23.11.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) istituisce un regime fitosanitario.

(2)

Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere a una valutazione del suddetto regime fitosanitario.

(3)

In considerazione dei risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituire quest'ultima. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la suddetta direttiva dovrebbe assumere la forma di un regolamento.

(4)

L'aspetto fitosanitario è estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali e le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli a un livello accettabile.

(5)

La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla FAO nella 29a sessione del novembre 1997. L'Unione e tutti i suoi Stati membri sono parti contraenti dell'IPPC.

(6)

Per stabilire l'ambito d'applicazione del presente regolamento è diventato importante tenere conto di aspetti biogeografici, onde evitare l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio dell'Unione europea degli organismi nocivi non presenti su tale territorio. Di conseguenza, Ceuta, Melilla e, con l'eccezione di Madera e delle Azzorre, le regioni ultraperiferiche degli Stati membri di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione territoriale del presente regolamento. I riferimenti ai paesi terzi dovrebbero essere intesi come riferimenti anche a detti territori esclusi.

(7)

La direttiva 2000/29/CE stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità. Essa prescrive che gli Stati membri debbano attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali misure ufficiali di controllo adeguate ed efficaci dovrebbero essere mantenute anche in futuro. Nell'ambito del pacchetto «Regole più intelligenti per alimenti più sicuri», il presente regolamento dovrebbe prevedere soltanto un numero limitato di disposizioni in materia di controlli ufficiali dal momento che tali disposizioni dovrebbero essere previste nell'ambito della legislazione orizzontale sui controlli ufficiali.

(8)

È opportuno stabilire criteri per l'identificazione degli organismi nocivi per i quali è necessaria l'adozione di misure volte a prevenirne l'introduzione e la diffusione in tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione». È inoltre opportuno stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di controllo solo in relazione a una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette». Qualora tali organismi siano piante, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe incentrarsi, in particolare, su quelle che sono parassite di altre piante e, di conseguenza, maggiormente dannose per la salute delle piante.

(9)

Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il potenziale impatto economico, ambientale o sociale più grave per il territorio dell'Unione, è opportuno redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi («organismi nocivi prioritari»).

(10)

Per garantire che siano intraprese azioni efficaci e tempestive nel caso in cui si rilevi che siano presenti o si sospetti che siano presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno applicare obblighi di notifica per gli Stati membri, gli operatori professionali e il pubblico.

(11)

Nei casi in cui i suddetti obblighi di notifica implicano la comunicazione alle autorità competenti di dati personali di persone fisiche o giuridiche si può configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Si tratterebbe tuttavia di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.

(12)

Un operatore professionale o un'altra persona che sospetti o constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo, dovrebbe avere l'obbligo di notificare all'autorità competente tale sospetto o constatazione, di adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo e il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e fornire l'informazione all'autorità competente, ad altri soggetti nella catena commerciale e al pubblico.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure fitosanitarie necessarie a eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dei quali è constatata la presenza nei loro territori. È opportuno stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni. È altresì opportuno stabilire i principi che gli Stati membri dovrebbero rispettare quando decidono quali misure dovrebbero essere adottate. Tra le suddette misure dovrebbe figurare la creazione di aree delimitate, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto, e, se del caso, la determinazione di interventi che dovrebbero essere adottati da un operatore professionale o da un'altra persona al fine di eliminare l'organismo nocivo da quarantena o evitarne la diffusione.

(14)

In determinati casi è opportuno che gli Stati membri istituiscano misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena presenti su piante in luoghi privati perché, per eradicare gli organismi nocivi in modo efficace, è indispensabile rimuovere tutte le fonti di infestazione. A tal fine, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere accesso per legge ai luoghi in questione. Questo può costituire una limitazione dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 17 (Diritto di proprietà) della Carta. Tale limitazione dovrebbe essere necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.

(15)

La prevenzione e l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi sono estremamente importanti per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto effettuare indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è nota la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi d'indagini pluriennali.

(16)

Qualora vi sia una presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di aree delimitate, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e piani d'azione.

(17)

Qualora un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si sia insediato in un'area delimitata e non possa essere eradicato, la Commissione dovrebbe adottare misure dell'Unione per il contenimento di tale organismo nocivo nell'area interessata.

(18)

Per garantire un intervento rapido ed efficace contro gli organismi nocivi che non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, ma che secondo gli Stati membri possono soddisfare le condizioni per essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare misure qualora constatino la presenza di tali organismi nocivi. È opportuno stabilire disposizioni analoghe per la Commissione.

(19)

Nel rispetto di determinate condizioni, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare misure più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione.

(20)

Agli organismi nocivi prioritari si dovrebbero applicare disposizioni speciali per quanto concerne in particolare la fornitura di informazioni al pubblico, le indagini, i piani di emergenza, gli esercizi di simulazione, i piani d'azione per l'eradicazione e, in particolare, il cofinanziamento delle misure da parte dell'Unione.

(21)

Gli organismi nocivi da quarantena presenti nel territorio dell'Unione, ma assenti in determinate parti di tale territorio denominate «zone protette», la cui presenza avrebbe un impatto economico, sociale o ambientale inaccettabile solo nell'ambito di tali zone protette, dovrebbero essere identificati in modo specifico e inseriti in un elenco degli «organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette». È opportuno vietare l'introduzione, lo spostamento e il rilascio nelle rispettive zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

(22)

È opportuno stabilire norme relative al riconoscimento, alla modifica o alla revoca dello status di zone protette, agli obblighi di indagine per le zone protette, agli interventi da effettuare qualora nelle rispettive zone protette siano individuati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, come pure all'istituzione di zone protette temporanee. È opportuno applicare norme severe per la modifica dell'estensione e per la revoca del riconoscimento dello status di zona protetta qualora si rilevi che sono presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nell'ambito delle rispettive zone protette.

(23)

Un organismo nocivo che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce «organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione» se viene trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi è opportuno vietarne l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto in questione qualora tali organismi nocivi siano presenti con un'incidenza superiore a una determinata soglia.

(24)

Alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti presentano un rischio inaccettabile dovuto alla probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Per taluni esistono misure accettabili di attenuazione del rischio, ma per altri no. A seconda della disponibilità di misure accettabili di attenuazione del rischio, la loro introduzione o il loro spostamento nel territorio dell'Unione dovrebbero essere o vietati o subordinati al rispetto di prescrizioni particolari. È opportuno stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(25)

Oltre alle misure adottate per gestire il rischio inaccettabile connesso a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, il presente regolamento dovrebbe prevedere misure preventive e basate sul rischio per proteggere il territorio dell'Unione dagli organismi nocivi che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo potrebbero introdurre, sulla base di una valutazione preliminare di tale alto rischio. Detta valutazione preliminare dovrebbe tenere conto di criteri specifici a seconda della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione. A tal fine dovrebbero essere presi in considerazione pareri scientifici o studi dell'IPPC, dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o delle autorità degli Stati membri. Sulla base di detta valutazione preliminare, è opportuno stilare un elenco di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio e vietarne l'introduzione nel territorio dell'Unione in attesa di una valutazione dei rischi effettuata conformemente alle norme dell'IPPC. Tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti non dovrebbero includere quelli la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata o soggetta a prescrizioni particolari ed equivalenti sulla base di un'analisi del rischio fitosanitario, oppure da quelli soggetti ai divieti temporanei di cui al presente regolamento.

(26)

È opportuno prevedere deroghe ai divieti o all'applicazione di prescrizioni particolari in relazione all'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di considerare determinate misure di paesi terzi equivalenti alle prescrizioni applicabili allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti interessati.

(27)

I suddetti divieti o le suddette prescrizioni non si dovrebbero applicare a piccoli quantitativi di talune piante, taluni prodotti vegetali e altri oggetti, escluse le piante da impianto, per fini non commerciali e non professionali, né, in taluni casi, all'introduzione o allo spostamento all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(28)

È opportuno prevedere esenzioni dal divieto di introdurre e spostare all'interno del territorio dell'Unione organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a tale divieto e destinati a determinati fini, quali prove ufficiali, fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. È opportuno stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti interessati.

(29)

Le piante che vengono introdotte nell'Unione da paesi terzi e spostate tramite i servizi postali sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari previsti dall'Unione. A fini di sensibilizzazione, è opportuno stabilire norme specifiche riguardanti le informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali.

(30)

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in transito fitosanitario dovrebbero essere esentati, a determinate condizioni, dall'applicazione delle norme dell'Unione relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione.

(31)

Gli scambi commerciali internazionali di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata possono potenzialmente implicare rischi inaccettabili di insediamento di organismi nocivi da quarantena non ancora inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro tali rischi di recente identificazione o presunti rischi connessi agli organismi nocivi associati a piante, prodotti vegetali e altri oggetti non soggetti a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono soddisfare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di adottare misure temporanee, nel rispetto del principio di precauzione, e di identificare tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti tenendo conto di elementi oggettivi e consolidati.

(32)

Occorre istituire divieti e prescrizioni particolari, analoghi a quelli stabiliti per il territorio dell'Unione, riguardanti l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono presentare un rischio di livello inaccettabile a causa della probabilità che contengano i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

(33)

Per i veicoli, i macchinari e il materiale da imballaggio utilizzati per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, dovrebbero essere adottate prescrizioni generali al fine di garantire che siano indenni da organismi nocivi da quarantena.

(34)

È opportuno che gli Stati membri designino strutture di confinamento e stazioni di quarantena. È opportuno stabilire prescrizioni sulla designazione, sull'autorizzazione, sul funzionamento e sulla supervisione delle suddette strutture di confinamento e stazioni di quarantena e riguardanti l'uscita da tali strutture o stazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Qualora tali prescrizioni comprendano la tenuta di elenchi del personale e dei visitatori che accedono alle strutture e alle stazioni, si potrebbe configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.

(35)

La Commissione dovrebbe tenere un elenco pubblico aggiornato di tutte le notifiche da essa ricevute relativamente agli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

(36)

Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, taluni operatori professionali soggetti agli obblighi istituiti dal presente regolamento dovrebbero essere iscritti in registri predisposti dagli Stati membri. È opportuno stabilire prescrizioni per la registrazione nonché deroghe a tali prescrizioni.

(37)

Al fine di individuare più agevolmente la fonte di infestazione da un organismo nocivo da quarantena, è opportuno che gli operatori professionali siano tenuti a registrare i dati relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti loro da operatori professionali e che essi forniscono ad altri operatori professionali. Visti i tempi di latenza di taluni organismi nocivi da quarantena e il tempo necessario per individuare la fonte di infestazione, i dati registrati dovrebbero essere conservati per almeno tre anni.

(38)

Gli operatori professionali dovrebbero inoltre istituire sistemi e procedure atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i loro siti.

(39)

Per l'introduzione nel territorio dell'Unione e nelle zone protette di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi dovrebbe essere richiesto un certificato fitosanitario. Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(40)

I certificati fitosanitari dovrebbero altresì essere richiesti per l'introduzione nel territorio dell'Unione di altre piante provenienti da paesi terzi. Ciò è importante al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza fitosanitaria nonché un'efficace panoramica dell'importazione di tali piante nell'Unione e dei relativi rischi. Dette piante non dovrebbero tuttavia essere soggette alle disposizioni in materia di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri previste dalla pertinente normativa dell'Unione.

(41)

I certificati fitosanitari dovrebbero rispettare le prescrizioni dell'IPPC e dovrebbero attestare il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari è opportuno stabilire le condizioni di validità e di annullamento dei medesimi.

(42)

Gli spostamenti nel territorio dell'Unione, e verso e nelle zone protette, di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero essere consentiti solo se accompagnati da un passaporto delle piante che attesti il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per motivi di trasparenza, è opportuno stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(43)

I passaporti delle piante non dovrebbero essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti forniti direttamente a utilizzatori finali, compresi i giardinieri non professionisti. Tuttavia, è opportuno stabilire talune eccezioni.

(44)

Per garantire la credibilità dei passaporti delle piante è opportuno stabilire norme riguardanti il loro contenuto e la loro forma.

(45)

I passaporti delle piante dovrebbero, in generale, essere rilasciati dall'operatore professionale autorizzato. Dovrebbe essere possibile per le autorità competenti decidere di rilasciare passaporti delle piante.

(46)

È opportuno stabilire norme per il rilascio dei passaporti delle piante, gli esami necessari a tal fine, l'apposizione dei passaporti delle piante, l'autorizzazione e il controllo degli operatori professionali che rilasciano passaporti delle piante, gli obblighi degli operatori autorizzati e il ritiro di tale autorizzazione.

(47)

Per ridurre l'onere degli operatori autorizzati, è opportuno, ove possibile, combinare gli esami per il rilascio dei passaporti delle piante con quelli richiesti a norma delle direttive 66/401/CEE (4), 66/402/CEE (5), 68/193/CEE (6), 2002/54/CE (7), 2002/55/CE (8), 2002/56/CE (9), 2002/57/CE (10), 2008/72/CE (11) e 2008/90/CE (12).

(48)

Gli operatori autorizzati dovrebbero disporre delle conoscenze necessarie in merito agli organismi nocivi.

(49)

Alcuni operatori autorizzati possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi connessi agli organismi nocivi e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani.

(50)

È opportuno adottare disposizioni relative alla sostituzione dei passaporti delle piante e dei certificati fitosanitari.

(51)

I passaporti delle piante che non rispettano le norme dell'Unione dovrebbero essere ritirati, annullati e conservati a fini di tracciabilità.

(52)

La norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15), dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15)», prescrive che sul materiale da imballaggio di legno debba figurare un marchio specifico, applicato da operatori professionali debitamente autorizzati e controllati. Il presente regolamento dovrebbe stabilire prescrizioni relative al trattamento, alla marcatura e alla riparazione di materiale da imballaggio di legno conformemente a tale norma. Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire norme per l'autorizzazione e il controllo degli operatori professionali che applicano detto marchio nel territorio dell'Unione.

(53)

Se richiesto da un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso tale paese terzo dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione. In applicazione delle pertinenti disposizioni dell'IPPC, tali certificati dovrebbero essere rilasciati dalle autorità competenti e rispettare i contenuti dei modelli di certificati di esportazione e riesportazione stabiliti dall'IPPC. È opportuno proteggere i paesi terzi contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, vista la loro riconosciuta nocività, a eccezione dei casi in cui è ufficialmente nota la presenza, nel paese terzo in questione, di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione che non si trova sotto il controllo ufficiale, oppure se si può ragionevolmente presumere che tale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non soddisfi i criteri per poter essere considerato organismo nocivo da quarantena per il paese terzo in questione.

(54)

Se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto attraversa più di uno Stato membro prima di essere esportato verso un paese terzo, è importante che lo Stato membro in cui la pianta, il prodotto vegetale e l'altro oggetto sono stati prodotti o trasformati scambi informazioni con lo Stato membro che rilascia il certificato fitosanitario di esportazione. Tale scambio di informazioni deve consentire di attestare la conformità alle prescrizioni del paese terzo. Dovrebbe pertanto essere elaborato un certificato armonizzato di pre-esportazione per garantire che lo scambio di informazioni avvenga in modo uniforme.

(55)

La Commissione dovrebbe predisporre un sistema elettronico per le notifiche richieste dal presente regolamento.

(56)

Al fine di tener conto dell'impatto economico, ambientale o sociale più grave sul territorio dell'Unione di alcuni organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la redazione di un elenco degli organismi nocivi prioritari.

(57)

Al fine di garantire che le eccezioni per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti provenienti da paesi o territori terzi la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata, utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, siano applicate in un modo che non comporti un rischio connesso a organismi nocivi per il territorio dell'Unione o sue parti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme in materia di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sull'introduzione, lo spostamento, e la detenzione, la moltiplicazione e l'utilizzo nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi e delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione, la procedura e le condizioni per la concessione della relativa autorizzazione e il controllo della conformità nonché i provvedimenti da adottare in caso di non conformità.

(58)

Al fine di garantire la corretta applicazione delle deroghe all'obbligo di effettuare indagini annuali nelle aree delimitate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'ulteriore precisazione degli organismi nocivi interessati da tali deroghe e le condizioni di applicazione di tali deroghe.

(59)

Al fine di garantire che le zone protette siano istituite e funzionino in modo affidabile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda norme dettagliate per le indagini da effettuare ai fini del riconoscimento delle zone protette e per la preparazione e il contenuto delle indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

(60)

Al fine di garantire un'applicazione proporzionata e limitata delle esenzioni relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti verso le zone di frontiera o al loro interno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme relative all'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti interessati nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri e le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

(61)

Per garantire che la registrazione degli operatori professionali sia proporzionata all'obiettivo di controllo del rischio connesso agli organismi nocivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'obbligo di registrazione, particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali e i limiti massimi per i piccoli quantitativi che gli operatori professionali possono fornire agli utilizzatori finali al fine di essere esonerati dall'obbligo di registrazione.

(62)

Al fine di garantire la credibilità dei certificati fitosanitari dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'IPPC, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che integrano le condizioni di accettazione dei certificati fitosanitari da tali paesi terzi.

(63)

Per ridurre al minimo i rischi connessi agli organismi nocivi durante il movimento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono i casi in cui la deroga all'obbligo di rilasciare passaporti delle piante per determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti si applica solo per piccoli quantitativi.

(64)

Al fine di garantire l'affidabilità degli esami di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti per il rilascio di passaporti delle piante, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme in materia di esame visivo, campionamento e prove e la frequenza e il calendario degli esami.

(65)

Al fine di migliorare la credibilità dei passaporti delle piante, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono i criteri che gli operatori professionali devono rispettare per essere autorizzati a rilasciare passaporti delle piante e le procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.

(66)

Al fine di garantire la corretta marcatura del materiale da imballaggio di legno e di tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali, in particolare dell'ISPM n. 15, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica e l'integrazione delle prescrizioni relative al materiale da imballaggio di legno, inclusa la sua introduzione nel territorio dell'Unione, e la precisazione delle prescrizioni relative all'autorizzazione degli operatori registrati ad applicare il marchio per materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.

(67)

Per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sugli attestati per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, per i quali sarebbe necessario disporre di uno specifico attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(68)

Per garantire l'utilità e l'affidabilità degli attestati ufficiali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che disciplinano i contenuti degli attestati ufficiali, l'autorizzazione e il controllo degli operatori professionali che rilasciano tali attestati, come pure gli elementi del certificato di esportazione, riesportazione e pre-esportazione.

(69)

Per operare gli adeguamenti all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali, in particolare quelle dell'IPPC e dell'EPPO, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che modificano gli allegati del presente regolamento.

(70)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(71)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; la definizione del formato delle relazioni sulle indagini nonché di istruzioni su come utilizzare detto formato; la definizione del formato dei programmi di indagini pluriennali e le relative modalità pratiche; la fissazione di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; come pure l'adozione di misure temporanee volte ad affrontare i rischi connessi a organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

(72)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, nonché la modifica dell'estensione delle zone protette o la revoca del loro riconoscimento.

(73)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle piante da impianto interessate e la fissazione di misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle rispettive piante da impianto.

(74)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata, nonché dei paesi terzi interessati; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari e delle prescrizioni particolari per la loro introduzione e il loro spostamento nel territorio dell'Unione; la redazione di un elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio la cui introduzione nel territorio dell'Unione dev'essere vietata, nonché dei paesi terzi interessati; la procedura per la valutazione del rischio in connessione a tale elenco; la fissazione, per i paesi terzi, di prescrizioni equivalenti alle prescrizioni applicabili allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti; l'elaborazione di modalità di presentazione e utilizzo di manifesti e opuscoli concernenti l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione; la fissazione di condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione di particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti nelle zone di frontiera degli Stati membri; l'adozione di misure temporanee relative a piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi a organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari; l'adozione di decisioni su misure temporanee adottate dagli Stati membri in relazione a un pericolo imminente; la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in determinate zone protette è vietata; la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari e delle prescrizioni particolari per la loro introduzione e il loro spostamento in determinate zone protette; la definizione di norme relative alle prescrizioni riguardanti le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento, nonché l'uscita da tali stazioni e strutture di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(75)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di periodi minimi inferiori o superiori per la conservazione dei dati concernenti la tracciabilità da parte degli operatori professionali, nonché delle prescrizioni relative all'accessibilità di tali dati.

(76)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario ai fini dell'introduzione nel territorio dell'Unione; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario ai fini dell'introduzione da tali paesi terzi in determinate zone protette; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, dei paesi terzi interessati e dei quantitativi massimi cui si applica l'esenzione dall'obbligo di un certificato fitosanitario ai fini dell'introduzione nel territorio dell'Unione; e la fissazione di modalità tecniche concernenti l'annullamento dei certificati fitosanitari in formato elettronico.

(77)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette; e l'indicazione degli organismi nocivi rilevanti per le zone protette, delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per zone protette in caso di fornitura diretta a un utilizzatore finale.

(78)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle specifiche di formato del passaporto delle piante; l'individuazione dei tipi e delle specie di piante da impianto alle quali non dovrebbero applicarsi esenzioni dall'indicazione del codice di tracciabilità nel formato del passaporto delle piante; e la fissazione di modalità tecniche per il rilascio del passaporto delle piante in formato elettronico.

(79)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di modalità specifiche relative al materiale, al trattamento e alla marcatura per quanto riguarda la riparazione di materiale da imballaggio di legno; la fissazione delle specifiche di formato degli attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno; la definizione delle procedure di rilascio del certificato di pre-esportazione; e la fissazione di norme specifiche concernenti la trasmissione delle notifiche.

(80)

È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(81)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a misure da adottare contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione od organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, al divieto di introdurre determinati piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione o in una zona protetta o all'assoggettamento di tale introduzione a prescrizioni specifiche e misure temporanee riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi a organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(82)

La direttiva 74/647/CEE del Consiglio (15) e la direttiva 2006/91/CE del Consiglio (16) stabiliscono misure di lotta contro la tortrice del garofano e la cocciniglia di San José. Successivamente all'entrata in vigore delle suddette direttive, gli organismi nocivi in questione si sono ampiamente diffusi nel territorio dell'Unione e il loro contenimento non è quindi più possibile. È opportuno pertanto abrogare tali direttive.

(83)

Le direttive del Consiglio 69/464/CEE (17), 93/85/CEE (18), 98/57/CE (19), e 2007/33/CE (20) dovrebbero essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione dovrebbero essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare le nuove misure, tali direttive dovrebbero essere abrogate con effetto dal 1o gennaio 2022.

(84)

Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. In aggiunta alle disposizioni di detto regolamento, il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari ed è fondamentale che determinate misure adottate dagli Stati membri in particolare in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 652/2014.

(85)

È opportuno che modifiche tecniche siano introdotte anche nei regolamenti (UE) n. 228/2013 (22) e (UE) n. 1143/2014 (23) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(86)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle sue ripercussioni, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(87)

Il presente regolamento non determina un onere amministrativo sproporzionato né un impatto economico eccessivo per le piccole e medie imprese (PMI). Nel presente regolamento, basandosi sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto ogniqualvolta possibile della situazione particolare delle PMI. Alla luce dell'obiettivo di ordine pubblico di proteggere la sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di un'esenzione universale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte delle imprese del settore.

(88)

Il presente regolamento tiene conto dell'IPPC, dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e dei relativi orientamenti.

(89)

In conformità del principio della regolamentazione «intelligente», l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere coordinata con quella del regolamento (UE) n. 1143/2014 al fine di garantire che la legislazione dell'Unione in materia di sanità delle piante si applichi pienamente e in tutti i suoi elementi.

(90)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

2.   Qualora ci siano prove che piante non parassite diverse da quelle regolamentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 comporterebbero rischi fitosanitari che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate organismi nocivi ai fini del presente regolamento.

3.   Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi, a Ceuta, a Melilla e ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di Madera e delle Azzorre.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi Ceuta, Melilla e i territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, diversi da Madera e dalle Azzorre.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «piante»: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:

a)

sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;

b)

frutti, in senso botanico;

c)

ortaggi;

d)

tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;

e)

parti aeree, fusti, stoloni epigei;

f)

fiori recisi;

g)

rami con o senza foglie;

h)

alberi tagliati con foglie;

i)

foglie, fogliame;

j)

colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;

k)

polline vivo e spore;

l)

gemme, occhi, talee, marze, innesti;

2)   «prodotti vegetali»: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.

Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 41, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:

a)

conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;

b)

non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;

c)

è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;

d)

è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;

3)   «impianto»: operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;

4)   «piante da impianto»: piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate;

5)   «altri oggetti»: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale;

6)   «autorità competente»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro o, se del caso, di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali;

7)   «lotto»: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita;

8)   «unità di vendita»: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;

9)   «operatore professionale»: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:

a)

impianto;

b)

riproduzione;

c)

produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;

d)

introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

e)

messa a disposizione sul mercato;

f)

immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;

10)   «operatore registrato»: un operatore professionale registrato ai sensi dell'articolo 65;

11)   «operatore autorizzato»: un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, o a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99;

12)   «utilizzatore finale»: persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale;

13)   «prova»: esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o a identificarli;

14)   «trattamento»: procedura, ufficiale o meno, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzare piante o prodotti vegetali;

15)   «incidenza»: la proporzione o il numero di unità in cui un organismo nocivo è presente in un campione, una partita, un campo o altra popolazione definita;

16)   «insediamento»: la perpetuazione della presenza, nel futuro prevedibile, di un organismo nocivo in una zona dopo il suo ingresso;

17)   «eradicazione»: applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona;

18)   «contenimento»: applicazione di misure fitosanitarie in e intorno a una zona infestata per prevenire la diffusione di un organismo nocivo;

19)   «stazione di quarantena»: stazione ufficiale per tenere in quarantena organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti;

20)   «struttura di confinamento»: struttura, diversa dalle stazioni di quarantena, in cui organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono tenuti in condizioni di confinamento;

21)   «codice di tracciabilità»: un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale;

22)   «misura fitosanitaria»: misura ufficiale volta a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena o a limitare l'impatto economico degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

CAPO II

Organismi nocivi da quarantena

Sezione 1

Organismi nocivi da quarantena

Articolo 3

Definizione degli organismi nocivi da quarantena

Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 1;

b)

non è presente nel territorio, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera a), oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettere b) e c);

c)

è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 3;

d)

il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 4, hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente;

e)

sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto.

Sezione 2

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'uUnione

Articolo 4

Definizione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Un «organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione» è un organismo nocivo da quarantena compreso nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il quale il territorio definito cui si fa riferimento nella parte introduttiva dell'articolo 3 è il territorio dell'Unione.

Articolo 5

Divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1.   Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

2.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che soddisfano le condizioni elencate nell'articolo 3 in relazione al territorio dell'Unione («elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione»).

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

Gli organismi nocivi indigeni o insediati in una parte del territorio dell'Unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del territorio dell'Unione, devono essere segnalati nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

Gli organismi nocivi che non sono indigeni né insediati in nessuna parte del territorio dell'Unione devono essere segnalati nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

3.   Qualora dai risultati di una valutazione emerga che un organismo nocivo non compreso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione soddisfa le condizioni elencate nell'articolo 3 in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo compreso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione non soddisfi più almeno una di tali condizioni, mediante atti di esecuzione la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo o rimuovendo di conseguenza dall'elenco l'organismo nocivo in questione.

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, sostituire l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di consolidare gli emendamenti.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 6

Organismi nocivi prioritari

1.   Gli «organismi nocivi prioritari» sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

per quanto riguarda il territorio dell'Unione, una o più delle condizioni di cui all'allegato I, sezione 1, punto 2;

b)

il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione, come indicato nell'allegato I, sezione 2;

c)

sono elencati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco degli organismi nocivi prioritari («elenco degli organismi nocivi prioritari»).

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, oppure che non soddisfi più almeno una di tali condizioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per modificare l'elenco di cui al primo comma aggiungendo o rimuovendo di conseguenza dall'elenco l'organismo in questione.

La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

In caso di gravi rischi connessi a organismi nocivi, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 106.

Articolo 7

Modifica della sezione 1 dell'allegato I

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per modificare la sezione 1 dell'allegato I, al fine di adattarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 8

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione, lo spostamento e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Un'autorizzazione è concessa per l'attività prevista esclusivamente qualora siano imposte opportune restrizioni per garantire che l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o l'utilizzo dell'organismo nocivo in questione non comportino l'insediamento o la diffusione nel territorio dell'Unione, tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a tale organismo nocivo.

2.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 includono tutte le condizioni seguenti:

a)

l'organismo nocivo deve essere tenuto in un luogo e in condizioni che:

i)

le autorità competenti ritengono adeguati; e

ii)

ai quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

b)

l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento designate dall'autorità competente a norma dell'articolo 60 e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

c)

l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta da personale:

i)

la cui competenza scientifica e tecnica è ritenuta adeguata dall'autorità competente; e

ii)

alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

d)

per l'introduzione, lo spostamento, la detenzione o la moltiplicazione nel territorio dell'Unione l'organismo nocivo deve essere accompagnato dall'autorizzazione.

3.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 sono limitate per quanto riguarda il quantitativo dell'organismo nocivo che può essere introdotto, spostato, detenuto, moltiplicato o utilizzato, nonché per il tempo necessario per l'attività interessata. Le autorizzazioni non eccedono la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.

Le autorizzazioni comprendono le restrizioni necessarie per eliminare adeguatamente il rischio di insediamento e di diffusione del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o dell'organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

4.   L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 3 e adotta i provvedimenti necessari nel caso di mancato rispetto. Se opportuno, i provvedimenti possono comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti:

a)

lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione, sullo spostamento, e sulla detenzione, sulla moltiplicazione e sull'utilizzo nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione;

b)

la procedura e le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1; nonché

c)

il controllo della conformità e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 9

Notifica di un pericolo imminente

1.   Quando dispone di dati attestanti l'imminente pericolo di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'Unione o in una parte di esso in cui tale organismo non è ancora presente, lo Stato membro notifica i suddetti dati immediatamente e per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche a un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione qualora:

a)

l'organismo nocivo sia soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1; o

b)

lo Stato membro interessato ritenga che l'organismo nocivo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

3.   Gli operatori professionali notificano immediatamente alle autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 connesso a un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o a un organismo nocivo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 10

Conferma ufficiale, da parte delle autorità competenti, della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

Qualora un'autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, in una parte del territorio del proprio Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell'organismo nocivo in questione, o in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione, essa adotta immediatamente le misure necessarie per confermare se tale organismo nocivo sia presente («da confermare in via ufficiale»).

Tale conferma ufficiale è basata su una diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale designato dall'autorità competente conformemente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali.

In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, lo Stato membro interessato, se del caso, adotta misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

Il sospetto o gli elementi di prova di cui al primo comma del presente articolo possono basarsi su informazioni ricevute ai sensi degli articoli 14 e 15, o di qualsiasi altra fonte.

Articolo 11

Notifica, da parte degli Stati membri, alla Commissione e agli altri Stati membri di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

Uno Stato membro invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora la sua autorità competente confermi ufficialmente una delle seguenti situazioni:

a)

la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione la cui presenza non era nota nello stesso;

b)

la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una parte del suo territorio in cui non lo era in precedenza;

c)

la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione.

La notifica a norma del primo comma è operata dall'autorità unica, di cui alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali, dello Stato membro interessato e attraverso il sistema di notifica elettronica di cui all'articolo 103.

Articolo 12

Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che devono essere fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti

1.   Quando è ufficialmente confermata una delle situazioni di cui all'articolo 11, l'autorità competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

2.   La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco pubblico di tutte le notifiche ricevute relativamente agli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

Detto elenco può far parte del sistema elettronico di cui all'articolo 103.

Articolo 13

Informazioni sugli organismi nocivi prioritari che devono essere fornite al pubblico dalle autorità competenti

Quando è ufficialmente confermata una delle situazioni di cui all'articolo 11, primo comma, lettere a) e b), in relazione a un organismo nocivo prioritario, l'autorità competente informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.

Articolo 14

Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente

1.   Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il controllo di detto operatore, ne dà notifica immediatamente all'autorità competente affinché la medesima possa adottare misure ai sensi dell'articolo 10. Se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo in questione.

2.   L'autorità competente può decidere che la notifica di cui al paragrafo 1 non è necessaria qualora sia nota la presenza di un determinato organismo nocivo in una zona. In tal caso, ne informa gli operatori professionali interessati.

3.   Quando un operatore professionale riceve una conferma ufficiale relativa alla presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il controllo di detto operatore, consulta l'autorità competente circa le misure da adottare e procede, se del caso, alle azioni di cui ai paragrafi da 4 a 7.

4.   L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione. Qualora l'autorità competente abbia dato disposizioni relativamente a dette misure, l'operatore professionale agisce secondo tali disposizioni.

5.   Su disposizione dell'autorità competente, l'operatore professionale adotta le misure necessarie per eliminare l'organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti interessati e dai siti di detto operatore e dal terreno, dal suolo, dalle acque o dagli altri elementi infestati sotto il suo controllo.

6.   Salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, l'operatore professionale ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il controllo di detto operatore sui quali potrebbe essere presente l'organismo nocivo.

Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale deve, salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, immediatamente:

a)

informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo;

b)

fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati; e

c)

richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

7.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6 del presente articolo, l'operatore professionale fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti per il singolo cittadino. Fatto salvo l'articolo 13, se è necessario l'intervento nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti sui quali può essere presente l'organismo nocivo in questione, l'autorità competente informa al più presto la collettività di tale fatto.

Articolo 15

Misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali

1.   Se una persona diversa da un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o ha motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla immediatamente all'autorità competente. Se tale notifica non è fatta per iscritto, l'autorità competente la registra ufficialmente. Se l'autorità competente ne fa richiesta, la persona interessata fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti la presenza dell'organismo nocivo.

2.   L'autorità competente può decidere che la notifica di cui al paragrafo 1 non è necessaria qualora sia nota la presenza di un determinato organismo nocivo in una zona.

3.   La persona che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 1 consulta l'autorità competente circa le azioni da intraprendere e, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente, adotta le misure necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo ed eliminarlo dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti interessati e, se del caso, dai siti di sua proprietà.

Articolo 16

Deroghe agli obblighi di notifica

Gli obblighi di notifica di cui agli articoli 14 e 15 non si applicano qualora:

a)

un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia stato rilevato nella zona infestata di un'area delimitata istituita per il contenimento dell'organismo nocivo in questione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2;

b)

un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia rilevato nella zona infestata di un'area delimitata e oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più, durante il periodo dei primi otto anni.

Articolo 17

Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1.   Qualora una delle situazioni di cui all'articolo 11, primo comma, lettere a) e b), sia ufficialmente confermata, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure fitosanitarie necessarie per eradicare l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione dalla zona interessata. Tali misure sono adottate a norma dell'allegato II.

Tale obbligo di eradicazione non si applica se un atto di esecuzione relativo all'organismo nocivo in questione, adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, prevede diversamente.

2.   L'autorità competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.

3.   Quando le misure di cui al paragrafo 1 riguardano l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, lo Stato membro interessato le notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

4.   Le misure di cui al paragrafo 1 e le indagini di cui al paragrafo 2 sono intraprese indipendentemente dal fatto che i siti in cui l'organismo nocivo è presente siano pubblici o privati.

Articolo 18

Definizione di aree delimitate

1.   Qualora una delle situazioni di cui all'articolo 11, primo comma, lettere a) e b), sia ufficialmente confermata, l'autorità competente stabilisce immediatamente una o più aree in cui devono essere adottate le misure di eradicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 («area delimitata»).

L'area delimitata è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto.

2.   La zona infestata contiene, a seconda dei casi:

a)

tutte le piante delle quali è nota l'infestazione dall'organismo nocivo in questione;

b)

tutte le piante che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;

c)

tutte le altre piante che possono essere o essere state contaminate o infestate da tale organismo nocivo, incluse le piante che possono essere infestate per via della loro sensibilità a esso e della loro immediata vicinanza a piante infestate, oppure della fonte di produzione comune con piante infestate, se nota, ovvero piante coltivate a partire da piante infestate;

d)

il terreno, il suolo, i corsi d'acqua o altri elementi che sono o possono essere infestati dall'organismo nocivo in questione.

3.   La zona cuscinetto è adiacente alla zona infestata e la circonda.

La sua estensione è adeguata al rischio che l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane nella zona infestata e nelle sue adiacenze ed è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'allegato II, sezione 2.

Tuttavia, se il rischio di diffusione dell'organismo nocivo al di fuori della zona infestata è eliminato o ridotto a un livello accettabile da barriere naturali o artificiali, non è richiesto stabilire zone cuscinetto.

4.   In deroga al paragrafo 1, se previo esame iniziale l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo nocivo, della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione e il luogo in cui è stato rilevato, conclude che tale organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non stabilire un'area delimitata.

In tal caso, l'autorità competente svolge un'indagine per stabilire se altre piante o altri prodotti vegetali sono stati infestati. In base ai risultati di tale indagine l'autorità competente decide se sia necessario stabilire un'area delimitata.

5.   Se, a norma dei paragrafi 2 e 3, un'area delimitata si deve estendere nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo in questione contatta immediatamente lo Stato membro nel cui territorio deve essere estesa l'area delimitata per consentire a tale Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari, come indicato nei paragrafi da 1 a 4.

6.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno civile precedente.

Il presente paragrafo si applica fatti salvi eventuali obblighi di notifica delle aree delimitate previsti dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 104.

Articolo 19

Indagini e modifiche delle aree delimitate nonché revoca delle restrizioni

1.   Le autorità competenti, con cadenza almeno annuale, effettuano al momento opportuno un'indagine su ogni area delimitata per quanto riguarda l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Le indagini sono svolte nel rispetto dell'articolo 22, paragrafo 2.

2.   Se, a seguito di un'indagine di cui al paragrafo 1 o meno, un'autorità competente rileva che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

3.   Le autorità competenti modificano i confini delle zone infestate, delle zone cuscinetto e delle aree delimitate, se del caso, in considerazione dei risultati delle indagini di cui al paragrafo 1.

4.   Le autorità competenti possono abolire un'area delimitata e revocare le rispettive misure di eradicazione qualora sia stato verificato lo status di area indenne dall'organismo nocivo. Ciò si verificherà se saranno soddisfatte le due condizioni seguenti:

a)

l'indagine di cui al paragrafo 1 dimostra che l'area è risultata essere indenne dall'organismo nocivo in questione; e

b)

l'organismo nocivo non è stato rilevato in tale area delimitata per un periodo sufficientemente lungo.

5.   Nel decidere in merito alle modifiche di cui al paragrafo 3 oppure all'abolizione dell'area delimitata di cui al paragrafo 4, l'autorità competente tiene conto almeno dei seguenti fattori:

a)

la biologia dell'organismo nocivo e del vettore in questione;

b)

la presenza di piante ospiti;

c)

le condizioni ecoclimatiche; e

d)

la probabilità di successo delle misure di eradicazione.

6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, non è richiesto effettuare indagini annuali nella zona infestata di aree delimitate costituite per:

a)

organismi nocivi oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più;

b)

organismi nocivi oggetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli organismi nocivi di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo e all'articolo 16, lettera b), nonché le condizioni di applicazione di tali deroghe.

Articolo 20

Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 17, 18 e 19

1.   Quando le misure adottate da uno Stato membro riguardano un'area adiacente al confine con un altro Stato membro, a tale altro Stato membro è trasmessa una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 17, 18 e 19.

2.   Su richiesta della Commissione o di qualunque altro Stato membro, uno Stato membro trasmette una relazione su misure specifiche adottate a norma degli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 21

Modifica dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per modificare l'allegato II, al fine di adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 22

Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1.   Gli Stati membri svolgono indagini basate sul rischio, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno:

a)

l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; e

b)

segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 29 o alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

Tali indagini sono svolte in tutte le zone in cui non era nota la presenza degli organismi nocivi in questione.

Tali indagini non devono essere svolte per gli organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle sue condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle specie ospiti.

2.   Le indagini di cui al paragrafo 1 sono progettate sulla base del rischio che gli organismi nocivi siano presenti nelle zone coperte da ciascuna indagine. Esse consistono almeno in esami visivi effettuati dall'autorità competente e, se del caso, comprendono il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove. Le indagini sono effettuate in tutti i luoghi appropriati e includono, se del caso, siti, veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati da operatori professionali e altre persone. Esse si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono svolte in periodi adatti per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo in questione.

In dette indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.

3.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali relazioni includono informazioni riguardanti i luoghi in cui sono state svolte le indagini, il calendario delle indagini, gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti interessati, il numero di ispezioni e campionamenti effettuati e i dati riguardanti la presenza di ciascun organismo nocivo interessato.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire il formato di tali relazioni nonché istruzioni su come utilizzarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 23

Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni

1.   Gli Stati membri elaborano programmi d'indagini pluriennali che stabiliscono il contenuto delle indagini da svolgere a norma dell'articolo 22. Tali programmi prevedono la raccolta e la registrazione degli elementi di prova scientifici e tecnici e delle altre informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma.

I programmi d'indagini pluriennali comprendono gli elementi seguenti, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2:

a)

l'obiettivo specifico di ogni indagine;

b)

l'ambito d'applicazione di ciascuna indagine per quanto riguarda l'area interessata e i termini previsti, nonché gli organismi nocivi, le piante e le merci oggetto dell'indagine;

c)

la metodologia d'indagine e la gestione della qualità, compresa una descrizione delle procedure di esame visivo, di campionamento e di prova e la loro motivazione tecnica;

d)

il calendario, la frequenza e i numeri degli esami visivi, dei campionamenti e delle prove previsti; e

e)

i metodi di registrazione e di comunicazione delle informazioni raccolte.

I programmi d'indagine pluriennali si estendono su periodi di cinque-sette anni.

2.   Dopo averli elaborati, gli Stati membri notificano su richiesta i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato dei programmi di indagini pluriennali e le modalità pratiche per l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1 a rischi specifici connessi a organismi nocivi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 24

Indagini sugli organismi nocivi prioritari

1.   Per ogni organismo nocivo prioritario gli Stati membri effettuano un'indagine annualmente, come indicato nell'articolo 22, paragrafi 1 e 2. Tali indagini comprendono un numero sufficiente di esami visivi, campionamenti e prove che, a seconda di ciascun organismo nocivo prioritario, consentono, per quanto possibile rispetto alla biologia di ciascun organismo nocivo prioritario e alle condizioni ecoclimatiche, la tempestiva individuazione di tali organismi nocivi con un grado di sicurezza elevato.

Le indagini non devono essere effettuate per gli organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle sue condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle specie ospiti.

2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente.

Articolo 25

Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

1.   Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, e sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo («piano di emergenza»).

A tempo debito, gli Stati membri consultano tutti i pertinenti soggetti interessati nel processo di elaborazione e aggiornamento dei piani di emergenza.

I piani di emergenza non devono essere elaborati per organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle sue condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle specie ospiti.

2.   Ciascun piano di emergenza stabilisce:

a)

i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza ufficialmente confermata o sospetta dell'organismo prioritario in questione, nonché la linea di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;

b)

l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali, di altri operatori interessati e di persone fisiche;

c)

l'accesso delle autorità competenti, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;

d)

le misure da adottare in merito alla trasmissione dell'informazione alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori professionali interessati e al pubblico, per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione e le misure adottate nei suoi confronti, qualora la presenza di tale organismo nocivo sia confermata ufficialmente o sospetta;

e)

le modalità di registrazione dei dati riguardanti la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione;

f)

le valutazioni disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ed eventuali valutazioni dello Stato membro riguardanti il rischio derivante dall'organismo nocivo prioritario per il suo territorio;

g)

le misure di gestione del rischio da adottare per quanto riguarda l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente all'allegato II, sezione 1, nonché le procedure da seguire;

h)

i principi di demarcazione geografica delle aree delimitate;

i)

i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; e

j)

i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Se del caso, le voci di cui alle lettere da d) a j) del primo comma assumono la forma di manuali d'istruzioni.

3.   Piani di emergenza possono essere combinati per più organismi nocivi prioritari aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi prioritari da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.

4.   Entro quattro anni dalla data di redazione dell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per gli organismi nocivi prioritari inclusi in tale elenco.

Entro un anno dall'inserimento di un ulteriore organismo nocivo nell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per tale organismo nocivo prioritario.

Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza.

5.   Su richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri e informano, mediante pubblicazione su internet, tutti gli operatori professionali interessati.

Articolo 26

Esercizi di simulazione per gli organismi nocivi prioritari

1.   Gli Stati membri eseguono esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza a intervalli stabiliti conformemente alla biologia del o degli organismi nocivi prioritari in questione e ai rischi a essi connessi.

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole e con il coinvolgimento dei pertinenti soggetti.

Tali esercizi non sono richiesti qualora lo Stato membro interessato abbia recentemente adottato misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo o degli organismi nocivi in questione.

2.   Esercizi di simulazione riguardanti gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere un impatto sugli Stati membri vicini possono essere effettuati in comune da tali Stati membri sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Se del caso, gli Stati membri possono effettuare i suddetti esercizi di simulazione con i paesi terzi vicini.

3.   Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri una relazione sui risultati di ogni esercizio di simulazione.

Articolo 27

Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari

1.   Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata ufficialmente nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 10, l'autorità competente adotta immediatamente un piano («piano d'azione») recante le misure per l'eradicazione di tale organismo nocivo previste dagli articoli 17, 18 e 19, o per il suo contenimento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, unitamente a un calendario di attuazione delle suddette misure.

Il piano d'azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.

Il piano d'azione si basa sul pertinente piano d'emergenza ed è comunicato immediatamente dall'autorità competente agli operatori professionali interessati.

2.   Su richiesta, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i piani d'azione che ha adottato.

Articolo 28

Misure dell'Unione contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

a)

l'articolo 10 relativo a misure da adottare in caso di sospetta presenza e conferma ufficiale, da parte delle autorità competenti, della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;

b)

l'articolo 14 relativo a misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;

c)

l'articolo 15 relativo a misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali;

d)

l'articolo 17 relativo all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

e)

l'articolo 18 relativo alla creazione di aree delimitate;

f)

l'articolo 19 relativo a indagini e modifiche delle aree delimitate nonché alla revoca delle restrizioni;

g)

l'articolo 22 relativo a indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

h)

l'articolo 24 relativo a indagini sugli organismi nocivi prioritari, per quanto riguarda il numero di esami visivi, campionamenti e prove per determinati organismi nocivi prioritari;

i)

l'articolo 25 relativo ai piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari;

j)

l'articolo 26 relativo agli esercizi di simulazione per gli organismi nocivi prioritari;

k)

l'articolo 27 relativo ai piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

2.   In deroga all'articolo 17, se si conclude, in base alle indagini di cui all'articolo 19 o ad altri elementi di prova, che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile in un'area delimitata, la Commissione adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per stabilire misure a fini di contenimento.

Per poter giungere a tale conclusione, la Commissione adotta, senza indugio, le misure necessarie a seguito della presentazione dei pertinenti elementi di prova da parte dello Stato membro interessato o di qualsiasi altra fonte.

3.   Qualora la Commissione concluda che sono necessarie misure di prevenzione in zone esterne alle aree delimitate per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, può adottare atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1 per stabilire tali misure.

4.   Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione, delle specifiche condizioni ecoclimatiche e dei rischi per gli Stati membri interessati nonché della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

5.   Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro può mantenere le misure da esso adottate.

6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3. Tali atti sono adottati conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione, delle specifiche condizioni ecoclimatiche e dei rischi per gli Stati membri interessati nonché della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

7.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, qualsiasi caso di mancato rispetto delle misure adottate a norma del presente articolo che creano un rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

Articolo 29

Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1.   Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata ufficialmente e lo Stato membro ritiene che tale organismo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, esso valuta immediatamente se l'organismo soddisfi i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 1. Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, esso adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato II. Si applicano gli articoli da 17 a 20.

Se si conclude, in base alle indagini di cui all'articolo 19 o ad altri elementi di prova, che l'eradicazione di un organismo nocivo non è possibile in un'area delimitata, si applica l'articolo 28, paragrafo 2, mutatis mutandis.

Se è confermata ufficialmente la presenza di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o spostata nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro adotta le misure necessarie per prevenire l'ingresso di detto organismo nocivo, il suo insediamento e la sua diffusione nel territorio dell'Unione.

Se uno Stato membro sospetta la presenza nel proprio territorio di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma, si applica l'articolo 10 mutatis mutandis.

In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo in questione, lo Stato membro, se del caso, adotta misure fitosanitarie per attenuare il rischio che si diffonda.

2.   Dopo aver adottato le misure di cui al paragrafo 1, lo Stato membro valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfi i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1.

3.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell'organismo nocivo di cui al paragrafo 1. Informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri della valutazione di cui al suddetto paragrafo, delle misure adottate e degli elementi di prova a sostegno di tali misure.

Lo Stato membro notifica alla Commissione i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 entro due anni dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo.

Le notifiche della presenza dell'organismo nocivo sono trasmesse utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.

Articolo 30

Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1.   Quando la Commissione riceve una notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, o dispone di altri elementi di prova riguardanti la presenza o il pericolo imminente di ingresso o di diffusione nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ritiene che tale organismo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco, valuta immediatamente se, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale organismo nocivo soddisfi i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2.

Se la Commissione conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente, mediante atti di esecuzione, misure temporanee volte ad affrontare i rischi connessi all'organismo nocivo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Le suddette misure attuano, se del caso, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g).

2.   Previa adozione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfi, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1.

3.   Se, in base alle indagini di cui agli articoli 19 e 22, o in base ad altri elementi di prova, si conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non è possibile in un'area delimitata, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo possono istituire misure miranti al contenimento.

4.   Se si conclude che sono necessarie misure di prevenzione in zone esterne alle aree delimitate per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo in questione non è presente, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono istituire tali misure.

5.   Le misure di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono adottate conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

6.   Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro interessato può mantenere le misure da esso adottate a norma dell'articolo 29.

7.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3. Tali atti sono adottati conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, qualsiasi caso di mancato rispetto delle misure adottate a norma del presente articolo che crea un rischio di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 31

Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri

1.   Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, se giustificate dell'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dei principi di cui all'allegato II, sezione 2.

Tali misure più severe non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel e attraverso il territorio dell'Unione che siano diversi da quelli imposti dagli articoli da 40 a 58 e dagli articoli da 71 a 102.

2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.

Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.

Sezione 3

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

Articolo 32

Riconoscimento delle zone protette

1.   Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere tale territorio o parte dello stesso come zona protetta a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda detto organismo nocivo da quarantena («organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette»).

2.   Nella rispettiva zona protetta non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

L'articolo 8 si applica mutatis mutandis all'introduzione, allo spostamento, alla detenzione e alla moltiplicazione nelle zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

3.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Nell'elenco figurano le zone protette riconosciute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE, i rispettivi organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE e codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi.

La Commissione, mediante atti di esecuzione che modifichino l'atto di esecuzione di cui al primo comma, può riconoscere altre zone protette, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, sostituire l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo al fine di consolidare gli emendamenti.

Gli atti di esecuzione di cui al presente comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

4.   Unitamente alla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette:

a)

una descrizione dei confini della zona protetta proposta, comprese le relative mappe;

b)

i risultati delle indagini dai quali risulti che, almeno nei tre anni precedenti la richiesta, l'organismo nocivo da quarantena in questione non era presente nel territorio interessato; e

c)

elementi di prova che l'organismo nocivo da quarantena in questione rispetta le condizioni di cui all'articolo 3 riguardo alla zona protetta proposta.

5.   Le indagini di cui al paragrafo 4, lettera b), devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici e devono aver tenuto conto delle pertinenti norme internazionali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per dette indagini. Tali atti sono adottati conformemente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché alle norme internazionali applicabili.

6.   La Commissione può riconoscere zone protette temporanee. A tal fine, si applicano mutatis mutandis le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e al paragrafo 5, primo comma. In deroga alla prescrizione di cui al paragrafo 4, lettera b), un'indagine è stata effettuata su un periodo di almeno un anno precedente la richiesta.

Il riconoscimento di una zona protetta temporanea ha una durata non superiore a tre anni a decorrere dal riconoscimento e scade automaticamente dopo tre anni.

7.   Gli Stati membri danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri e informano, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'autorità competente, gli operatori professionali dei confini delle zone protette nei loro territori, comprese le relative mappe.

Articolo 33

Obblighi generali riguardanti le zone protette

1.   Per quanto riguarda una zona protetta, gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 19 si applicano mutatis mutandis al rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

2.   Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un'area delimitata creata in una zona protetta per l'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in questione, non devono essere spostati da tale area delimitata verso la parte restante di detta zona protetta, né verso qualsiasi altra zona protetta creata per tale organismo nocivo.

In deroga al primo comma, tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto possono uscire da detta area delimitata ed essere spostati attraverso e al di fuori della zona protetta interessata, solo se sono imballati e spostati in modo da evitare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in questione all'interno di tale zona protetta.

3.   Le aree delimitate create all'interno di una zona protetta e le misure di eradicazione adottate in tali aree a norma degli articoli 17, 18 e 19 sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 34

Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

1.   L'autorità competente effettua indagini annuali su ogni zona protetta per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione. L'articolo 22, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis a tali indagini.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per la preparazione e il contenuto di dette indagini.

2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente.

Articolo 35

Modifica dell'estensione e revoca del riconoscimento di zone protette

1.   L'estensione di una zona protetta può essere modificata dalla Commissione su richiesta dello Stato membro il cui territorio la comprende.

Se la modifica implica l'estensione di una zona protetta, si applica l'articolo 32 mutatis mutandis.

2.   Su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta o ne riduce l'estensione.

3.   La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora le indagini di cui all'articolo 34 non siano state effettuate conformemente a tale articolo.

4.   La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora in tale zona sia stata rilevata la presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

non sono state stabilite aree delimitate a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, entro tre mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo;

b)

le misure di eradicazione adottate in un'area delimitata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, non hanno avuto successo entro 24 mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, o in un periodo più lungo di 24 mesi qualora la biologia dell'organismo nocivo lo giustifichi e tale periodo sia indicato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 32, paragrafo 3;

c)

dalle informazioni disponibili per la Commissione risulta, per quanto riguarda l'applicazione delle misure previste agli articoli 17, 18 e 19 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, che la reazione alla presenza dell'organismo nocivo nella zona protetta in questione è stata gravemente negligente.

5.   La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta o ne riduce l'estensione a norma del paragrafo 2, 3 o 4 del presente articolo mediante un atto di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

CAPO III

Organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione

Articolo 36

Definizione degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione

Un organismo nocivo è un «organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione» ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato I, sezione 4, punto 1;

b)

è presente nel territorio dell'Unione;

c)

non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, né un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;

d)

è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto, conformemente all'allegato I, sezione 4, punto 2;

e)

la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto, conformemente all'allegato I, sezione 4, punto 3;

f)

sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

Articolo 37

Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto

1.   Gli operatori professionali non introducono un organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione, né spostano tale organismo nocivo nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali è trasmesso specificate nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Il divieto di cui al primo comma non si applica nei seguenti casi:

a)

spostamento di piante da impianto nei siti dell'operatore professionale interessato e tra tali siti;

b)

spostamento di piante da impianto necessario per la loro disinfezione.

2.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 7 del presente articolo e le soglie di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

3.   Nell'elenco di cui al paragrafo 2 figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto contemplati dalle seguenti disposizioni:

a)

allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;

b)

allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE;

c)

allegato I della direttiva 68/193/CEE;

d)

gli atti adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE del Consiglio (24);

e)

allegato II della direttiva 2002/55/CE;

f)

allegato I e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE e atti adottati a norma dell'articolo 18, lettera c), di tale direttiva;

g)

allegato I, punto 4, e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE;

h)

gli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE; e

i)

gli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/90/CE.

Gli organismi nocivi di cui all'allegato I e all'allegato II, parte A, sezione I, e parte B, della direttiva 2000/29/CE e inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, non sono inclusi in tale elenco.

4.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto interessate di cui all'articolo 36, lettera f), del presente regolamento. Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di dette piante. Tali misure sono adottate conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento. Tali misure si applicano fatte salve le misure adottate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE e 98/56/CE e della direttiva 1999/105/CE del Consiglio (25) e delle direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

5.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo qualora i risultati di una valutazione dimostrino che:

a)

un organismo nocivo non elencato nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36;

b)

un organismo nocivo elencato nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo non soddisfa più almeno una delle condizioni di cui all'articolo 36;

c)

è necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 7 del presente articolo o le soglie di cui al paragrafo 8 del presente articolo; o

d)

è necessario modificare le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, sostituisce gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo al fine di consolidare gli emendamenti.

6.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

7.   Se la condizione di cui all'articolo 36, lettera e), è soddisfatta solo per uno o più materiali, sementi o tuberi-seme di patate pre-base, di base o certificati, ovvero materiali o sementi standard o CAC di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, tali categorie figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente a tali categorie.

8.   Se la condizione di cui all'articolo 36, lettera e), è soddisfatta solo qualora l'organismo nocivo in questione sia presente con un'incidenza superiore a una determinata soglia maggiore di zero, tale soglia figura nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica solo al di sopra di tale soglia.

Tale soglia è stabilita solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

per gli operatori professionali è possibile garantire che l'incidenza di tale organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione sulle piante da impianto in questione non ecceda tale soglia;

b)

è possibile verificare se tale soglia non sia superata in lotti di piante da impianto.

Si applicano i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'allegato II, sezione 2.

9.   L'articolo 31 si applica mutatis mutandis per le misure che gli Stati membri devono adottare per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le rispettive piante da impianto.

Articolo 38

Modifica della sezione 4 dell'allegato I

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per modificare l'allegato I, sezione 4, al fine di adeguarli criteri all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 39

Organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi

Il divieto di cui all'articolo 37 non si applica agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che sono presenti su piante da impianto, utilizzati a fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi.

CAPO IV

Misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti

Sezione 1

Misure riguardanti l'intero territorio dell'Unione

Articolo 40

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

1.   Alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti non sono introdotti nel territorio dell'Unione qualora provengano da tutti o da determinati paesi o territori terzi.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata, unitamente ai paesi terzi, i gruppi di paesi terzi o le zone specifiche dei paesi terzi.

Il primo di tali atti di esecuzione comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nonché i paesi di origine elencati all'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (26) («codice NC»), se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

3.   Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio di organismo nocivo non possa essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 aggiungendovi di conseguenza la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi, i gruppi di paesi terzi o le zone specifiche dei paesi terzi in questione.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio connesso ad organismi nocivi di livello inaccettabile, oppure presentino un tale rischio, ma sia possibile ridurlo a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.

L'accettabilità del livello di rischio connesso a organismi nocivi è valutata applicando i principi di cui all'allegato II, sezione 2, se del caso, in relazione a uno o più specifici paesi terzi.

Dette modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 1.

Tale notifica è fatta anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 41

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti

1.   L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti sono consentiti unicamente nel rispetto di prescrizioni particolari o di prescrizioni equivalenti. Tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti possono provenire da paesi terzi o dal territorio dell'Unione.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti e le corrispondenti prescrizioni particolari di cui al paragrafo 1. In tale elenco sono indicati, se del caso, il paese terzo, il gruppo di paesi terzi o le zone specifiche all'interno dei paesi terzi interessati.

Il primo di tali atti di esecuzione comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le prescrizioni particolari e, se del caso, i paesi terzi di origine elencati all'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

3.   Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio connesso a organismi nocivi possa essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 2 costituiscono «prescrizioni particolari».

Le misure di cui al primo comma possono assumere la forma di prescrizioni specifiche, adottate a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, che sono equivalenti a prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti («prescrizioni equivalenti»).

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile, oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo a un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione rimuovendo dall'elenco tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto o includendo la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto in questione nell'elenco di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

L'accettabilità del livello di tale rischio connesso a organismi nocivi è valutata e le misure intese a ridurlo a un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui all'allegato II, sezione 2, se del caso, in relazione a uno o più specifici paesi terzi o loro parti.

Dette modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.   Qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.

Se del caso, tale notifica deve altresì essere fatta al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 42

Restrizioni sulla base di una valutazione preliminare per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

1.   Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo non elencati a norma dell'articolo 40, o non sufficientemente coperti dalle prescrizioni di cui all'articolo 41 o non soggetti alle misure temporanee di cui all'articolo 49 e che, sulla base di una valutazione preliminare, presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione, è una «pianta ad alto rischio», un «prodotto vegetale ad alto rischio» o un «altro oggetto ad alto rischio» («piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio»).

Tale valutazione preliminare tiene conto, a seconda della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione, dei criteri di cui all'allegato III.

2.   Le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi, dei gruppi di paesi terzi o delle zone specifiche dei paesi terzi di origine compresi nell'elenco.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che elenca provvisoriamente al livello tassonomico appropriato, in attesa della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i paesi terzi, i gruppi di paesi terzi o le zone specifiche dei paesi terzi in questione.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 14 dicembre 2018.

Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono altresì identificati, se del caso, dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

4.   Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che la pianta, il prodotto vegetale o un altro oggetto originari del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della zona specifica dei paesi terzi in questione di cui al paragrafo 2, al livello tassonomico indicato nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 o al di sotto di tale livello, non presentano un rischio di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco di cui al detto paragrafo per i paesi terzi interessati.

Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che la pianta, il prodotto vegetale o un altro oggetto originari del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della zona specifica dei paesi terzi in questione di cui al paragrafo 2 presentano un rischio inaccettabile a causa della probabilità che ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e che tale rischio connesso a organismi nocivi non può essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto e i paesi terzi interessati dall'elenco di cui al paragrafo 2 e li aggiunge all'elenco di cui all'articolo 40.

Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della zona specifica dei paesi terzi in questione di cui al paragrafo 2 presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto e i paesi terzi interessati dall'elenco di cui al paragrafo 2 e li aggiunge all'elenco di cui all'articolo 41.

5.   La valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4 è effettuata entro un periodo di tempo adeguato e ragionevole, purché sia identificata la richiesta di importazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Se del caso, tale valutazione può limitarsi a piante, prodotti vegetali o altri oggetti di un determinato paese terzo di origine o di spedizione, o di un gruppo di paesi terzi di origine o di spedizione.

6.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4.

7.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 43

Specifiche condizioni d'importazione per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio di legno

1.   Il materiale da imballaggio di legno, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di oggetti di ogni tipo o no, è introdotto nel territorio dell'Unione solo se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati ed è conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale» («ISPM n. 15»);

b)

su di esso è stato applicato il marchio di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15, che attesta che è stato sottoposto ai trattamenti di cui alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica al materiale da imballaggio di legno oggetto delle esenzioni previste dall'ISPM n. 15.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di modificare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali, in particolare dell'ISPM n. 15.

Tali atti delegati possono altresì stabilire che il materiale da imballaggio di legno non soggetto alle esenzioni di cui all'ISPM n. 15, sia esentato dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che sia soggetto a prescrizioni meno severe.

Articolo 44

Fissazione di prescrizioni equivalenti

1.   La Commissione fissa le prescrizioni equivalenti su richiesta di un paese terzo, mediante atti di esecuzione, se entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati;

b)

il paese terzo in questione dimostra alla Commissione che le misure specificate di cui alla lettera a) consentono di ottenere il livello di protezione fitosanitaria ivi indicato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

2.   La Commissione svolge, se del caso, indagini nel paese terzo in questione per verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b). Tali indagini si conformano alle prescrizioni applicabili alle indagini della Commissione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.

Articolo 45

Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali

1.   Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, sulle prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 42, paragrafo 3, nonché sulla deroga di cui all'articolo 75, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

Essi forniscono le suddette informazioni sotto forma di manifesti od opuscoli e, se del caso, sui loro siti internet.

I servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono altresì a disposizione dei loro clienti, almeno tramite internet, dette informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui al primo comma.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire le modalità di presentazione e utilizzo di tali manifesti e opuscoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta, una relazione che riassume le informazioni fornite a norma del presente articolo.

Articolo 46

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera

1.   In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a)

sono coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini terrestri con gli Stati membri («zone di frontiera dei paesi terzi»);

b)

sono introdotti in zone di Stati membri immediatamente oltre tali confini («zone di frontiera degli Stati membri»);

c)

sono destinati a subire, nelle rispettive zone di frontiera degli Stati membri, una trasformazione tale da eliminare qualsiasi rischio connesso a organismi nocivi;

d)

non determinano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unioneo di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, in seguito a spostamenti all'interno della zona di frontiera.

Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono introdotti o spostati unicamente nelle zone di frontiera degli Stati membri e solo sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento specificando:

a)

l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti;

b)

la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti interessati nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri; nonché

c)

le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L'ampiezza delle suddette zone è tale da garantire che l'introduzione e lo spostamento di detti piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non comportino rischi connessi a organismi nocivi per il territorio dell'Unione o sue parti.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione nelle zone di frontiera degli Stati membri di particolari piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e determinare specifici paesi terzi, soggetti al presente articolo.

Tali atti sono adottati in conformità dell'allegato II, e, se del caso, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nelle zone di frontiera dello Stato membro o nelle zone di frontiera del paese terzo in violazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Tale notifica deve altresì essere fatta al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona di frontiera in questione.

Articolo 47

Prescrizioni per il transito fitosanitario

1.   In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 1 e all'articolo 73, è consentito che piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano introdotti nel territorio dell'Unione e lo attraversino in direzione di un paese terzo, sotto forma di transito o di trasbordo («transito fitosanitario»), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)

essere accompagnati da una dichiarazione firmata dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito fitosanitario;

b)

essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione e l'attraversamento dello stesso.

2.   Le autorità competenti vietano il transito fitosanitario se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati non rispettano il paragrafo 1, o se vi sono elementi di prova ragionevoli in base ai quali non lo rispetteranno.

Articolo 48

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

1.   In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Tale autorizzazione è concessa per l'attività prevista esclusivamente qualora siano imposte adeguate restrizioni per garantire che la presenza delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati non comporti un rischio inaccettabile di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione degli organismi nocivi interessati, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a organismi nocivi presentato da tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

2.   Nel caso in cui un'autorizzazione sia rilasciata a norma del paragrafo 1, essa comprende tutte le condizioni seguenti:

a)

le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere tenuti in un luogo e in condizioni ritenuti adeguati dalle autorità competenti e ai quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

b)

l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento designate a norma dell'articolo 60 dall'autorità competente e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

c)

l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta da personale la cui competenza scientifica e tecnica è ritenuta adeguata dall'autorità competente e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

d)

per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere accompagnati dall'autorizzazione.

3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al quantitativo e alla durata necessari per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.

Essa comprende le restrizioni necessarie per eliminare adeguatamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

4.   L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 e della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 3 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.

Se opportuno, tali provvedimenti possono comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti:

a)

lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione;

b)

le procedure e le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e

c)

le prescrizioni per il controllo della conformità e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 49

Misure temporanee riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi a organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari

1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti possono comportare rischi relativi a organismi nocivi recentemente identificati che non sono sufficientemente coperti dalle misure dell'Unione e che non sono connessi, o non possono ancora essere connessi, a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o a organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;

b)

l'esperienza fitosanitaria, ad esempio in relazione a nuove specie vegetali o vie di diffusione, per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari o spediti dai paesi terzi interessati è insufficiente;

c)

non sono stati valutati i rischi connessi agli organismi nocivi recentemente identificati per il territorio dell'Unione legati a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti dai paesi terzi interessati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

2.   Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate tenendo conto dell'allegato II, sezione 2, e dell'allegato IV.

Esse consistono in uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda del caso in questione:

a)

campionamento e ispezioni intensivi e sistematici, al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione e prove su campioni;

b)

un periodo di quarantena, in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento di cui all'articolo 60, per verificare l'assenza dei rischi connessi agli organismi nocivi recentemente identificati nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti in questione;

c)

un divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 può altresì stabilire misure specifiche da adottare prima dell'introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

3.   Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo di tempo adeguato e ragionevole, in attesa della caratterizzazione degli organismi nocivi che possono essere associati a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da paesi terzi e della completa valutazione dei rischi presentati da tali organismi nocivi ai sensi dell'allegato I, sezione 1.

4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso agli organismi nocivi recentemente identificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3. Tali atti sono adottati conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2.

5.   In deroga alle misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 48 si applica all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

6.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sull'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), durante l'anno civile precedente.

Se, in seguito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), è stata individuata la presenza di organismi nocivi che possono comportare nuovi rischi connessi agli organismi nocivi recentemente identificati, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto violato il divieto di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103. Se del caso, tale notifica include le misure adottate da detto Stato membro nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.

La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati spediti per essere introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 50

Relazione della Commissione sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione

Entro il 14 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici e corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 51

Modifica degli allegati III e IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per modificare gli allegati III e IV, al fine di adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 52

Misure temporanee degli Stati membri relative a un pericolo imminente

1.   Qualora uno Stato membro ritenga che l'introduzione o lo spostamento nel suo territorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi o da determinati altri Stati membri comporti un rischio connesso agli organismi nocivi di livello inaccettabile concernente l'ingresso, l'insediamento e la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo valutato rispondente alle condizioni per essere inserito nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che tale rischio non sia adeguatamente attenuato dalle misure di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, all'articolo 42, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 53, tale Stato membro invia alla Commissione e agli altri Stati membri una notifica scritta delle misure dell'Unione che vorrebbe fossero adottate, unitamente a una motivazione tecnica o scientifica di tali misure.

2.   Se uno Stato membro ritiene che le misure dell'Unione di cui al paragrafo 1 non siano, o non possano essere, adottate in tempo utile per attenuare il rischio di cui a detto paragrafo, può adottare misure temporanee per proteggere il suo territorio dal pericolo imminente. Tali misure temporanee e la motivazione tecnica delle stesse sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

3.   Qualora riceva la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta immediatamente se il rischio di cui al paragrafo 1 sia adeguatamente attenuato dalle misure di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, all'articolo 42, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 53, o se debbano essere adottate nuove misure a norma di tali articoli.

4.   Qualora, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, concluda che il rischio di cui al paragrafo 1 non sia adeguatamente attenuato dalle misure temporanee adottate dallo Stato membro a norma del paragrafo 2, o se tali misure sono sproporzionate o non adeguatamente motivate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere che dette misure debbano essere abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti tale atto di esecuzione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso adottate.

Tali atti di esecuzione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Sezione 2

Misure relative alle zone protette

Articolo 53

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle zone protette

1.   Alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione non sono introdotti in determinate zone protette.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 la cui introduzione in determinate zone protette è vietata. Il primo di tali atti di esecuzione comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti e le rispettive zone protette e, se del caso, il paese di origine elencati all'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

3.   Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna a una zona protetta presenti un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino il rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio non possa essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 aggiungendovi di conseguenza la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto nonché la zona o le zone protette in questione.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presenti un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile oppure presentino un tale rischio, ma sia possibile ridurlo a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.

Dette modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

L'accettabilità del livello di rischio connesso a organismi nocivi è valutata applicando i principi di cui all'allegato II, sezione 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nella zona protetta in questione in violazione dei divieti adottati a norma del presente articolo.

Gli Stati membri o la Commissione trasmettono eventualmente la notifica anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona protetta in questione.

Articolo 54

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette

1.   L'introduzione o lo spostamento in alcune zone protette di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti sono consentiti unicamente nel rispetto di prescrizioni particolari per tali zone protette.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le rispettive zone protette e le corrispondenti prescrizioni particolari per zone protette. Il primo di tali atti di esecuzione comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari per zone protette elencati all'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

3.   Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona protetta presenti un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per tale zona protetta a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio possa essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei loro confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 2 costituiscono «prescrizioni particolari per le zone protette».

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presenti un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per la zona protetta in questione, oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo a un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari per le zone protette, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.

Dette modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

L'accettabilità del livello di tale rischio connesso a organismi nocivi è valutata e le misure intese a ridurlo a un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui all'allegato II, sezione 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nella zona protetta in questione in violazione delle misure adottate a norma del presente articolo.

Gli Stati membri o la Commissione trasmettono eventualmente la notifica al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 55

Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 45 si applica mutatis mutandis in relazione all'introduzione o allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Articolo 56

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 46 si applica mutatis mutandis alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, che sono introdotti da una zona di frontiera di un paese terzo nelle rispettive zone protette che confinano con tale zona di frontiera.

Articolo 57

Prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 47 si applica mutatis mutandis al transito fitosanitario delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 54, paragrafi 2 e 3, attraverso zone protette.

Articolo 58

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi in zone protette

In deroga ai divieti e alle prescrizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, paragrafo 1, l'articolo 48 si applica mutatis mutandis all'introduzione e allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici, o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Sezione 3

Altre misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti

Articolo 59

Prescrizioni generali per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio

1.   I veicoli, i macchinari e il materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione, o per l'attraversamento del territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 47, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 42, paragrafo 3, e dell'articolo 49, paragrafo 1, devono essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

Articolo 60

Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

1.   Ai fini di cui agli articoli 8, 48, 49 e 58, gli Stati membri adottano una o più delle seguenti misure, tenendo conto del rilevante rischio connesso a organismi nocivi:

a)

designano nel loro territorio stazioni di quarantena o strutture di confinamento;

b)

autorizzano l'utilizzo di stazioni di quarantena o strutture di confinamento designate in un altro Stato membro, purché, se del caso, tale altro Stato membro abbia acconsentito a tale autorizzazione;

c)

designano temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti nonché i rilevanti usi di cui agli articoli 8, 48 e 49.

2.   Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento designate nel loro territorio.

Articolo 61

Prescrizioni relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento

1.   Le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento di cui all'articolo 60 soddisfano le seguenti prescrizioni al fine di prevenire la diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione:

a)

isolano fisicamente gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da tenere in quarantena o confinamento e garantiscono che non sia possibile accedervi o rimuoverli da esse senza il consenso dell'autorità competente;

b)

dispongono di sistemi, o dell'accesso a sistemi, di sterilizzazione, di decontaminazione o di distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, dei rifiuti e delle attrezzature infestati prima della loro rimozione da esse;

c)

dispongono di una definizione e descrizione dei loro compiti, delle persone responsabili dell'esecuzione di tali compiti e delle condizioni nelle quali questi ultimi sono eseguiti;

d)

dispongono di un numero sufficiente di addetti qualificati, formati ed esperti; e

e)

dispongono di un piano di emergenza al fine di eliminare con efficacia qualsiasi presenza involontaria di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, e di prevenirne la diffusione.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire norme specifiche al fine di fornire condizioni di applicazione uniformi per le prescrizioni di cui al paragrafo 1 in relazione al tipo di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e al rischio reale o potenziale, incluse le prescrizioni specifiche per fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 62

Funzionamento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

1.   Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento effettua il monitoraggio della stazione o della struttura stessa e delle sue immediate vicinanze in relazione alla presenza involontaria di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

2.   Qualora risulti o sia sospettata la presenza involontaria degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1, il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessata adotta i provvedimenti opportuni sulla base del piano di emergenza di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e). Gli obblighi per gli operatori professionali previsti all'articolo 14 si applicano mutatis mutandis al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento.

3.   Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento conserva informazioni relative:

a)

al personale impiegato;

b)

ai visitatori che hanno avuto accesso alla stazione o alla struttura;

c)

a organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono entrati e usciti dalla stazione o dalla struttura;

d)

al luogo di origine di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti; e

e)

alle osservazioni riguardanti la presenza di organismi nocivi su tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno della stazione di quarantena o della struttura di confinamento e nelle immediate vicinanze.

Tali dati devono essere conservati per tre anni.

Articolo 63

Supervisione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento e revoca della designazione

1.   L'autorità competente ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare se rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62.

Essa determina la frequenza di tali ispezioni in funzione del rischio connesso a organismi nocivi legato al funzionamento delle stazioni di quarantena o delle strutture di confinamento.

2.   Sulla base dell'ispezione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può imporre al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62.

Qualora concluda che la stazione di quarantena o la struttura di confinamento o la persona che ne è responsabile non rispettano gli articoli 61 e 62, l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca o la sospensione della designazione di cui all'articolo 60, paragrafo 1.

3.   Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo diverse dalla revoca della designazione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e l'inosservanza degli articoli 61 e 62 persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta designazione.

Articolo 64

Uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento

1.   Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione delle autorità competenti e qualora sia confermato che sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, oppure, se del caso, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

2.   Le autorità competenti possono autorizzare lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti infestati da un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o da un organismo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, da una stazione di quarantena o una struttura di confinamento a un'altra stazione di quarantena o struttura di confinamento se tale spostamento è giustificato da prove ufficiali o ragioni scientifiche e ha luogo alle condizioni stabilite dall'autorità competente.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire norme specifiche concernenti l'uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento e, se del caso, prescrizioni in materia di etichettatura relative a tale uscita o allo spostamento di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

CAPO V

Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità

Articolo 65

Registro ufficiale degli operatori professionali

1.   L'autorità competente tiene e aggiorna un registro dei seguenti operatori professionali, che operano sul territorio dello Stato membro interessato:

a)

gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante sulla base degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'articolo 73, dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80, paragrafo 1;

b)

gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89;

c)

gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di cui agli articoli 100, 101 e 102;

d)

gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi di cui all'articolo 98 o a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 99 che forniscono informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55, che introducono piante, produzioni vegetali o altri oggetti in zone di frontiera ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, o dell'articolo 56, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate, a meno che tali operatori non figurino in un altro registro ufficiale accessibile alle autorità competenti; e

e)

gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, se richiesto da un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafo 2, o dell'articolo 54, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o di operatori professionali, se giustificato dal rischio connesso a organismi nocivi presentato dalle piante che coltivano o da qualsiasi altra loro attività.

2.   Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta. Se del caso, tale registrazione è effettuata con riferimenti espliciti a ognuno dei diversi siti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera d).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli operatori professionali che soddisfano uno più dei seguenti criteri:

a)

forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;

b)

forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle di cui all'articolo 72;

c)

la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

d)

la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al primo comma, lettera a), non si applichi a tutti o ad alcuni coltivatori o altri operatori professionali, se giustificato dal rischio connesso a organismi nocivi presentato dalle piante che coltivano o che sono oggetto di qualsiasi altra loro attività.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 riguardo a una o più delle seguenti operazioni:

a)

modificare il presente regolamento aggiungendo ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al basso rischio connesso a organismi nocivi legato alle loro attività professionali;

b)

integrare il presente regolamento stabilendo particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali, tenendo conto della natura dell'attività o delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati;

c)

integrare il presente regolamento stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tali limiti sono stabiliti, se del caso, per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati e i rispettivi rischi connessi a organismi nocivi.

Articolo 66

Procedura di registrazione

1.   Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, presentano all'autorità competente una domanda di registrazione.

2.   Tale domanda di registrazione deve contenere gli elementi seguenti:

a)

nome, indirizzo nello Stato membro di registrazione e coordinate di contatto dell'operatore professionale;

b)

una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere almeno una delle attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

c)

una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere, se del caso, almeno una delle attività seguenti:

i)

rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell'articolo 84, paragrafo 1;

ii)

applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 96, paragrafo 1;

iii)

rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99, paragrafo 1;

d)

indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall'operatore professionale nello Stato membro in questione per svolgere le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, ai fini della registrazione; e

e)

tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale di cui all'articolo 65, paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un'autorità competente registra un operatore professionale senza la presentazione di una domanda di registrazione se tale operatore è registrato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, dell'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/CE, oppure alle norme fitosanitarie nazionali, e se tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono a disposizione dell'autorità competente. Se del caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi entro il 14 marzo 2020.

5.   Se del caso, gli operatori registrati presentano annualmente un aggiornamento relativo a eventuali modifiche dei dati di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Tale aggiornamento è presentato entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.

Una domanda di aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 2, lettera a), è presentata al più tardi entro 30 giorni dalla modifica di tali dati.

6.   Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, oppure che gli elementi compresi nella domanda presentata dall'operatore registrato a norma del paragrafo 2 del presente articolo non sono più rettificati, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rettificare i suddetti elementi immediatamente o entro un termine specificato.

Qualora l'operatore registrato non rettifichi i suddetti elementi entro il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima, se del caso, modifica o revoca la registrazione dell'operatore in questione.

Articolo 67

Contenuto del registro

Il registro contiene gli elementi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), nonché gli elementi seguenti:

a)

il numero di registrazione ufficiale, che include il codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2 (27) per lo Stato membro in cui l'operatore professionale è registrato;

b)

se del caso, un'indicazione che precisi per quale delle attività di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera c), l'operatore professionale è autorizzato e, se del caso, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti specifici interessati.

Articolo 68

Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali

1.   Su richiesta motivata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione, per il loro uso, le informazioni ivi contenute.

2.   Su richiesta giustificata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali stabiliti nell'Unione, per il loro uso, le informazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 67, lettera b).

3.   Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza, accesso alle informazioni e protezione dei dati privati.

Articolo 69

Tracciabilità

1.   Un operatore professionale al quale sono forniti piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 48, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, degli articoli 56, 57 e 58 e dell'articolo 79, paragrafo 1, registra i dati che gli consentono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornita gli operatori professionali che l'hanno fornita.

2.   Un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera da a) a c), dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, degli articoli 56, 57 e 58, e dell'articolo 79, paragrafo 1, registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali è stata fornita.

3.   Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, e l'autorità competente rilasci un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, per un operatore registrato, tale operatore garantisce, al fine di assicurare la tracciabilità ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la registrazione dei seguenti dati in relazione al suddetto passaporto delle piante:

a)

se del caso, l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;

b)

l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita; e

c)

informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

4.   Gli operatori professionali conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per almeno tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i seguenti elementi:

a)

un periodo minimo inferiore o superiore a quello di cui al paragrafo 4 per quanto riguarda piante specifiche, se giustificato dalla durata del periodo di coltivazione di tali piante; e

b)

prescrizioni relative all'accessibilità dei dati che devono essere conservati dagli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

6.   Su richiesta, gli operatori professionali di cui al paragrafo 4 comunicano all'autorità competente i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

7.   Il presente articolo non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 65, paragrafo 3, primo comma, lettere c) e d).

Articolo 70

Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dell'operatore professionale

1.   Gli operatori professionali ai quali sono forniti, o che forniscono, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti di cui all'articolo 69, paragrafi 1 e 2, istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i loro siti.

Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 65, paragrafo 3, primo comma, lettere c) e d).

2.   Le informazioni ottenute attraverso i sistemi o le procedure di cui al paragrafo 1 relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei e tra i siti degli operatori professionali di cui al suddetto paragrafo sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

CAPO VI

Certificazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Sezione 1

Certificati fitosanitari richiesti per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

Articolo 71

Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

1.   Il certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 76, contiene gli elementi di cui all'allegato V, parte A o, se del caso, all'allegato V, parte B, e certifica che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;

b)

rispettano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto;

c)

rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, all'articolo 54, paragrafi 2 e 3;

d)

se del caso, sono conformi alle norme adottate ai sensi delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafo 1.

2.   Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo «Dichiarazione supplementare», quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverseper tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione.

3.   Se del caso, nel certificato fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma dell'articolo 44, alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafo 3.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 72

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari

1.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell'Unione.

Tale elenco include:

a)

tutte le piante da impianto, escluse le sementi;

b)

le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE;

c)

le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 30, paragrafo 1, riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione;

d)

le sementi o, se del caso, i tuberi-seme di patate elencati nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento e soggetti a decisioni di equivalenza adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE;

e)

le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3; e

f)

le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti cui si applica l'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b).

Le lettere da a) a e) del primo comma non si applicano e non è richiesto un certificato fitosanitario, se un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera d), dell'articolo 30, paragrafo 1 o dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1.

Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

2.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 in uno dei casi seguenti:

a)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e);

b)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e).

3.   In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto figurante nel suddetto atto.

4.   Gli atti di esecuzione di cui paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 46, 47 e 48 e l'articolo 75, paragrafo 1.

Articolo 73

Altre piante per le quali sono richiesti certificati fitosanitari

La Commissione, mediante atti di esecuzione, prevede che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, sia richiesto un certificato fitosanitario.

Tuttavia, tali atti di esecuzione prevedono che per tali piante non sia richiesto un certificato fitosanitario laddove una valutazione, basata su elementi di prova relativi ai rischi connessi a organismi nocivi e sull'esperienza in ambito commerciale, dimostri che tale certificato non è necessario. Tale valutazione tiene conto dei criteri di cui all'allegato VI. Se del caso, tale valutazione può riguardare solo le piante di un determinato paese terzo di origine o di spedizione, o di un gruppo di paesi terzi di origine o di spedizione.

Nell'elenco stabilito dai suddetti atti di esecuzione le piante sono altresì identificate dal rispettivo codice NC, se disponibile.

Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2. Il primo di tali atti è adottato entro il 14 dicembre 2018.

Articolo 74

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione in una zona protetta

1.   I certificati fitosanitari sono richiesti, in aggiunta ai casi di cui all'articolo 72, paragrafi 1, 2 e 3, ai fini dell'introduzione in determinate zone protette di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione di cui al primo comma.

Tale elenco include:

a)

nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE;

b)

le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 54, paragrafi 2 o 3, del presente regolamento.

Nell'elenco stabilito dai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

Non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in detto elenco, se un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 54, paragrafi 2 o 3, prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

a)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b);

b)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b).

3.   In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 56, 57 e 58 e l'articolo 75, paragrafo 1.

Articolo 75

Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori

1.   Piccoli quantitativi di determinate piante, escluse le piante da impianto, e di determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da un paese terzo possono essere esonerati dall'obbligo del certificato fitosanitario stabilito a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'articolo 73, o dell'articolo 74, paragrafo 1, qualora soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a)

sono introdotti nel territorio dell'Unione nel bagaglio personale di viaggiatori;

b)

non sono destinati a usi professionali o commerciali;

c)

sono elencati in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e stabilisce i quantitativi massimi, secondo il caso, delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione cui si deve applicare l'esenzione prevista da tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione dei rischi di cui all'allegato II, sezione 1.

La redazione dell'elenco e la fissazione dei quantitativi massimi in questione nonché, se del caso, delle misure di gestione dei rischi, sono basate sui rischi connessi a organismi nocivi presentati da piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti interessati secondo i criteri di cui all'allegato II, sezione 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 76

Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare

1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e tenendo conto delle pertinenti norme internazionali, l'autorità competente accetta un certificato sanitario che accompagna piante, prodotti vegetali o altri oggetti da introdurre da un paese terzo solo qualora il contenuto del suddetto certificato sia conforme all'allegato V, parte A. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono destinati all'introduzione da un paese terzo del quale non sono originari, l'autorità competente accetta unicamente un certificato fitosanitario conforme all'allegato V, parte A o parte B.

L'autorità competente non accetta il certificato fitosanitario qualora, se del caso, non sia presente o non sia corretta la dichiarazione supplementare di cui all'articolo 71, paragrafo 2, e qualora non sia presente la dichiarazione di cui all'articolo 71, paragrafo 3.

L'autorità competente non accetta un certificato fitosanitario per la riesportazione se tale certificato non è corredato del certificato fitosanitario per l'esportazione originale o di una sua copia certificata.

2.   L'autorità competente accetta un certificato fitosanitario solo se esso soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;

b)

è indirizzato all'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di uno Stato membro; e

c)

è stato rilasciato non più di 14 giorni prima della data in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti cui si riferisce sono usciti dal paese terzo nel quale il certificato è stato rilasciato.

3.   Qualora il paese terzo sia parte contraente dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo oppure, sotto la responsabilità di quest'ultima, da un funzionario pubblico tecnicamente qualificato e debitamente autorizzato da tale organizzazione.

4.   Qualora il paese terzo non sia parte contraente dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità che sono competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo e sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, delle notifiche ricevute.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per integrare le condizioni di accettazione di cui al primo comma del presente comma, al fine di garantire l'affidabilità dei suddetti certificati.

5.   I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'UE o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.

Articolo 77

Annullamento di un certificato fitosanitario

1.   Se un certificato fitosanitario è stato rilasciato a norma dell'articolo 71, paragrafi 1, 2 e 3, e l'autorità competente interessata conclude che le condizioni di cui all'articolo 76 non sono soddisfatte, essa annulla il certificato fitosanitario e assicura che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'autorità competente adotta una delle misure da assumere in caso entrino nell'Unione da paesi terzi partite non conformi di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.

All'atto dell'annullamento, la rispettiva autorità competente appone sulla facciata anteriore del certificato, in posizione ben visibile, un timbro triangolare in rosso recante la dicitura «certificato annullato», insieme alla sua denominazione e alla data dell'annullamento. La dicitura figura in maiuscolo e in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.   Quando un certificato fitosanitario è annullato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.

Lo Stato membro interessato invia la notifica anche al paese terzo che ha rilasciato il certificato fitosanitario in questione.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire modalità tecniche relative all'annullamento dei certificati fitosanitari in formato elettronico di cui all'articolo 76, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Sezione 2

Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

Articolo 78

Passaporti delle piante

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 85 e, per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette, all'articolo 86, e il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 83.

Articolo 79

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

1.   I passaporti delle piante sono richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

Tale elenco include:

a)

tutte le piante da impianto, escluse le sementi;

b)

nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, purché non rientrino nella lettera a) del presente comma;

c)

le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 o 3, o dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 o 4, riguardanti il loro spostamento nel territorio dell'Unione;

d)

le sementi elencate nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 37, paragrafo 2; e

e)

le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda il loro spostamento nel territorio dell'Unione, a eccezione delle piante da impianto, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti che richiedono un'altra etichetta specifica o un altro tipo di attestazione ai sensi di detto articolo.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

a)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, secondo comma, lettere c), d) o e); o

b)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, secondo comma, lettere c), d) o e).

3.   In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 46, 47, 48 e 75.

6.   Entro il 14 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 80

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette

1.   I passaporti delle piante sono richiesti per l'introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione e spostamento in determinate zone protette.

Tale elenco include:

a)

nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE;

b)

ulteriori piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

a)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b); o

b)

quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b).

3.   In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 56, 57 e 58.

Articolo 81

Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali

1.   Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti.

Tale eccezione non si applica:

a)

agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza; o

b)

agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette ai sensi dell'articolo 80.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può specificare che la lettera b) del secondo comma si applica unicamente a organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti rilevanti per determinate zone protette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi in cui, per determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'eccezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente a piccoli quantitativi. Tali atti delegati definiscono detti quantitativi per un periodo di tempo appropriato in funzione della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione e dei rispettivi rischi connessi a organismi nocivi.

Articolo 82

Eccezioni per gli spostamenti all'interno e tra i siti di un operatore registrato

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso operatore registrato situati a breve distanza tra loro.

Gli Stati membri possono definire ulteriormente la nozione di breve distanza nei rispettivi territori e stabilire se per tali spostamenti debbano essere rilasciati documenti diversi dal passaporto delle piante.

Laddove tali spostamenti abbiano luogo all'interno di due o più Stati membri, per l'eccezione all'obbligo del passaporto delle piante è necessaria l'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 83

Contenuto e formato del passaporto delle piante

1.   Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa degli elementi di cui al paragrafo 2, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.

Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature.

2.   Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte A.

In deroga all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;

b)

non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, identifica i tipi e le specie di piante da impianto ai quali non si applica l'esenzione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

4.   Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte B.

5.   Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato come materiale pre-base, di base o certificato o come sementi o tuberi-seme pre-base, di base o certificati di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità delle rispettive disposizioni di tali direttive.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte C, del presente regolamento.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte D, del presente regolamento.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 per modificare l'allegato VII, parti A, B, C e D, al fine di adeguare gli elementi in esse contenuti, se del caso, all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

7.   Entro il 14 dicembre 2017 la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 5, secondo e terzo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Qualora la natura di determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate, per il passaporto delle piante, specifiche particolari riguardanti le dimensioni di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

8.   Un passaporto delle piante può anche essere rilasciato in formato elettronico («passaporto delle piante elettronico»), a condizione che contenga tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 e che siano state stabilite le relative modalità tecniche mediante gli atti di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire modalità tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici volte a garantirne la conformità con le disposizioni del presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 84

Rilascio di passaporti delle piante da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti

1.   I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti.

Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti dei quali sono responsabili.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono inoltre rilasciare passaporti delle piante.

3.   Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione dei quali sono responsabili e da essi dichiarati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, lettera d), o, nei casi in cuisi applica l'articolo 94, paragrafo 1, in altro luogo autorizzato dall'autorità competente.

Articolo 85

Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

È rilasciato un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto che soddisfa le condizioni seguenti:

a)

è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;

b)

rispetta le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza, sulle piante da impianto, di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 4, riguardanti le misure da adottare;

c)

rispetta le prescrizioni in materia di spostamento nell'Unione di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3;

d)

se del caso, rispetta le norme adottate in conformità delle pertinenti misure adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d),dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3; e

e)

se del caso, rispetta le misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, o degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, e per l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 86

Prescrizioni sostanziali relative al passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta

1.   È rilasciato un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 85, nonché le condizioni seguenti:

a)

è indenne dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta; e

b)

rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 54, paragrafi 2 e 3.

2.   Nei casi in cui si applica l'articolo 33, paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è rilasciato per piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dall'area delimitata interessata che potrebbero ospitare l'organismo nocivo rilevante per la zona protetta interessato.

Articolo 87

Esami per i passaporti delle piante

1.   I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 85 e, se del caso, all'articolo 86.

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.

2.   L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato. Tuttavia, l'esame è effettuato dall'autorità competente nei seguenti casi:

a)

quando si applica il paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo per quanto concerne ispezioni, campionamenti e prove;

b)

quando si applica l'articolo 84, paragrafo 2; o

c)

quando un esame è effettuato nelle immediate vicinanze ai sensi del paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo e l'operatore autorizzato non ha accesso a tali immediate vicinanze.

3.   L'esame soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è effettuato nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti;

b)

è effettuato nei siti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera d). Se richiesto dagli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 2, o dell'articolo 54, paragrafo 2, un esame è effettuato anche nelle immediate vicinanze del luogo di produzione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati;

c)

consiste almeno in un esame visivo, integrato da:

i)

ispezioni, campionamenti e prove da parte dell'autorità competente in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, o in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nella rispettiva zona protetta; o

ii)

ispezioni e prove in caso di sospetta presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, se applicabile al di sopra delle rispettive soglie;

d)

i risultati sono registrati e conservati per almeno tre anni.

L'esame è effettuato fatte salve eventuali specifiche prescrizioni in materia di esami o misure adottate a norma dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 o 3, dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 o 3. Se tali prescrizioni in materia di esami o misure richiedono che l'esame sia effettuato dall'autorità competente, l'esame non è effettuato dall'operatore autorizzato di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici, sulla base dei particolari rischi connessi a organismi nocivi che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto facenti parte dei materiali, delle sementi o dei tuberi-seme pre-base, di base o certificati, o dei materiali o delle sementi standard o CAC di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

Se adotta tali atti delegati per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative agli esami volti ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento e di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché agli esami volti a rilevare altre caratteristiche delle piante da impianto ai sensi delle direttive summenzionate in un sistema di certificazione unico.

Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali.

Articolo 88

Apposizione dei passaporti delle piante

Gli operatori professionali interessati appongono i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 79 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'articolo 80. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Articolo 89

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

1.   L'autorità competente concede all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante («autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante») per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora tale operatore soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

a)

possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;

b)

dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo nonché procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.

Articolo 90

Obblighi degli operatori autorizzati

1.   Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 1, degli articoli 85 e 87 e, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 54, paragrafo 1, e dell'articolo 86, nonché delle norme adottate ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4 e, se del caso, dell'articolo 37, paragrafo 4.

Egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti.

2.   L'operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui all'articolo 87, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami.

Articolo 91

Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

1.   Gli operatori autorizzati possono istituire piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. L'autorità competente approva tali piani se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

stabiliscono misure appropriate per consentire a tali operatori di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 90, paragrafo 1;

b)

rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta.

2.   I piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi comprendono, se del caso sotto forma di manuali di procedura operativa standard, almeno gli elementi seguenti:

a)

le informazioni richieste dall'articolo 66, paragrafo 2, in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato;

b)

le informazioni richieste dall'articolo 69, paragrafo 4, e dall'articolo 70, paragrafo 1, in merito alla tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti;

c)

una descrizione dei processi di produzione dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

d)

un'analisi dei punti critici di cui all'articolo 90, paragrafo 1, e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici;

e)

le procedure in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tali presenze sospette o confermate e degli interventi realizzati;

f)

i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche di cui all'articolo 14, negli esami di cui all'articolo 87, paragrafo 1, nel rilascio di passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 93, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 94, nonché nell'apposizione dei passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 88; e

g)

la formazione impartita al personale di cui alla lettera f) del presente comma.

3.   Qualora venga a conoscenza del fatto che l'operatore professionale interessato non applica le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o che un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi non è più conforme a una delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca dell'approvazione del piano in questione.

Qualora abbia adottato misure a norma del primo comma diverse dalla revoca dell'approvazione del piano e l'inosservanza persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta approvazione.

Articolo 92

Ispezioni e revoca dell'autorizzazione

1.   L'autorità competente effettua ispezioni almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati dell'articolo 83, paragrafi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 87, dell'articolo 88, dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 90 o dell'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 o 5.

2.   Qualora venga a conoscenza del fatto che un operatore autorizzato non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 1, oppure che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l'articolo 85 o, se del caso, l'articolo 86, l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

Tali misure possono includere la revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati.

3.   Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 2 diverse dalla revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati e l'inosservanza dell'articolo 85 o, se applicabile, dell'articolo 86 persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.

Articolo 93

Sostituzione di un passaporto delle piante

1.   Un operatore autorizzato che ha ricevuto un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale possono rilasciare un nuovo passaporto delle piante per l'unità di vendita in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per tale unità di vendita, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

2.   Se un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è diviso in due o più nuove unità di vendita, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3. Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle piante rilasciato per l'unità di vendita iniziale.

3.   Il passaporto delle piante di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 69, paragrafo 3, relative alle piante, ai prodotti vegetali o agli altri oggetti interessati sono rispettate;

b)

se del caso, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati continuano a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 85 e 86; e

c)

le caratteristiche delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati sono invariate.

4.   Se un passaporto delle piante è rilasciato a norma dei paragrafi 1 o 2, l'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 1, non è richiesto.

5.   Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 o 2, l'operatore autorizzato interessato conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.

Qualora la sostituzione di un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 o 2 sia effettuata dall'autorità competente, l'operatore professionale che ne ha richiesto il rilascio conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.

Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel passaporto delle piante in una banca dati informatica, a condizione che ciò includa le informazioni contenute in eventuali codici a barre, ologrammi, chip o altri supporti di dati di tracciabilità, che possono integrare il codice di tracciabilità di cui all'allegato VII.

Articolo 94

Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari

1.   In deroga all'articolo 87, se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo necessitano, per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di un passaporto delle piante a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80, paragrafo 1, il passaporto è rilasciato se i controlli, in forma di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, riguardanti la sua introduzione sono stati ultimati in modo soddisfacente e hanno portato alla conclusione che la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto interessato soddisfa le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante a norma dell'articolo 85 e, se del caso, all'articolo 86.

La sostituzione di un certificato fitosanitario con un passaporto delle piante può essere effettuata nel luogo di destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, anziché nel punto di ingresso, se sono consentiti controlli nel luogo di destinazione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.

2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono decidere di sostituire un certificato fitosanitario con una copia certificata del suo originale nel luogo di ingresso nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati.

Tale copia certificata del certificato fitosanitario originale è rilasciata dall'autorità competente e accompagna le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati durante il loro spostamento soltanto fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante e solo nel territorio del rispettivo Stato membro.

3.   L'autorità competente conserva il certificato sanitario per almeno tre anni. Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel certificato fitosanitario in una banca dati informatica.

Nei casi in cui si applica l'articolo 101, paragrafo 2, lettera a), il certificato fitosanitario è sostituito da una sua copia certificata.

Articolo 95

Annullamento e rimozione del passaporto delle piante

1.   L'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, lo rimuove da tale unità di vendita, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli da 83 a 87, 89, 90, 93 o 94.

Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, l'operatore professionale informa l'autorità competente sotto la cui competenza egli opera.

2.   Qualora l'operatore professionale non rispetti il paragrafo 1, l'autorità competente annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, lo rimuove dall'unità di vendita interessata.

3.   Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale interessato conserva il passaporto delle piante annullato o il suo contenuto per almeno tre anni.

Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel passaporto delle piante annullato in una banca dati informatica, a condizione che ciò includa le informazioni contenute in eventuali codici a barre, ologrammi, chip o altri supporti di dati di tracciabilità, che possono integrare il codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, nonché una dichiarazione relativa all'annullamento.

4.   Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale interessato informa di conseguenza l'operatore autorizzato o l'autorità competente che ha emesso il passaporto delle piante annullato.

5.   Quando un passaporto delle piante è rimosso e annullato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.

Sezione 3

Altri attestati

Articolo 96

Marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti

1.   Il marchio applicato su materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti per attestare che è stato effettuato un trattamento ai sensi dell'allegato 1 dell'ISPM n. 15 deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15 in tutti i casi in cui si tratta di:

a)

materiale da imballaggio di legno introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo ai sensi dell'articolo 43;

b)

materiale da imballaggio di legno marchiato nel territorio dell'Unione che esce dal territorio dell'Unione;

c)

materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti che si spostano nel territorio dell'Unione, se richiesto da un atto di esecuzione adottato conformemente agli articoli 28, 30, 41 o 54;

d)

qualsiasi altro materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti marchiati nel territorio dell'Unione.

Il marchio è applicato unicamente qualora il materiale da imballaggio di legno, il legno o gli altri oggetti siano stati sottoposti a uno o più dei trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15, fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1005/2009 (28), (CE) n. 1107/2009 (29) e (UE) n. 528/2012 (30) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per il materiale da imballaggio di legno, il legno o altri oggetti marchiati nel territorio dell'Unione, il marchio è applicato unicamente da un operatore registrato autorizzato ai sensi dell'articolo 98.

Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano al materiale da imballaggio di legno cui si applicano le esenzioni previste dall'ISPM n. 15.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di modificare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo allo scopo di adattarle all'evoluzione delle norme internazionali, in particolare all'ISPM n. 15.

Articolo 97

Riparazione di materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

1.   Il materiale da imballaggio di legno recante il marchio di cui all'articolo 96 è riparato soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la persona che effettua la riparazione è un operatore registrato autorizzato ai sensi dell'articolo 98;

b)

il materiale e il trattamento utilizzati sono idonei alla riparazione;

c)

il marchio è applicato nuovamente, se del caso.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire disposizioni specifiche relative al materiale, al trattamento e alla marcatura di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2. Essi tengono conto delle pertinenti norme internazionali e segnatamente dell'ISPM n. 15.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un operatore professionale elimini in modo permanente, con qualsiasi mezzo, tutte le applicazioni precedenti di tale marchio dal materiale da imballaggio di legno.

Articolo 98

Autorizzazione e controllo degli operatori registrati che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

1.   L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 96 e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 97, è concessa, su richiesta, dall'autorità competente a un operatore registrato che rispetti entrambe le seguenti condizioni:

a)

possedere le conoscenze necessarie per eseguire i trattamenti del materiale da imballaggio di legno, del legno e di altri oggetti richiesti dagli atti di cui agli articoli 96 e 97;

b)

disporre degli impianti e delle attrezzature adeguati per effettuare i suddetti trattamenti («impianti per i trattamenti»).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento specificando le prescrizioni relative all'autorizzazione, se del caso in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali.

2.   L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 96 e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 97, è concessa, su richiesta, dall'autorità competente a un operatore registrato che utilizza il legno trattato nell'impianto di un altro operatore, purché rispetti tutte le seguenti condizioni per quanto riguarda il materiale da imballaggio di legno cui è applicato tale marchio:

a)

usa esclusivamente legno:

i)

che è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15 ed è stato trattato negli impianti di trattamento gestiti da un operatore autorizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo; o

ii)

è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15 in un impianto di trattamento di un paese terzo che è stato approvato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo;

b)

garantisce la tracciabilità del legno utilizzato a tale scopo fino a tali impianti di trattamento nel territorio dell'Unione o agli impianti di trattamento di un paese terzo interessati;

c)

se del caso a norma degli articoli 28, paragrafi 1 e 2, 30, paragrafi 1 e 3, 41, paragrafi 2 e 3, e 54, paragrafi 2 e 3, usa esclusivamente legno di cui alla lettera a) accompagnato da un passaporto delle piante o da qualsiasi altro documento che garantisca l'adempimento delle prescrizioni relative al trattamento di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15.

3.   L'autorità competente controlla almeno una volta all'anno gli operatori registrati autorizzati a norma dei paragrafi 1 e 2, al fine di verificare e garantire che trattino adeguatamente il materiale da imballaggio di legno, il legno e gli altri oggetti e vi appongano il marchio a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, e dell'articolo 97 e soddisfino le condizioni di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che un operatore professionale non rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 o 2, essa adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

Qualora abbia adottato misure diverse dalla revoca dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 o 2, e l'inosservanza delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 o 2.

Articolo 99

Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 30, paragrafo 1 o 3, dell'articolo 41, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 44 oppure dell'articolo 54, paragrafo 2 o 3.

2.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, possono anche stabilire prescrizioni riguardanti uno o più punti fra i seguenti:

a)

l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare gli attestati ufficiali di cui al paragrafo 1;

b)

il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali autorizzati a norma della lettera a) del presente paragrafo;

c)

la revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato degli attestati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Sezione 4

Esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell'Unione

Articolo 100

Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione

1.   Se per l'esportazione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione verso un paese terzo le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione di tale paese terzo richiedono un certificato fitosanitario («certificato fitosanitario per l'esportazione»), l'autorità competente lo rilascia, su richiesta dell'operatore professionale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'operatore professionale è registrato da tale autorità competente ai sensi dell'articolo 65;

b)

l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione;

c)

è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione.

L'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario per l'esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità competente non delega il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione ad altre persone.

2.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla IPPC e tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, il certificato fitosanitario per l'esportazione è rilasciato qualora le informazioni disponibili consentano all'autorità competente di certificare la conformità della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione. Le informazioni possono provenire da una o più fonti tra le seguenti, a seconda dei casi:

a)

ispezioni, campionamenti e prove effettuati sulle piante, sui prodotti vegetali o altri oggetti in questione o sul luogo di produzione e le sue vicinanze;

b)

informazioni ufficiali sullo status dell'organismo nocivo nel sito di produzione, nel luogo di produzione, nella zona o paese di origine delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione;

c)

passaporto delle piante di cui all'articolo 78, che accompagna le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione, se tale passaporto delle piante attesta i risultati di ispezioni effettuate dall'autorità competente;

d)

il marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 96, paragrafo 1, oppure gli attestati di cui all'articolo 99, paragrafo 1;

e)

le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione di cui all'articolo 102;

f)

le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 qualora le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo.

3.   Il certificato fitosanitario per l'esportazione è conforme alla descrizione e al formato del modello di cui all'allegato VIII, parte A.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di modificare gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'allegato VIII, parte A, allo scopo di adeguarli all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali.

5.   I certificati fitosanitari in formato elettronico per l'esportazione sono presentati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'UE o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.

Articolo 101

Certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione

1.   Per la riesportazione di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto che è originario di un paese terzo ed è stato introdotto nel territorio dell'Unione da tale paese terzo, oppure da un altro paese terzo, ove possibile viene rilasciato un certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione («certificato fitosanitario per la riesportazione») anziché il certificato fitosanitario per l'esportazione.

Il «certificato fitosanitario per la riesportazione» è rilasciato dall'autorità competente su richiesta dell'operatore professionale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

tale operatore professionale è registrato da tale autorità competente ai sensi dell'articolo 65;

b)

l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati alla riesportazione;

c)

è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione.

L'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario per la riesportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) del secondo comma.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità competente non delega il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione ad altre persone.

2.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla IPPC e tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato qualora le informazioni disponibili consentano di certificare la conformità alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione e che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il certificato fitosanitario originale che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione dal paese terzo di origine, oppure una sua copia certificata, sono allegati al certificato fitosanitario per la riesportazione;

b)

la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati coltivati, prodotti o trasformati per modificarne la natura dopo la loro introduzione nel territorio dell'Unione;

c)

la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati esposti a rischi di infestazione o contaminazione da organismi nocivi da quarantena od organismi nocivi regolamentati non da quarantena, elencati come tali dal paese terzo di destinazione durante la permanenza in deposito nello Stato membro a partire dal quale saranno esportati verso tale paese terzo;

d)

è stata mantenuta l'identità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione.

3.   L'articolo 100, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

4.   Il certificato fitosanitario per la riesportazione è conforme alla descrizione e al formato del modello di cui all'allegato VIII, parte B.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di modificare l'allegato VIII, parte B, allo scopo di adeguarlo all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali.

6.   I certificati fitosanitari in formato elettronico per la riesportazione sono presentati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'Unione o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.

Articolo 102

Certificati di pre-esportazione

1.   Le autorità competenti dello Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 100, paragrafo 1 e le autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, si scambiano le necessarie informazioni fitosanitarie quale base per rilasciare il certificato fitosanitario per l'esportazione.

2.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 assume la forma di un documento armonizzato («certificato di pre-esportazione») nel quale le autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, certificano la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie riguardanti uno o più elementi fra i seguenti:

a)

l'assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione;

b)

l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici;

c)

lo status dell'organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

d)

i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

e)

le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

3.   Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

4.   Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'Unione o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.

5.   Fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 3, il certificato di pre-esportazione può essere rilasciato quando le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti hanno lasciato i siti dell'operatore professionale in questione, a condizione che siano stati effettuati le ispezioni e, se necessario, il campionamento, confermando la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti con una o più delle specifiche prescrizioni fitosanitarie di cui al paragrafo 2.

6.   Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di modificare l'allegato VIII, parte C, allo scopo di adeguarlo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.

7.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire le procedure per il rilascio del certificato di pre-esportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

CAPO VII

Misure di sostegno da parte della Commissione

Articolo 103

Istituzione del sistema elettronico per le notifiche

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.

Tale sistema è collegato e compatibile con un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'UE.

Articolo 104

Punti d'informazione, formato e termini delle notifiche e notifiche in caso di presenza sospetta di organismi nocivi

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 7, all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 5. Tali norme riguardano uno o più dei seguenti elementi:

a)

i punti d'informazione da includere in tali notifiche;

b)

il formato di tali notifiche e le istruzioni sulle modalità di compilazione;

c)

i termini per la presentazione di determinati punti d'informazione di cui alla lettera a);

d)

i casi in cui è notificata la sospetta presenza di un organismo nocivo data la necessità di realizzare un intervento rapido in considerazione della sua biologia e della possibilità che si diffonda rapidamente e ampiamente;

e)

i casi di inosservanza da notificare quando tale inosservanza rappresenta un rischio di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo provvisoriamente considerato come un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 105

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 7, all'articolo 21, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 43, paragraf 2, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 51, all'articolo 65, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 83, paragrafo 6, all'articolo 87, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 1, all'articolo 99, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 5, e all'articolo 102, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 7, all'articolo 21, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 51, all'articolo 65, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 83, paragrafo 6, all'articolo 87, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 1, all'articolo 99, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 5, e all'articolo 102, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articol 21, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'articolo 51, dell'articolo 65, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, paragrafo 4, dell'articolo 81, paragrafo 2, dell'articolo 83, paragrafo 6, dell'articolo 87, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'articolo 96, paragrafo 2, dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'articolo 99, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 5, e dell'articolo 102, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 106

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 107

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 108

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 dicembre 2019 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica a esse apportata.

Articolo 109

Abrogazioni

1.   La direttiva 2000/29/CE è abrogata, a eccezione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 1, paragrafo 4;

b)

articolo 2, paragrafo 1, parte introduttiva e lettere g), i), j), k), l), m) n), p), q) e r);

c)

articolo 11, paragrafo 3;

d)

articolo 12;

e)

articolo 13;

f)

articolo 13 bis;

g)

articolo 13 ter;

h)

articolo 13 quater;

i)

articolo 13 quinquies;

j)

articolo 21, paragrafi da 1 a 5;

k)

articolo 27 bis;

l)

allegato VIII bis.

2.   Sono inoltre abrogati i seguenti atti:

a)

la direttiva 69/464/CEE;

b)

la direttiva 74/647/CEE;

c)

la direttiva 93/85/CEE;

d)

la direttiva 98/57/CE;

e)

la direttiva 2006/91/CE;

f)

la direttiva 2007/33/CE.

3.   I riferimenti agli atti abrogati conformemente ai paragrafi 1 e 2 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 110

Modifiche del regolamento (UE) n. 228/2013

All'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 è aggiunto il seguente comma:

«Il finanziamento da parte dell'Unione dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Articolo 111

Modifica del regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;»;

2)

all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 25;»;

3)

all'articolo 16, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

misure di eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

b)

misure di contenimento di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in una zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto che circonda la zona infestata se ne è rilevata la presenza in tale zona cuscinetto; e

c)

misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario.

(**)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).»;"

4)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Condizioni

Le misure di cui all'articolo 16 sono ammissibili a una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell'Unione e che siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

a)

riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione;

b)

riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

c)

riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d)

riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo più di due anni dall'entrata in vigore della misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031, o sostenuti dopo la scadenza di tale misura. Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031»;

5)

all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento; e»;

6)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi (“programmi di indagine”), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti tre condizioni:

a)

riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione;

b)

riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

c)

riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031»;

7)

all'articolo 20, prima della lettera a) è inserita una nuova lettera:

«-a)

costi per gli esami visivi;»;

8)

all'articolo 47 il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

È inserito l'articolo seguente:

“Articolo 15 bis

Gli Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo di cui all'allegato I o all'allegato II o di un organismo nocivo oggetto di una misura ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o paragrafo 3, o abbia motivo di sospettare una tale presenza, ne dà immediatamente comunicazione all'autorità competente, e, se richiesto da detta autorità competente, fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti tale presenza. Se la notifica non è presentata per iscritto l'autorità competente la registra ufficialmente.”.».

Articolo 112

Modifica del regolamento (UE) n. 1143/2014

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

agli organismi nocivi delle piante elencate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 32, paragrafo 3, oppure oggetto di misure a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (***);

Articolo 113

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia:

a)

l'articolo 111, punto 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017;

b)

l'articolo 100, paragrafo 3, e l'articolo 101, paragrafo 4, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

2.   Gli atti di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f) sono abrogati con effetto dal 1 gennaio 2022. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 104.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(4)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

(5)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125, dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

(6)  Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

(7)  Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

(8)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(9)  Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

(10)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(11)  Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

(12)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano (GU L 352 del 28.12.1974, pag. 41).

(16)  Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 42).

(17)  Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).

(18)  Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

(19)  Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).

(20)  Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

(21)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(23)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(24)  Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

(25)  Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).

(26)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(27)  ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni — Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale di normalizzazione, Ginevra.

(28)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

(29)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI NOCIVI IN BASE AI RISCHI CHE COMPORTANO PER IL TERRITORIO DELL'UNIONE

SEZIONE 1

Criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi da quarantena, di cui all'articolo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 3

1)   Identità dell'organismo nocivo

L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in alternativa, è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è trasmissibile.

L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è definita a livello della specie oppure, in alternativa, a un livello tassonomico superiore o inferiore, e tale livello tassonomico è fondato su opportune basi scientifiche in relazione alla sua virulenza, alla gamma di organismi ospiti o alle relazioni con i vettori.

2)   Presenza dell'organismo nocivo nel territorio interessato

Si applica almeno una delle condizioni seguenti:

a)

la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione;

b)

la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in una sua parte limitata;

c)

la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti.

Se si applicano le lettere b) o c), si considera che l'organismo nocivo non è ampiamente diffuso.

3)   Capacità dell'organismo nocivo di introdursi, insediarsi e diffondersi nel territorio interessato

a)   Capacità di introdursi

L'organismo nocivo è considerato capace di introdursi nel territorio in questione oppure, se presente ma non ampiamente diffuso, nella parte di territorio in cui è assente («parte interessata della zona in pericolo») o per via naturale oppure se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)

è associato, per quanto riguarda piante, prodotti vegetali o altri oggetti che entrano nel territorio in questione, a tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio di origine o di provenienza, dal quale sono introdotti nel territorio in questione;

ii)

sopravvive durante il trasporto o l'immagazzinamento;

iii)

può essere trasferito a un ospite adatto, sia esso pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, nel territorio in questione.

b)   Capacità di insediarsi

L'organismo nocivo è considerato capace di «insediamento» nel territorio in questione oppure, se presente ma non ampiamente diffuso, nella parte di territorio in cui è assente se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

i)

sono disponibili organismi ospiti e, se del caso, vettori di trasmissione dell'organismo nocivo;

ii)

i fattori ambientali decisivi sono favorevoli all'organismo nocivo in questione e, se del caso, al suo vettore, e gli consentono di sopravvivere in periodi di stress climatico e di completare il suo ciclo vitale;

iii)

le pratiche colturali e le misure di controllo applicate nel territorio sono favorevoli;

iv)

i metodi di sopravvivenza, la strategia riproduttiva, l'adattabilità genetica dell'organismo nocivo e la dimensione della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l'insediamento.

c)   Capacità di diffondersi

L'organismo nocivo è considerato capace di diffondersi nel territorio in questione oppure, se presente ma non ampiamente diffuso, nella parte di territorio in cui è assente se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

i)

l'ambiente è adatto alla diffusione naturale dell'organismo nocivo;

ii)

gli ostacoli alla diffusione naturale dell'organismo nocivo non sono sufficienti;

iii)

le merci o i trasporti consentono all'organismo nocivo di spostarsi;

iv)

sono presenti organismi ospiti e, se del caso, vettori dell'organismo nocivo;

v)

le pratiche colturali e le misure di controllo applicate nel territorio sono favorevoli;

vi)

i nemici naturali e gli antagonisti dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in grado di sopprimerlo.

4)   Potenziale impatto economico, sociale e ambientale

L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente ma non ampiamente diffuso, nella parte di territorio in cui è assente, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile sul territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui non è ampiamente diffuso, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti:

a)

perdite quantitative e qualitative del raccolto;

b)

costi delle misure di controllo;

c)

costi di reimpianto e/o perdite dovute alla necessità di coltivare piante sostitutive;

d)

effetti sulle pratiche di produzione esistenti;

e)

effetti sugli alberi lungo le strade, sui parchi, sulle aree naturali e sulle superfici impiantate;

f)

effetti sulle piante autoctone, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;

g)

effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, ad esempio dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;

h)

modifiche dei costi di produzione o delle domande di mezzi di produzione, compresi costi connessi al controllo e costi di eradicazione e contenimento;

i)

effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche della qualità, dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;

j)

modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultanti da modifiche della qualità;

k)

effetti sui mercati nazionali e di esportazione e sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull'accesso al mercato di esportazione e la probabilità di restrizioni fitosanitarie istituite dai partner commerciali;

l)

risorse necessarie per ulteriori ricerche e consulenza;

m)

effetti sull'ambiente e altri effetti indesiderati delle misure di controllo;

n)

effetti su Natura 2000 o altre zone protette;

o)

modifiche dei processi ecologici e della struttura, della stabilità o dei processi di un ecosistema, compresi ulteriori effetti sulle specie vegetali, erosione, variazioni della superficie freatica, pericoli d'incendio, ciclo dei nutrienti;

p)

costi del ripristino ambientale e delle misure di prevenzione;

q)

effetti sulla sicurezza alimentare;

r)

effetti sull'occupazione;

s)

effetti sulla qualità delle acque, sul tempo libero, sul turismo, sul patrimonio paesaggistico, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca.

SEZIONE 2

Criteri per identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che si possono considerare organismi nocivi prioritari, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2

Si considera che gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione abbiano un impatto economico, sociale o ambientale più grave rispetto al territorio dell'Unione se il loro ingresso, il loroo insediamento o la loro diffusione soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

a)

impatto economico: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione 1, punto 4, per le piante aventi un notevole valore economico nel territorio dell'Unione.

Le piante di cui al primo comma possono essere alberi non in produzione;

b)

impatto sociale: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:

i)

significativa diminuzione dell'occupazione nei settori agricolo, orticolo o silvicolo in questione o nelle industrie a essi connesse, compresi il turismo e il tempo libero;

ii)

rischi significativi per la sicurezza alimentare;

iii)

scomparsa o danneggiamento a lungo termine su vasta scala di importanti specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'Unione o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggistico e del patrimonio culturale o storico dell'Unione;

c)

impatto ambientale: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:

i)

effetti significativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, compresi effetti sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (1), e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

ii)

aumenti significativi e a lungo termine dell'impiego di prodotti fitosanitari sulle piante in questione;

iii)

scomparsa o danneggiamento a lungo termine su vasta scala delle principali specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'Unione o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggistico e del patrimonio culturale o storico dell'Unione.

SEZIONE 3

Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 1

Sottosezione 1

Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee di cui all'articolo 29, paragrafo 1

1)   Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2)   Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro

La presenza dell'organismo nocivo non è mai stata riscontrata nota nel territorio dello Stato membro. Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro in questione, non è mai stata riscontrata neppure la presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c), per quanto concerne il territorio dell'Unione.

3)   Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione o in una o più specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione.

4)   Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo avrebbe un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile sul suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio.

Tale impatto comprende almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

Sottosezione 2

Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee di cui all'articolo 30, paragrafo 1

1)   Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2)   Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

La presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c), per quanto concerne il territorio dell'Unione.

3)   Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione o in una o più specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

Secondo le informazioni a disposizione dell'Unione, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il territorio dell'Unione.

4)   Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo avrebbe un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile sul territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio.

Tale impatto comprende almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

SEZIONE 4

Criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui agli articoli 36 e 38

1)   Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2)   Probabilità di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

Risulta da una valutazione che la trasmissione dell'organismo nocivo avviene prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto anziché per via naturale o attraverso lo spostamento di prodotti vegetali o altri oggetti.

Tale valutazione tiene conto, a seconda dei casi, degli aspetti seguenti:

a)

numero dei cicli vitali dell'organismo nocivo sugli ospiti in questione;

b)

biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza dell'organismo nocivo;

c)

possibili vie di diffusione naturali, artificiali o di altro tipo per la trasmissione dell'organismo nocivo all'ospite in questione ed efficienza delle vie di diffusione, compresi i meccanismi di dispersione e il tasso di dispersione;

d)

successiva infestazione e trasmissione dell'organismo nocivo dall'ospite in questione ad altre piante e viceversa;

e)

fattori climatici;

f)

pratiche colturali prima e dopo il raccolto;

g)

tipi di terreno;

h)

suscettibilità dell'ospite in questione e fasi pertinenti delle piante ospiti;

i)

presenza di vettori dell'organismo nocivo;

j)

presenza di nemici naturali e di antagonisti dell'organismo nocivo;

k)

presenza di altri ospiti suscettibili all'organismo nocivo;

l)

prevalenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione;

m)

uso previsto delle piante.

3)   Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti:

a)

perdite quantitative e qualitative del raccolto;

b)

costi aggiuntivi delle misure di controllo;

c)

costi aggiuntivi di raccolto e selezione;

d)

costi di reimpianto;

e)

perdite dovute alla necessità di coltivare piante sostitutive;

f)

effetti sulle pratiche di produzione esistenti;

g)

effetti su altre piante ospiti nel luogo di produzione;

h)

effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;

i)

effetti sui costi di produzione o sulle domande di mezzi di produzione, compresi costi di controllo e costi di eradicazione e contenimento;

j)

effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;

k)

modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultanti da modifiche della qualità;

l)

effetti sui mercati nazionali e di esportazione e prezzi pagati;

m)

effetti sull'occupazione.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(2)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).


ALLEGATO II

MISURE E PRINCIPI DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AGLI ORGANISMI NOCIVI

SEZIONE 1

Misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafi 4 e 6, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 5 e 7, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 2

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena consiste in una o più misure, a seconda delle esigenze, fra le seguenti:

1)

Misure di prevenzione e di eliminazione dell'infestazione di piante coltivate e selvatiche

a)

Restrizioni per quanto riguarda l'identità, la natura, l'origine, l'ascendenza, la provenienza e la cronologia della produzione delle piante coltivate.

b)

Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell'impiego delle piante.

c)

Restrizioni dell'uso dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e altri oggetti.

d)

Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena.

e)

Sorveglianza della perdita o dell'alterazione dell'efficacia di una specie o varietà vegetale resistente connessa con un cambiamento della composizione dell'organismo nocivo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.

f)

Trattamento fisico, chimico e biologico delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.

g)

Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.

h)

Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

i)

Registrazione degli operatori professionali in questione.

Ai fini della lettera b), le misure possono comprendere prescrizioni relative alle prove su specie vegetali e su varietà vegetali per verificarne la resistenza all'organismo nocivo da quarantena in questione e all'elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all'organismo nocivo da quarantena in questione.

Ai fini della lettera f), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

i)

la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento in questione;

ii)

il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio di cui all'articolo 96, paragrafo 1, successiva all'applicazione del trattamento in questione.

2)

Misure riguardanti le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

a)

Restrizioni riguardanti l'identità, la natura, l'origine, la provenienza, l'ascendenza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

b)

Restrizioni dell'introduzione, dello spostamento, dell'uso, della movimentazione, della trasformazione, dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, della distribuzione e della destinazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

c)

Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni prima dell'esportazione in paesi terzi.

d)

Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.

e)

Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

f)

Registrazione degli operatori professionali in questione.

Ai fini delle lettere da a) a d), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

i)

il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o altri attestati ufficiali, compresa l'apposizione del marchio di cui all'articolo 96, paragrafo 1 per attestare il rispetto delle lettere da a) a d);

ii)

la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento di cui alla lettera d).

3)

Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, escluse le partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti

a)

Restrizioni dell'introduzione e dello spostamento di organismi nocivi da quarantena come merci.

b)

Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi nocivi da quarantena come merci.

c)

Restrizioni riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.

d)

Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.

e)

Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.

f)

Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli, imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.

g)

Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

h)

Registrazione degli operatori professionali in questione.

SEZIONE 2

Principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 21, all'articolo 28, paragrafi 4 e 6, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 5 e 7, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafi 4 e 8, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafo 3 e all'articolo 80, paragrafo 3

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione rispetta i seguenti principi:

1)

Necessità

Le misure di gestione del rischio connesso a un organismo nocivo si applicano solo se sono necessarie per impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo.

2)

Proporzionalità

Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo sono proporzionate al rischio in questione e al livello di protezione necessario.

3)

Impatto minimo

Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo rappresentano quelle meno restrittive tra quelle disponibili e determinano ostacoli minimi agli spostamenti internazionali di persone, merci e ai mezzi di trasporto internazionale.

4)

Non discriminazione

Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo non sono applicate in modo da costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata, soprattutto negli scambi commerciali internazionali. Nei confronti dei paesi terzi esse non sono più rigorose di quelle applicate allo stesso organismo nocivo se presente nel territorio dell'Unione, qualora i paesi terzi possano dimostrare di avere lo stesso status fitosanitario e di applicare misure fitosanitarie identiche o equivalenti.

5)

Giustificazione tecnica

Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure dovrebbero rispecchiare l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

6)

Fattibilità

Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo dovrebbero essere tali da consentire di raggiungere con ogni probabilità il loro obiettivo.


ALLEGATO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PIANTE, DEI PRODOTTI VEGETALI O DI ALTRI OGGETTI AD ALTO RISCHIO DI CUI ALL'ARTICOLO 42

Criteri da prendere in considerazione per la valutazione di cui all'articolo 42:

1)

per quanto concerne le piante da impianto, escluse le sementi:

a)

sono introdotte nell'Unione solitamente sotto forma di arbusto o albero o sono presenti nel territorio dell'Unione sotto tale forma o sono legate a tali piante dal punto di vista tassonomico;

b)

sono raccolte nell'ambiente selvatico o coltivate a partire da piante raccolte nell'ambiente selvatico;

c)

sono coltivate all'aperto o a partire da piante coltivate all'aperto nei paesi terzi, in un gruppo di paesi terzi o in zone specifiche dei paesi terzi in questione;

d)

è risaputo che ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione;

e)

è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi durante le ispezioni all'ingresso nel territorio dell'Unione;

f)

sono piante perenni comunemente commercializzate come piante vecchie;

2)

per quanto concerne le altre piante, i prodotti vegetali o altri oggetti:

a)

è risaputo che ospitano e forniscono un'importante via d'accesso a organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi una grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione;

b)

è risaputo che ospitano comunemente e forniscono un'importante via d'accesso a organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi durante le ispezioni all'ingresso nel territorio dell'Unione.


ALLEGATO IV

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELLE PIANTE O DEI PRODOTTI VEGETALI CHE POSSONO COMPORTARE RISCHI CONNESSI AGLI ORGANISMI NOCIVI RECENTEMENTE IDENTIFICATI O ALTRI PRESUNTI RISCHI FITOSANITARI PER IL TERRITORIO DELL'UNIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 49

Si considera che le piante o i prodotti vegetali provenienti da paesi terzi possono comportare rischi connessi agli organismi nocivi per il territorio dell'Unione, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, se soddisfano almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c):

1)

caratteristiche delle piante o dei prodotti vegetali

a)

appartengono a, o sono prodotti a partire da, un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati come organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione o in paesi terzi;

b)

appartengono a, o sono prodotti a partire da, un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate nel territorio dell'Unione e aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione;

c)

appartengono a, o sono prodotti a partire da, un genere o una famiglia delle quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali piante o prodotti vegetali durante i controlli ufficiali all'ingresso nel territorio dell'Unione, senza ricorrere al campionamento e alle prove o all'applicazione delle procedure di quarantena;

d)

sono coltivati all'aperto o a partire da piante coltivate all'aperto nei paesi terzi di origine;

e)

non sono spediti in contenitori o imballaggi chiusi oppure, se lo sono, le partite, a causa delle loro dimensioni, non possono essere aperte in locali chiusi a fini di controllo ufficiale all'ingresso nel territorio dell'Unione.

2)

Origine delle piante o dei prodotti vegetali:

a)

sono originari o provengono da un paese terzo che è fonte di ripetute notifiche di intercettazioni di organismi nocivi da quarantena non elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b)

sono originari o provengono da un paese terzo che non è parte contraente dell'IPPC.


ALLEGATO V

CONTENUTI DEL CERTIFICATO FITOSANITARIO PER L'INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

PARTE A

Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1

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PARTE B

Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1

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ALLEGATO VI

CRITERI PER IDENTIFICARE LE PIANTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 73, CHE NON RICHIEDONO UN CERTIFICATO FITOSANITARIO

La valutazione di cui all'articolo 73 tiene conto dei criteri seguenti:

1)

le piante non ospitano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, od organismi nocivi comunemente ospitati che possono avere un impatto su specie vegetali coltivate nell'Unione;

2)

le piante vantano precedenti di conformità alle prescrizioni in materia di introduzione nel territorio dell'Unione rilevanti per il paese terzo o i paesi terzi di origine;

3)

non vi sono indicazioni da uno o più paesi terzi di focolai collegati all'introduzione delle piante in questione e, durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione, tali piante non sono state oggetto di ripetute intercettazioni dell'Unione relative a organismi nocivi da quarantena od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30.


ALLEGATO VII

PASSAPORTI DELLE PIANTE

PARTE A

Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, primo comma

1)

Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «Passaporto delle piante» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)

la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero;

c)

la lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà;

d)

la lettera «B», seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 67, lettera a), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione che rilascia il passaporto delle piante o per cui l'autorità competente rilascia il passaporto delle piante;

e)

la lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;

f)

la lettera «D», se del caso seguita da:

i)

il nome del paese terzo di origine, o

ii)

il codice di due lettere, di cui all'articolo 67, lettera a), dello Stato membro di origine.

2)

Il codice di tracciabilità di cui al punto 1, lettera e) può anche essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.

PARTE B

Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette di cui all'articolo 83, paragrafo 2, secondo comma

1)

Il passaporto delle piante per gli spostamenti verso e in zone protette contiene gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «Passaporto delle piante — PZ» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)

immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta, di cui all'articolo 32, paragrafo 3;

c)

la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero;

d)

la lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà;

e)

la lettera «B», seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 67, lettera a), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione che rilascia il passaporto delle piante o per cui l'autorità competente rilascia il passaporto delle piante;

f)

la lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;

g)

la lettera «D», se del caso seguita da:

i)

il nome del paese terzo di origine, o

ii)

il codice di due lettere, di cui all'articolo 67, lettera a), dello Stato membro di origine e, in caso di sostituzione del passaporto delle piante, il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione che aveva rilasciato — o per cui l'autorità competente aveva rilasciato — il passaporto delle piante iniziale, di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2.

2)

Il codice di tracciabilità di cui al punto 1, lettera f) può anche essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.

PARTE C

Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma

1)

Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 68/193/CEE, all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2002/55/CE, all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, e l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/90/CE, contiene gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «Passaporto delle piante» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)

la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica.

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.

2)

Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

PARTE D

Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma

1)

Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti nelle zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 68/193/CEE, all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2002/55/CE, all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, e l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/90/CE, contiene gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «Passaporto delle piante — PZ» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)

immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;

c)

la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica.

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.

2)

Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza.


ALLEGATO VIII

CONTENUTI DEI CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE, LA RIESPORTAZIONE E LA PRE-ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 100, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 4, E ALL'ARTICOLO 102, PARAGRAFO 6

PARTE A

Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui all'articolo 100, paragrafo 3

1.

Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di esportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «Certificato fitosanitario», seguita immediatamente:

i)

dalla sigla «UE»;

ii)

dal codice di due lettere di cui all'articolo 67, lettera a), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;

iii)

da una barra obliqua (/);

iv)

da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;

b)

la dicitura «Nome e indirizzo dell'esportatore», seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato o del privato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;

c)

la dicitura «Nome e indirizzo dichiarati del destinatario», seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;

d)

la dicitura «Organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura «all'organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;

e)

la dicitura «Luogo di origine», seguita dal luogo o dai luoghi di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato. In tutti i casi dovrebbe essere indicato il nome del paese o dei paesi di origine;

f)

una casella, non numerata, riservata al logo dell'UE. Facoltativamente possono essere aggiunti ulteriori loghi ufficiali;

g)

la dicitura «Mezzi di trasporto dichiarati», seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;

h)

la dicitura «Punto d'entrata dichiarato», seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;

i)

la dicitura «Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante», seguita da una descrizione della partita che comprende la denominazione botanica delle piante o la denominazione del prodotto, i segni particolari, e il numero e il tipo di colli compresi nella partita;

j)

la dicitura «Quantitativo dichiarato», seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;

k)

la dicitura «Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena». È possibile aggiungere la seguente clausola facoltativa: «Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.»;

l)

la dicitura «Dichiarazione supplementare», seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 71, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 71, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, si può aggiungere un allegato, che dovrebbe includere solamente informazioni richieste nel certificato fitosanitario. Tutte le pagine dell'allegato dovrebbero riportare il numero del certificato fitosanitario nonché la data, la firma e il timbro, analogamente a come richiesto per il certificato fitosanitario. Nella sezione opportuna il certificato fitosanitario dovrebbe fare riferimento a eventuali allegati;

m)

la dicitura «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»;

n)

la dicitura «Trattamento», seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;

o)

la dicitura «Sostanza chimica (principio attivo)», seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera n);

p)

la dicitura «Durata e temperatura», seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;

q)

la dicitura «Concentrazione», seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;

r)

la dicitura «Data», seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;

s)

la dicitura «Informazioni supplementari», seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;

t)

la dicitura «Luogo del rilascio», seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;

u)

la dicitura «Data», seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;

v)

la dicitura «Nome e firma del funzionario autorizzato», seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;

w)

la dicitura «Timbro dell'organizzazione», seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario; e

x)

facoltativamente sul certificato — sotto il riquadro — può essere aggiunta la frase: «Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti».

2.

Qualora il certificato fitosanitario non sia rilasciato in forma elettronica, la carta utilizzata contiene una filigrana, un timbro a secco o un logo goffrato decisi dall'autorità competente che firma il certificato. Il testo prestampato è di colore verde, a eccezione del numero del certificato originale di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), che può essere di altro colore.

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PARTE B

Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui all'articolo 101, paragrafo 4

1.

Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di riesportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «Certificato fitosanitario per la riesportazione», seguita immediatamente:

i)

dalla sigla «UE»;

ii)

dal codice di due lettere di cui all'articolo 67, lettera a), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;

iii)

da una barra obliqua (/); e

iv)

da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;

b)

la dicitura «Nome e indirizzo dell'esportatore», seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;

c)

la dicitura «Nome e indirizzo dichiarati del destinatario», seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;

d)

la dicitura «Organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura «all'organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;

e)

la dicitura «Luogo di origine», seguita dal luogo o dai luoghi di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato. In tutti i casi dovrebbe essere indicato il nome del paese o dei paesi di origine;

f)

una casella, non numerata, riservata al logo dell'UE. Facoltativamente possono essere aggiunti ulteriori loghi ufficiali;

g)

la dicitura «Mezzi di trasporto dichiarati», seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;

h)

la dicitura «Punto d'entrata dichiarato», seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;

i)

la dicitura «Segni particolari, numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante», seguita da una descrizione della partita che comprende la denominazione botanica delle piante o la denominazione del prodotto, i segni particolari, il numero e il tipo di colli compresi nella partita;

j)

la dicitura «Quantitativo dichiarato», seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;

k)

il testo seguente:

«Si certifica che:

le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati descritti sopra sono stati importati in …(paese/parte contraente di riesportazione) da …(paese/parte contraente di origine) con la copertura del certificato fitosanitario n. …

originale ☐ copia conforme ☐

del quale è allegato/a al presente certificato;

sono

imballati ☐ reimballati ☐

in contenitori

d'origine ☐ nuovi ☐

e che in base al certificato fitosanitario originale ☐

e all'ispezione supplementare ☐

sono considerati conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie del paese importatore/della parte contraente importatrice, e

che durante l'immagazzinamento in ☐ (parte contraente di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.»

Il testo va completato con le informazioni richieste e devono essere contrassegnate le caselle opportune;

l)

la dicitura «Dichiarazione supplementare», seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 71, paragrafo 2, e dalla dichiarazione di cui all'articolo 71, paragrafo 3, nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, si può aggiungere un allegato, che dovrebbe includere solamente informazioni richieste nel certificato fitosanitario. Tutte le pagine dell'allegato dovrebbero riportare il numero del certificato fitosanitario nonché la data, la firma e il timbro, analogamente a come richiesto per il certificato fitosanitario. Nella sezione opportuna il certificato fitosanitario dovrebbe fare riferimento a eventuali allegati;

m)

la dicitura «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»;

n)

la dicitura «Trattamento», seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;

o)

la dicitura «Sostanza chimica (principio attivo)», seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera n);

p)

la dicitura «Durata e temperatura», seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;

q)

la dicitura «Concentrazione», seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;

r)

la dicitura «Data», seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;

s)

la dicitura «Informazioni supplementari», seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;

t)

la dicitura «Luogo del rilascio», seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;

u)

la dicitura «Data», seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;

v)

la dicitura «Nome e firma del funzionario autorizzato», seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;

w)

la dicitura «Timbro dell'organizzazione», seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario; e

x)

facoltativamente sul certificato — sotto il riquadro — può essere aggiunta la frase: «Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti».

2.

Qualora il certificato fitosanitario non sia rilasciato in forma elettronica, la carta utilizzata contiene una filigrana, un timbro a secco o un logo goffrato decisi dall'autorità competente che firma il certificato. Il testo prestampato è di colore marrone, a eccezione del numero del certificato originale di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), che può essere di altro colore.

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PARTE C

Certificati di pre-esportazione di cui all'articolo 102, paragrafo 6

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ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 28, paragrafo 1, lettera e)

Articoli 3, 4 e 5

Article 28, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6

Articolo 28, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 31, paragrafo 1

Articoli 10 e 11

Articolo 28, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 12 e 13


Direttiva 93/85/CEE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 28, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 3

Articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 1

Articoli da 4 a 8

Articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 31

Articolo 12

Articolo 28, paragrafo 1

Articoli da 13 a 15

Allegati da I a V

Articolo 28, paragrafo 1


Direttiva 98/57/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 28, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 3

Articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 1

Articoli da 4 a 7

Articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 31

Articolo 11

Articolo 28, paragrafo 1

Articoli da 12 a 14

Allegati da I a VII

Articolo 28, paragrafo 1


Direttiva 2007/33/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articoli 2 e 3

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articoli da 4 a 8

Articolo 28, paragrafo 1, lettera g)

Articoli da 9 a 13

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 14

Articolo 8

Articolo 15

Articolo 31

Articolo 16

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 107

Articoli da 18 a 20

Allegati da I a IV

Articolo 28, paragrafo 1


Direttiva 2000/29/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

 (*)

Articolo 1, paragrafi 5 e 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, punto 2), primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 78

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

 (*)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articoli da 32 a 35

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), primo comma

Articolo 76 (*)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), secondo e terzo comma

 (*)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da j) a n)

 (*)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 2, punto 7)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere p), q) e r)

 (*)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, punto 2), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 37, paragrafo 1 e articolo 41, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 37, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 2 e articolo 54, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 32, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafi 2 e 3, articolo 28, paragrafo 1 e articolo 37, paragrafo 2

Articoli 3, paragrafi 8 e 9

Articoli 8, 39, 48 e 58

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articoli 8, 48 e 58

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 46

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1 e articolo 41, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 3 e articolo 53, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 1 e articolo 75

Articolo 5, paragrafo 5

Articoli 8, 48 e 58

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 46

Articolo 6, paragrafi da 1 a 4

Articolo 87, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 5, primo e secondo comma

Articolo 87, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 5, terzo comma

Articoli 65 e 68

Articolo 6, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5, quinto comma

Articolo 81

Articolo 6, paragrafo 6

Articoli 65 e 69

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 81

Articolo 6, paragrafo 8, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 8, secondo trattino

Articolo 57

Articolo 6, paragrafo 8, terzo trattino

Articolo 87, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 8, quarto trattino

Articoli 66, 69 e 90

Articolo 6, paragrafo 8, quinto trattino

Articolo 6, paragrafo 8, sesto trattino

Articolo 81

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 66

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 78, articolo 83, paragrafo 5, articoli 85, 86 e 87

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli 79, 80 e 81

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 93

Articolo 10, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 83, paragrafi 7 e 8

Articolo 10, paragrafo 4, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 87, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

 (*)

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 92, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 92, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 1

 (*)

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 4, articolo 93, paragrafo 5 e articolo 95, paragrafo 3 (*)

Articolo 12, paragrafo 3

 (*)

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 4 e articolo 95, paragrafo 5 (*)

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 76, paragrafo 5 (*)

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

 (*)

Articolo 13 bis, paragrafi 1 e 2

 (*)

Articolo 13 bis, paragrafo 3

Articolo 76 (*)

Articolo 13 bis, paragrafo 4

Articolo 76 (*)

Articolo 13 bis, paragrafo 5

 (*)

Articolo 13 ter

 (*)

Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera a)

 (*)

Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 65 (*)

Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera c)

 (*)

Articolo 13 quater, paragrafi da 2 a 4

 (*)

Articolo 13 quater, paragrafo 6

Articolo 94 (*)

Articolo 13 quater, paragrafo 7

Articolo 77 (*)

Articolo 13 quater, paragrafo 8

Articolo 40, paragrafo 4, articolo 41, paragrafo 4, articolo 53, paragrafo 4, articolo 54, paragrafo 4 e articolo 103 (*)

Articolo 13 quinquies

 (*)

Articolo 13 sexies

Articoli 100 e 101

Articolo 14

Articolo 5, paragrafi 3 e 4, articolo 32, paragrafo 3, articolo 37, paragrafi 2 e 3, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 2, articolo 53, paragrafo 3, articolo 54, paragrafo 3, articolo 72, paragrafi 2 e 3, articolo 74, paragrafi 2 e 3, articolo 79, paragrafi 2 e 3 e articolo 80, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 3, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 1 e 2 e articolo 17

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma

Articolo 29

Articolo 16, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 13

Articolo 16, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 30

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 1 e articolo 49, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 6, articolo 30, paragrafo 7 e articolo 49, paragrafo 4

Articolo 18

Articolo 107

Articolo 20

Articolo 21, paragrafi da 1 a 5

 (*)

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 103

Articolo 21, paragrafi 7 e 8

Articolo 27

Articolo 27 bis

 (*)

Articoli 28 e 29

Allegato I, parte A

Articolo 5, paragrafo 2

Allegato I, parte B

Articolo 32, paragrafo 3

Allegato II, parte A, sezione I

Articolo 5, paragrafo 2

Allegato II, parte A, sezione II

Articolo 37, paragrafo 2

Allegato II, parte B

Articolo 32, paragrafo 3

Allegato III, parte A

Articolo 40, paragrafo 2

Allegato III, parte B

Articolo 53, paragrafo 2

Allegato IV, parte A

Articolo 41, paragrafo 2

Allegato IV, parte B

Articolo 54, paragrafo 2

Allegato V, parte A, punto I

Articolo 79, paragrafo 1

Allegato V, parte A, punto II

Articolo 80, paragrafo 1

Allegato V, parte B, punto I

Articolo 72

Allegato V, parte B, punto II

Articolo 74

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato VIII bis

 (*)

Allegato IX


(*)  Cfr. articolo 109, paragrafo 1