19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 3, e l'articolo 73,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, sulla base di una valutazione preliminare, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che elencano provvisoriamente le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio che presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione.

(2)

Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031, sono state effettuate varie valutazioni preliminari volte a verificare se le piante e i prodotti vegetali originari di paesi terzi presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione. Tali valutazioni hanno concluso che determinate piante e prodotti vegetali, poiché soddisfano uno o più criteri di cui all'allegato III di tale regolamento, potrebbero essere considerati «piante ad alto rischio» o «prodotti vegetali ad alto rischio» ai sensi dell'articolo 42 di tale regolamento. Le stesse valutazioni preliminari dei rischi hanno anche concluso che le sementi e il materiale in vitro di tali «piante ad alto rischio» dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché il rischio connesso agli organismi nocivi è a un livello accettabile. Dovrebbero inoltre essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento anche le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, poiché la loro importazione è soggetta a prescrizioni specifiche ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), che riducono il rischio connesso agli organismi nocivi a un livello accettabile così come alle esigenze particolari previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(3)

È risaputo che le piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, di Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L., e le piante di Ullucus tuberosus Loz., ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi una grande importanza economica, sociale o ambientale per l'Unione. È risaputo inoltre che tali piante ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrare segni di infezione, o hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni. Ciò riduce la possibilità di rilevare la presenza di tali organismi nocivi durante le ispezioni effettuate nel momento in cui tali piante sono introdotte nel territorio dell'Unione. Tali piante da impianto, inoltre, sono introdotte nell'Unione solitamente sotto forma di arbusto o albero e sono di norma presenti nell'Unione sotto tale forma. Alla luce di ciò, le misure vigenti che disciplinano l'introduzione delle piante da impianto di cui all'allegato I del presente regolamento e delle piante di Ullucus tuberosus Loz. originarie di paesi terzi non sono considerate sufficienti per impedire l'ingresso di organismi nocivi. Le piante da impianto di cui all'allegato I e le piante di Ullucus tuberosus Loz. dovrebbero pertanto essere elencate come piante ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata.

(4)

È risaputo che i frutti di Momordica L. ospitano e forniscono un'importante via d'accesso e di insediamento all'organismo nocivo Thrips palmi Karny, del quale è noto il potenziale notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione. Tale organismo nocivo non è tuttavia presente in tutti i paesi terzi o in tutte le zone all'interno di un paese terzo in cui è nota la sua presenza. Alcuni paesi terzi dispongono inoltre di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo. In considerazione di ciò, i frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi in cui è nota la presenza di tale organismo nocivo e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo possono essere considerati piante ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e di conseguenza la loro introduzione nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata.

(5)

È risaputo che il legno di Ulmus L. ospita e fornisce un'importante via d'accesso e di insediamento all'organismo nocivo Saperda tridentata Olivier. È noto che tale organismo nocivo ha un notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione. Tale organismo nocivo non è tuttavia presente in tutti i paesi terzi o in determinate zone all'interno di un paese terzo in cui è nota la sua presenza. In considerazione di ciò, il legno di Ulmus L. originario di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Saperda tridentata Olivier può essere considerato un prodotto vegetale ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Di conseguenza l'introduzione di tale legno nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata.

(6)

Le piante e i prodotti vegetali di cui ai considerando 3, 4 e 5 non sono elencati a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/2031, o sono elencati solo in relazione ad alcuni paesi terzi. Inoltre, e in conformità alle rispettive valutazioni preliminari, non sono sufficientemente coperti dalle prescrizioni di cui all'articolo 41 di tale regolamento per quanto riguarda tutti i paesi terzi, e non sono soggetti alle misure temporanee di cui all'articolo 49 di tale regolamento.

(7)

Le piante e i prodotti vegetali di cui ai considerando 3, 4 e 5 non sono ancora oggetto di una valutazione completa dei rischi, che deve stabilire se essi presentino un rischio di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, o se tale rischio possa essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure. Nel caso in cui sia identificata la richiesta di importazione di tali piante e prodotti vegetali, essi devono essere soggetti a una valutazione dei rischi da effettuarsi in conformità all'atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031.

(8)

In conformità all'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 la Commissione, mediante atti di esecuzione, deve prevedere che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, sia richiesto un certificato fitosanitario.

(9)

Tuttavia, tali atti di esecuzione devono prevedere che per tali piante non sia richiesto un certificato fitosanitario laddove una valutazione, basata su elementi di prova relativi ai rischi connessi a organismi nocivi e sull'esperienza in ambito commerciale, dimostri che tale certificato non è necessario.

(10)

Dopo l'adozione di tale regolamento sono state effettuate varie valutazioni riguardanti il rischio connesso a organismi nocivi e l'esperienza in ambito commerciale in relazione a varie piante, escluse le piante da impianto, originarie di paesi terzi.

(11)

Secondo tali valutazioni, i frutti di Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. e Phoenix dactylifera L. non ospitano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, od organismi nocivi comunemente ospitati che possono avere un impatto su specie vegetali coltivate nell'Unione. Non vi sono inoltre stati focolai di organismi nocivi collegati all'introduzione di tali frutti da uno o più paesi terzi. Durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione, tali frutti non sono stati oggetto di ripetute intercettazioni dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento.

(12)

In considerazione del fatto che tali frutti soddisfano tutti i criteri dell'allegato VI del regolamento (UE) 2016/2031, non dovrebbe essere richiesto un certificato fitosanitario per la loro introduzione nel territorio dell'Unione.

(13)

Gli elenchi da stilare a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, e dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardano entrambi norme di importazione basate su criteri analoghi per la valutazione dei rischi, come stabilito agli allegati III e VI di tale regolamento. Tali elenchi sono incentrati sui rischi connessi alle piante e ai prodotti vegetali rispettivi anziché sui rischi di organismi nocivi specifici. Essi sono stati elaborati seguendo una metodologia di valutazione dei rischi comune e sono aggiornati con la stessa metodologia, sulla base degli elementi di prova tecnici e scientifici disponibili. È pertanto opportuno integrarli in un unico regolamento.

(14)

Poiché il regolamento (UE) 2016/2031 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, e al fine di garantire un'applicazione coerente di tutte le norme concernenti l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato I sono considerati piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.

Articolo 2

Certificato fitosanitario per l'introduzione di alcune piante nel territorio dell'Unione

È richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione di piante nell'Unione, escluse le piante incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

I frutti elencati nell'allegato II sono tuttavia esclusi da questa prescrizione.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031

1.

Piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie di tutti i paesi terzi e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Codice NC

Descrizione

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

2.

Piante di Ullucus tuberosus originarie di tutti i paesi terzi

Codice NC

Descrizione

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3.

Frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo

Codice NC

Descrizione

ex 0709 99 90

Momordica L.

4.

Legno di Ulmus L. originario di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Saperda tridentata Olivier

Codice NC

Descrizione

ex 4403 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 39 00

ex 4403 99 00

ex 4407 99

Ulmus L.


ALLEGATO II

Elenco di frutti per i quali non è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031

Codice NC

Descrizione

ex 0804 30 00

Ananas comosus (L.) Merrill

ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00

Cocos nucifera L.

ex 0810 60 00

Durio zibethinus Murray

ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10

Musa L.

ex 0804 10 00

Phoenix dactylifera L.