MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2013 
Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli
agrumi «Citrus Tristeza Virus». (14A00385)
(GU n.23 del 29-1-2014)
 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive
modifiche o integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 attuazione
della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996, concernente «Lotta
obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus
Tristeza Virus"»;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante
«Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006 concernente «Norme
tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione
certificati degli Agrumi»;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009, concernente
«Determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita'
di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti
vegetali»;
Considerato che e' necessario evitare la diffusione del Citrus
Tristeza Virus, causa di morte repentina di piante di molte specie di
agrumi, soprattutto in combinazione d'innesto su arancio amaro;
Considerato che e' necessario impedire l'introduzione di ceppi non
europei del virus attraverso l'adozione di misure fitosanitarie
efficaci;
Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta
diretta contro il Citrus Tristeza Virus e che, pertanto, la difesa
deve essere impostata sulla prevenzione o contenimento
dell'infezione;
Considerato che il Citrus Tristeza Virus e' da ritenere insediato e
non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio
nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie
efficaci e idonee allo stato di diffusione delle infezioni da Citrus
Tristeza Virus;
Considerato che oltre all'arancio amaro, portinnesto molto
suscettibile al Citrus Tristeza Virus e piu' diffuso negli agrumeti
italiani, sono disponibili portinnesti tolleranti o resistenti alla
malattia;
Considerato che e' necessario differenziare le misure fitosanitarie
da adottare in relazione alla virulenza del ceppo di Citrus Tristeza
Virus e alla efficienza di trasmissione ad opera di vettori;
Considerato che la redditivita' della coltura puo' essere
migliorata dall'uso di: materiale certificato esente da Citrus
Tristeza Virus, portinnesti tolleranti o resistenti e
dall'eradicazione di piante infette da ceppi severi;
Ritenuto necessario prevedere condizioni piu' rigorose per la
produzione di materiale di moltiplicazione esente da Citrus Tristeza
Virus;
Considerato che Toxoptera citricidus e' il vettore piu' efficiente
nella trasmissione soprattutto dei ceppi piu' severi del Citrus
Tristeza Virus e non essendo ancora presente sul territorio
nazionale, e' urgente adottare misure fitosanitarie idonee a
ritardarne l'introduzione dalla Spagna e dal Portogallo dove
attualmente e' presente;
Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo
del Citrus Tristeza Virus;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso
nella seduta del 5 e 6 febbraio 2013;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013 ai sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1


Finalita'

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per
prevenire e contenere la diffusione della tristezza degli agrumi
causata dal «Citrus Tristeza Virus» (di seguito denominato CTV), la
cui lotta e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.
                               Art. 2 


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Piante ospiti»: tutte le piante appartenenti ai generi
botanici Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf e loro ibridi,
nonche' altri generi affini appartenenti alla sottofamiglia delle
Aurantioideae, denominate in seguito «agrumi ospiti del CTV»;
b) «Ceppo severo»: genotipo o biotipo che si manifesta in campo
anche in combinazione d'innesto con portinnesti tolleranti o
resistenti;
c) «zona indenne da CTV»: territorio nel quale, a seguito di
indagini sistematiche non sono stati accertati casi di piante infette
dal virus, oppure dove lo stesso e' stato eradicato e dichiarato
ufficialmente tale dal Servizio Fitosanitario Regionale competente
per territorio;
d) «zona focolaio»: area o sito dove e' stata accertata
ufficialmente la presenza del CTV e si puo' ritenere tecnicamente
possibile la sua eradicazione;
e) «zona di contenimento»: area dove la diffusione del CTV e'
tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione, ma
possibile il suo contenimento a livelli inferiori al 6% di media di
infestazione, nel lungo periodo;
f) «zona di insediamento»: area dove la diffusione dell'organismo
nocivo e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile il suo
contenimento;
g) «zona tampone»: fascia perimetrale di almeno 1 km a partire
dal confine della zona focolaio o di contenimento o di insediamento;
h) «sito di produzione indenne da CTV»: sito di produzione
localizzato all'interno delle zone di cui ai punti d), e), f), g),
riconosciuto indenne dal Servizio Fitosanitario Regionale competente
per territorio, in conformita' con lo standard FAO ISPM 10 e con
l'Allegato IV, sez II, del D.Lgs. n. 214/2005;
i) «Lotto»: gruppo di piante omogeneo per data di innesto,
portinnesto, varieta', origine del nesto e ubicazione.
                               Art. 3 


Monitoraggio ufficiale

1. I Servizi Fitosanitari Regionali, di seguito denominati SFR,
eseguono annualmente monitoraggi ufficiali allo scopo di accertare la
presenza, l'incidenza e la diffusione del virus e definire lo stato
fitosanitario del territorio.
2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti
e in appropriate analisi di laboratorio per l'individuazione del
virus CTV, da eseguire nei momenti piu' opportuni, effettuati secondo
le indicazioni riportate nel capitolo 1 dell'allegato «Norme tecniche
di applicazione delle misure fitosanitarie contro il virus della
tristezza degli agrumi (CTV)», di seguito indicato come «Allegato».
3. Il Servizio fitosanitario centrale modifica, ai sensi dell'art.
49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, l'allegato
al presente decreto relativo alle procedure e ai protocolli tecnici
di esecuzione dei monitoraggi.
4. I Servizi Fitosanitari regionali trasmettono al Servizio
Fitosanitario Centrale, di seguito denominato SFC, entro il 31
gennaio di ogni anno, la delimitazione delle zone, i risultati dei
monitoraggi ufficiali e l'elenco dei vivai con provvedimenti di
sospensione delle autorizzazioni relativi al presente decreto.
Successivamente il SFC provvede a rendere noto il report finale ai
SFR.
5. I SFR danno pubblicita', nelle forme piu' opportune, alle
delimitazioni di cui al comma 4.
                               Art. 4 


Misure fitosanitarie nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni il monitoraggio previsto all'art. 3, deve
essere effettuato prioritariamente nei campi di piante madri, nei
campi collezione, nei vivai, negli agrumeti di nuovo impianto e nei
parchi, giardini ecc., con particolare attenzione agli agrumi
ornamentali che possono essere fonte di introduzione di ceppi non
europei del virus.
2. In caso di accertamento della presenza di CTV in un agrumeto
posto in zona indenne il SFR istituisce la zona focolaio e delimita
la relativa zona tampone.
                               Art. 5 


Misure fitosanitarie nella zona focolaio

1. All'interno della zona dichiarata focolaio, il SFR competente
per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve:
definire attraverso il monitoraggio, l'incidenza delle infezioni
da CTV;
disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero
impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a
qualunque titolo del campo o vivaio infetto;
disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per
evitare la diffusione del virus.
2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione
dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore
a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere
estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di
laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese
del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto.
3. Nella zona focolaio e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la
movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 2.
4. Se dal monitoraggio effettuato nella zona focolaio e nella
relativa zona tampone, per tre cicli vegetativi consecutivi
successivi all'estirpazione, non si rileva nessuna altra pianta
infetta, il SFR dichiara ufficialmente eradicato il virus dalla zona
focolaio e la zona ritorna indenne.
5. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, una zona focolaio puo'
essere dichiarata zona di contenimento o di insediamento quando la
diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non
piu' possibile l'eradicazione della malattia nel breve periodo.
                               Art. 6 


Misure fitosanitarie nelle zone tampone

1. I SFR eseguono nelle zone tampone monitoraggi annuali per
verificare l'assenza di piante infette da CTV secondo le procedure
indicate nell'Allegato. Nel caso si riscontri la presenza di piante
infette il SFR provvede a modificare la delimitazione e ad applicare
le disposizioni relative alla zona focolaio.
2. Nelle zone tampone e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la
movimentazione delle piante ospiti, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 2.
                               Art. 7 


Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento

1. All'interno della zona dichiarata di contenimento il SFR
competente per territorio, secondo le indicazioni contenute
nell'Allegato, deve:
definire attraverso il monitoraggio l'incidenza delle infezioni
da CTV;
disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero
impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a
qualunque titolo del campo o vivaio infetto.
2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione
dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore
a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere
estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di
laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese
del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto.
3. Il SFR puo' disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute
necessarie per contenere l'infezione da CTV a livelli inferiori al 6%
di media di infestazione nel lungo periodo.
4. Nella zona di contenimento e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la
movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 2.
                               Art. 8 


Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

1. Nelle zone di insediamento l'azione dei SFR e' volta ad
assicurare l'adeguata informazione ed assistenza tecnica per favorire
l'impiego di portinnesti, specie o varieta' tolleranti o resistenti a
CTV.
2. Nelle zone di insediamento il SFR competente per territorio,
dispone una indagine mirata ad individuare focolai di CTV - ceppi
severi e la relativa estirpazione delle piante infette, qualora le
analisi ufficiali confermino la presenza di tali ceppi. Il SFR
dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di
piante infette da ceppi severi e' superiore a quella indicata nel
Cap. 3 dell'Allegato.
3. Nelle zone di insediamento e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la
movimentazione delle piante ospiti, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 2.
                               Art. 9 


Misure fitosanitarie nei vivai

1. La produzione vivaistica di piante di agrumi e' autorizzata solo
nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
2. I servizi fitosanitari, nelle zone non indenni, ai sensi degli
articoli 19 e 26 del D.lgs. n. 214/05, possono:
rilasciare nuove autorizzazioni all'attivita' vivaistica per la
produzione di agrumi destinati alla costituzione di agrumeti
commerciali, consentire l'allevamento di piante madri e sezioni
incrementali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a
condizione che tale attivita' sia svolta esclusivamente in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera b) e quanto riportato nel cap 4
dell'Allegato;
autorizzare l'attivita' vivaistica per la produzione di agrumi
destinati a scopo ornamentale, secondo lo standard internazionale FAO
ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta esclusivamente in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure c) e quanto riportato nel
cap 4 dell'Allegato;
consentire ai vivai, gia' autorizzati all'entrata in vigore del
presente decreto, l'attivita' per la produzione di agrumi per la
costituzione di agrumeti commerciali, secondo lo standard
internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta
in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del
D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure, esclusivamente per
la produzione di piante destinate a zone di insediamento, in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera c) e quanto riportato nel cap 4
dell'Allegato.
3. L'area in cui ricade il vivaio ove si riscontra la presenza di
piante infette deve essere dichiarata «zona focolaio». Tutte le
piante ospiti infette devono essere distrutte a spese dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del SFR, secondo
quanto stabilito dall'Allegato.
                               Art. 10 


Misure fitosanitarie nei siti di certificazione

Nei siti della certificazione, di cui al decreto ministeriale 20
novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV,
si deve procedere alla distruzione delle stesse, sospendere il
prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre anni,
fino a quando, il risultato di ripetuti saggi con tecniche diverse
(molecolari, biologici e immunoenzimatici), abbiano dato esito
negativo.
                               Art. 11 


Costituzione degli impianti

1. E' fatto obbligo per la messa a dimora di agrumi, di utilizzare
piante o materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del
decreto ministeriale 20 novembre 2006. In deroga, nei casi di
indisponibilita' della varieta' potra' essere autorizzato dal SFR
competente, materiale di categoria CAC ai sensi del decreto
ministeriale 14 aprile 1997.
2. E' vietato il prelievo in autoproduzione di materiale di
moltiplicazione da fonti di approvvigionamento privi di controllo
fitosanitario ufficiale da parte del SFR.
3. E' fatto obbligo di comunicare al SFR la messa a dimora di
piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo
quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.
4. E' fatto obbligo a comuni, enti pubblici, aziende che operano
nel settore del verde, di comunicare al SFR la realizzazione di aree
agrumetate ornamentali in giardini, viali, o aree pubbliche, secondo
quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.
                               Art. 12 


Detenzione piante infette

1. E' vietata a chiunque la detenzione, il trasferimento e la
manipolazione di piante infette da CTV, fatte salve le disposizioni
del Titolo X del D.Lgs. n. 214/2005.
2. E' fatto obbligo a chiunque detiene piante di agrumi di
comunicare immediatamente al SFR la presenza di piante infette ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005.
                               Art. 13 


Sanzioni

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente decreto
e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del
decreto legislativo n. 214/2005.
                               Art. 14 


Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni e Province Autonome, al fine di prevenire gravi danni
per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di
sostegno alle aziende per l'estirpazione delle piante colpite dalla
malattia.
                               Art. 15 


Clausola di invarianza

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
                               Art. 16 


Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 22 novembre 1996 «Lotta obbligatoria
contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus"»
e' abrogato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n.
155
                                                             Allegato 

NORME TECNICHE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE CONTRO IL
VIRUS DELLA TRISTEZZA DEGLI AGRUMI (CTV)


CAPITOLO 1

Metodologia per la costituzione della rete di monitoraggio.
Il monitoraggio deve essere effettuato in tutti i siti di piante
ospiti con priorita' a: campi di piante madri, campi collezione,
vivai, agrumeti commerciali, giardini e parchi.
Nell'ambito degli agrumeti commerciali deve essere data la
priorita' ai seguenti siti:
impianti limitrofi ai vivai (entro 1 km dall'area coltivata a
vivaio);
giovani impianti, privilegiando quelli effettuati con varieta'
non facenti parte del registro delle varieta' di cui all'art. 14 del
decreto ministeriale 24 luglio 2003.
Nel corso del monitoraggio al CTV deve essere posta attenzione
anche alla rilevazione della eventuale presenza di Toxoptera
citricidus, in agrumeti condotti preferibilmente in biologico oppure
in cui non sono stati effettuati trattamenti insetticidi recenti,
osservando la presenza di germogli e boccioli fiorali infestati da
afidi di colore castano-nero escludendo le colonie con altre
colorazioni. In caso di colonie sospette, i germogli infestati devono
essere raccolti e inviati a laboratori di entomologia accreditati dal
SFR, ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, per sottoporli a
identificazione e diagnosi ufficiale.
Metodologia di campionamento.
1 - Agrumeti commerciali in zone indenni, focolaio, tampone e
contenimento.
Al fine di determinare la presenza di CTV il campionamento deve
essere effettuato prelevando i campioni sul 12,5% delle piante
presenti nei singoli impianti, secondo il metodo «Gottwald & Hughes -
2000» modificato.
Il campione deve essere prelevato dalle singole piante ed e'
costituito da 4 germogli per pianta, prelevati in corrispondenza dei
quattro punti cardinali. Le piante campionate devono essere
distribuite equamente sulla superficie dell'impianto, seguendo un
percorso regolare di cui si descrive un esempio:


Parte di provvedimento in formato grafico La percentuale di piante infette che deriva da tale campionamento indica la percentuale di infezione presente nell'impianto. 2 - Agrumeti commerciali in zone di insediamento Nelle zone di insediamento, al fine di individuare eventuali focolai di ceppi severi, il monitoraggio deve essere effettuato su piante di agrumi sintomatiche di specie, varieta' e origine diversa, innestate sia su portinnesti tolleranti che su arancio amaro. L'indagine deve essere fatta con esame visivo e prelievo di campioni da piante sintomatiche. I campioni devono essere analizzati per la presenza del CTV e se risultano infetti deve essere avviata la caratterizzazione del ceppo. 3 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento I campioni debbono essere prelevati da: il 100% delle piante madri; almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri); almeno il 5% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per i vivai. I campioni devono essere costituiti come segue: fonti di approvvigionamento: si prelevano n. 4 germogli per pianta per costituire n. 1 campione; sezioni incrementali e dei lotti di piante in allevamento: si preleva n.1 germoglio per singola pianta da piante selezionate a random. I germogli prelevati si aggregano a gruppi di n. 5 germogli per costituire n. 1 campione, oppure si analizzano singolarmente prelevando 2 germogli per pianta. 4 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone di insediamento I campioni debbono essere prelevati da: il 100% delle piante madri; almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri); almeno il 50% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per le produzioni in screen house, con oneri a carico del vivaista; tutte le piante in allevamento per le produzioni in pien'aria, con oneri a carico del vivaista. CAPITOLO 2 - DIAGNOSI Metodi diagnostici da utilizzare per l'accertamento ufficiale di CTV. Devono essere utilizzati i test sierologici o molecolari indicati nel protocollo EPPO PM 7/31 e successive modifiche ed integrazioni. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunita' scientifica. Saggi per la caratterizzazione dei ceppi. La caratterizzazione dei ceppi dovra' essere effettuata con metodi biologici e molecolari. I saggi biologici su indicatrici arboree devono essere effettuati secondo i criteri descritti da Garnsey et al. (2005). I metodi molecolari da utilizzare sono la RT-PCR seguita da sequenziamento di tratti specifici del genoma. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunita' scientifica. Laboratori ammessi per la caratterizzazione dei ceppi. Per la caratterizzazione dei ceppi i Servizi Fitosanitari Regionali si avvalgono dei laboratori pubblici o con partecipazione pubblica operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997. CAPITOLO 3 - MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI CTV Le piante infette da CTV devono essere rimosse con tutto l'apparato radicale. Le modalita' di movimentazione e smaltimento del materiale vegetale risultante dall'estirpazione e' prescritta dal SFR. 3.1 - Agrumeti commerciali ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento In caso di percentuale di piante infette superiore al 15% l'intero agrumeto deve essere estirpato. In deroga e su formale richiesta del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole piante infette purche' siano saggiate,sotto il controllo del SFR e a spese
del richiedente, tutte le piante dell'agrumeto.
In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere
estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al
10%.
3.2 - Agrumeti commerciali ubicati in zone di insediamento
In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere
estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al
10%.
3.3 - Vivai
A seguito del ritrovamento di piante infette in un vivaio, il
SFR:
impone la sospensione dell'autorizzazione all'uso del
passaporto delle piante di agrumi;
impone la distruzione del lotto infetto. Con percentuali di
infezione inferiori al 5% e su formale richiesta del titolare del
vivaio, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole piante infette
purche' tutte le piante del lotto siano saggiate singolarmente al CTV
da un laboratorio accreditato ai sensi del decreto ministeriale 14
aprile 1997. Il saggio dovra' essere effettuato a spese del
richiedente, con i tempi stabiliti dal SFR che dovra' effettuare i
controlli;
effettua indagini per individuare l'origine dell'infezione se
da materiale di propagazione infetto o trasmissione tramite vettori
afidici e impone le relative misure fitosanitarie.
La sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto viene
revocata a seguito della eradicazione del virus nel focolaio ai sensi
dell'art. 4 comma 4.
Il prelievo di materiale da campi di piante madri dove e' stata
verificata una infezione di CTV deve essere sospeso per almeno tre
cicli vegetativi consecutivi dalla distruzione delle piante infette.
In tali periodo devono essere ripetute le analisi almeno due volte
per accertare l'assenza del CTV.
3.4 - Giardini, parchi, viali
A seguito del ritrovamento di piante infette da CTV ubicate in
viali, giardini, campi collezione, parchi, pubblici o privati, si
impone la distruzione delle singole piante infette.

CAPITOLO 4 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI SITO DI
PRODUZIONE INDENNE IN VIVAIO

Vivai ubicati in zone non indenni.
I vivai posti in zone non indenni possono produrre piante di
agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, solo in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera b) che prevede:
b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un
sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea
diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a
prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi
europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti
riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in
una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non
sia stato osservato nessun sintomo di Citrus tristeza virus (ceppi
europei).
I vivai posti in zone non indenni, possono produrre piante di
agrumi destinate esclusivamente alle zone di insediamento, anche in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera c) che prevede:
c) che i vegetali:
sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di
certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da
materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove
ufficiali riguardanti il Citrus tristeza virus (ceppi europei),
mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e
risultati, all'atto di tali prove, esenti da Citrus tristeza virus
(ceppi europei) e come tali certificati in test individuali
effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo,
sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Citrus
tristeza virus (ceppi europei), e' stato osservato dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
Tale produzione per poter essere commercializzata deve avere
apposito nulla-osta da parte del SFR competente per territorio e deve
sottostare alle seguenti prescrizioni:
le piante debbono essere identificate in lotti visibilmente
separati dalle altre produzioni;
i lotti devono essere individuati nelle mappe ufficiali del
vivaio;
tutte le piante prima della commercializzazione devono essere
analizzate al CTV singolarmente a spese del vivaista;
la commercializzazione delle piante deve essere effettuata con
passaporto (delle piante contenente la dicitura «piante destinate
esclusivamente alle zone di insediamento per CTV». Tale dizione deve
essere apposta di seguito al numero seriale che dovra' riportare alla
fine, separato da un trattino, la codifica «INS»;
le piante prodotte devono essere destinate direttamente
all'utilizzatore finale, i cui estremi vanno preventivamente
comunicati al SFR competente per luogo di destino, indicando
contestualmente il comune, foglio e particelle o in alternativa le
coordinate geografiche GPS, del luogo di messa a dimora;
in relazione a riscontri positivi di CTV a seguito di opportune
analisi di laboratorio, il SFR di destino puo' richiedere ulteriori e
piu' idonee forme di tracciabilita'.
Le piante destinate a scopo ornamentale possono essere prodotte
in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.
Lgs. n. 214/2005 punto 10, lettere b) oppure c).
Ove prescritta la coltivazione in serre a prova di insetti deve
avvenire in appositi ambienti separati: semenzali, nestaio,
piantonaio, lotti da commercializzare, ecc., con rete di protezione
anti-afidi, con doppia porta di ingresso e relativo vestibolo di
almeno 1 m.
In ogni fase del ciclo produttivo deve essere garantito il
controllo di vettori afidici attraverso l'utilizzo di appropriati
metodi di difesa calendarizzati.

CAPITOLO 5 - COMUNICAZIONE COSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI

Le ditte che costituiscono nuovi impianti di agrumi devono
comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro
120 giorni dalla messa a dimora delle piante, gli estremi
identificativi dall'azienda (ragione sociale, sede legale e partita
IVA), l'ubicazione del nuovo impianto attraverso l'indicazione degli
estremi catastali (comune, foglio e particella) oppure le coordinate
geografiche GPS. Inoltre devono indicare la specie, la varieta' e il
relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del
passaporto/ documento di commercializzazione.
Le ditte, i comuni, i privati che costituiscono aree agrumetate
ornamentali devono comunicare al servizio fitosanitario competente
per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante,
la specie, la varieta' e il relativo numero di piante messe a dimora
e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.