MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
                           DECRETO 30 ottobre 2007
Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del
pino Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
(Traumatocampa pityocampa)»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
«Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e l'introduzione e la diffusione
della Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali»;
Considerato che la processionaria del pino e' un fitofago endemico
in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in
Europa;
Ritenuto opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo
che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e
agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti
arborei;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa
pityocampa (Den. et Schif) e' obbligatoria, nelle aree in cui le
strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno
stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la
produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente
decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei
Corpi o Servizi forestali regionali nonche' di altri idonei soggetti.
Art. 2.
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree
individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalita' di intervento
della lotta obbligatoria.
2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono
effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle
piante infestate.
Art. 3.
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima
divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e
contenimento dell'insetto.
Art. 4.
1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorita'
sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle
persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalita'
stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalita' di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per
territorio.
Art. 5.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli
inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Art. 6.
1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse,
e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 216