nell'immediato;
d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona
indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento;
e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.
Art.3
Monitoraggi
1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi per verificare la
presenza di infezioni di Ceratocystis fimbriata sui platani, allo scopo di definire lo stato
fitosanitario del territorio. I monitoraggi consistono in ispezioni visive dei platani e, nei
casi dubbi, in appropriate analisi di laboratorio.
Art.4
Definizione dello stato fitosanitario del territorio
1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi di cui all'art. 3, definiscono lo
stato fitosanitario del territorio di competenza relativamente al cancro colorato del
platano, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.
2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15
dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente
anche su adeguato supporto cartografico, tenuto conto della diffusione dell'organismo
nocivo.
Art.5
Misure nelle zone indenni
1. Nelle zone indenni i monitoraggi, previsti dall'art. 3, devono essere effettuati
prioritariamente nelle vicinanze delle zone tampone.
2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di
infezioni dovute a Ceratocystis fimbriata, il Servizio fitosanitario competente individua
ufficialmente la zona focolaio e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.
3. Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni
radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.
Art.6
Misure nelle zone focolaio
1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e
recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali
interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio
fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di
risulta.
2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima
della completa eliminazione delle piante infette.
3. Ogni pianta con sintomi di Ceratocystis fimbriata e quelle adiacenti devono essere
abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta.
4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un
albero di particolare interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio
fitosanitario di diffusione del patogeno, puo' disporre misure curative alternative
all'abbattimento.
5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio
fitosanitario regionale conformemente all'allegato ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo n. 214/2005.
6. Un focolaio e' considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per
cinque cicli vegetativi consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di
Ceratocystis fimbriata.
7. Un focolaio puo' essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione
dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione
della malattia.
8. Nelle zone focolaio e' vietata la piantagione di piante di platano.
9. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o
comunque presenti nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati
da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Art.7
Misure nelle zone di contenimento
1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro
delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3.
2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutti
gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere
comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati,
fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono
essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e
procedura di smaltimento del materiale di risulta.
3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di
contenimento devono essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche
autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente per territorio.
4. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o
comunque presenti nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se
accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214.
Art.8
Misure nelle zone tampone
1. Nelle zone tampone si effettua un monitoraggio sistematico.
Art.9
Prescrizioni per gli operatori
1. Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su
piante di platano devono attenersi alle misure di cui all'allegato.
Art.10
Azioni di informazione
1. I Servizi fitosanitari regionali devono dare massima divulgazione in merito a:
a) la conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del fungo;
b) lo stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate
ai sensi dell'art. 3;
c) le disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi
del presente decreto.
Art.11
Sanzioni
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
Art.12
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria
contro il cancro colorato del platano» e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18
giugno 1998 sono abrogati.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
All.1
Allegato
MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL
CANCRO COLORATO DEL PLATANO
A. Abbattimento dei platani infetti
L'abbattimento dei platani infetti da Ceratocystis fimbriata e di quelli adiacenti deve
avvenire secondo modalita' atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti. In
particolare si devono rispettare le seguenti condizioni:
- effettuare gli abbattimenti in assenza di pioggia e vento, e nei periodi piu' asciutti
dell'anno;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso
quelle infette;
- ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo
scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta: e' consentito, in
sostituzione,l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre,
sempre ai fini di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, e' opportuno
che la stessa venga bagnata, con disinfettanti o con sostanze attive autorizzate;
- evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di
tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare
motoseghe attrezzate per il recupero di segatura;
- dopo il taglio delle piante infette e di quelle adiacenti procedere all'estirpazione delle
ceppaie e delle radici fin dove possibile e alla successiva disinfezione delle buche.
Qualora l'estirpazione delle ceppaie sia impossibile, il ceppo e le radici vanno devitalizzati
e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo procedendo poi alla disinfezione delle
buche. Se anche tale operazione sia oggettivamente impraticabile il ceppo e le radici
affioranti vanno tagliate al livello del suolo devitalizzandoli su indicazione del Servizio
Fitosanitario Regionale;
- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti e gli attrezzi
usati per l'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione.
B. Trasporto del legname infetto
Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del
legname e degli altri residui dovra' avvenire nel piu' breve tempo possibile dal taglio
delle piante con l'utilizzo di teloni a copertura del carico ad evitare la disseminazione del
patogeno durante il trasporto. Lo spostamento del legname e' autorizzato dal Servizio
Fitosanitario Regionale ai sensi della normativa vigente.
C. Smaltimento del legname infetto
I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalita' di
smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:
- distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente
individuata nei pressi, ma adeguatamente lontana da altri platani;
- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali
termiche (copia della bolla di conferimento andra' consegnata al Servizio Fitosanitario
Regionale);
- conferimento ad una industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati
tranciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andra'
consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di
conferimento andra' consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- essiccazione del legname al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in
percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato
secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, comprovata dal marchio
"Kiln Dried"- o "KD"- o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul
legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti (copia della
bolla di conferimento andra' consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).
D. Potature dei platani
Gli interventi di potatura vanno eseguiti in un periodo asciutto durante il riposo
vegetativo delle piante evitando, ove possibile, tagli orizzontali e capitozzature. E'
consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro
copertura con mastici. Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere
disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.
E. Recisioni radicali
Le operazioni di scavo in prossimita' dei platani devono limitare il piu' possibile le ferite
dell'apparato radicale effettuando gli scavi a congrua distanza dal colletto. E' consigliata
la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con
mastici. Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea
soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.
F. Detenzione di piante infette
Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, ai sensi della Direttiva 2008/61/CE, per
fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale competente
per territorio e secondo le modalita' stabilite dal Titolo X del D.lgs. 214/2005,
l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da Ceratocystis
fimbriata per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale.
G. Disposizioni finali dell'Allegato
I Servizi Fitosanitari Regionali possono ulteriormente dettagliare le norme previste nel
presente Allegato al fine di adattarle alle situazioni specifiche del proprio territorio e di
fornire validi suggerimenti agli operatori, anche per definire le modalita' operative di
reimpianto.