21.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2019

che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 64, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce tra l'altro il quadro per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi intesi a verificare il rispetto della legislazione dell'Unione, al fine di proteggere la salute umana, animale e vegetale, il benessere degli animali e, relativamente agli organismi geneticamente modificati (OGM) e ai prodotti fitosanitari, anche l'ambiente. Il regolamento prevede che siano effettuati controlli ufficiali su partite di animali e merci presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione. A tal fine gli Stati membri devono designare posti di controllo frontalieri.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce i requisiti minimi che i posti di controllo frontalieri devono soddisfare per essere designati. È pertanto opportuno stabilire norme dettagliate sui requisiti minimi relativi alle infrastrutture, alle attrezzature e alla documentazione dei posti di controllo frontalieri.

(3)

Al fine di proteggere la salute umana e animale, dovrebbero essere stabilite ulteriori norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri che sono stati designati per la categoria di animali e per alcune categorie di merci quali i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale, il materiale germinale, i prodotti compositi e il fieno e la paglia.

(4)

In alcuni casi, per tener conto delle specifiche condizioni di scarico di alcune partite non trasportate in container, quali partite di prodotti della pesca o partite di sottoprodotti di origine animale costituite ad esempio da lana, e di partite di merci alla rinfusa di volume elevato, che consistono in grandi quantità di merci trasportate senza essere imballate, i posti di controllo frontalieri dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di avere una zona di scarico coperta da un tetto. Considerato che le partite di liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale sono scaricate direttamente dai mezzi di trasporto in cisterne mediante tubi speciali, i posti di controllo frontalieri non dovrebbero essere tenuti a disporre di zone o locali per lo scarico di merci e locali d'ispezione o zone d'ispezione per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali sui liquidi alla rinfusa.

(5)

Al fine di prevenire i rischi di contaminazione incrociata, è opportuno stabilire requisiti di separazione per le strutture di scarico, magazzinaggio e ispezione presso i posti di controllo frontalieri che sono stati designati per i prodotti di origine animale, i prodotti compositi, i sottoprodotti di origine animale e il materiale germinale. È tuttavia opportuno prevedere deroghe ai requisiti di separazione quando il posto di controllo frontaliero è stato designato unicamente per merci imballate, oppure per merci imballate e determinate merci non imballate qualora la valutazione del rischio delle autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero indichi che non esiste alcuna possibilità di contaminazione incrociata. In quest'ultimo caso, per affrontare efficacemente i rischi di contaminazione incrociata, le autorità competenti dovrebbero inoltre garantire la separazione temporale per quanto riguarda il trattamento delle partite e che le strutture siano pulite e disinfettate tra un arrivo di merci e l'altro.

(6)

Poiché gli animali e le merci che entrano nell'Unione e sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri possono non essere conformi alla legislazione dell'Unione, al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata, è opportuno stabilire norme che vietino l'uso di determinate strutture dei posti di controllo frontalieri per partite di animali e merci destinate agli scambi all'interno dell'Unione e consentire tale uso per le partite di animali e merci destinate all'esportazione o che sono trasferite da un punto all'altro del territorio dell'Unione dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, purché le autorità competenti attuino opportune misure di prevenzione dei rischi. Tali misure dovrebbero basarsi su una valutazione della capacità delle strutture interessate di svolgere tale attività aggiuntiva. Le autorità competenti dovrebbero disporre di dispositivi adeguati per il trattamento degli animali conformemente alla normativa dell'Unione in materia di benessere degli animali.

(7)

Per promuovere l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità che consenta, a determinate condizioni, l'uso delle strutture di magazzinaggio di imprese commerciali e il magazzinaggio nel mezzo di trasporto in cui la partita è stata portata al posto di controllo frontaliero.

(8)

Per agevolare l'efficienza dell'organizzazione e dell'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, è opportuno consentire la suddivisione dei posti di controllo frontalieri in uno o più centri d'ispezione, in cui devono essere controllate le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato. A tale riguardo, è opportuno stabilire requisiti minimi per i centri d'ispezione.

(9)

La conformità dei centri d'ispezione ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e alle norme dettagliate relative ai requisiti minimi del presente regolamento dovrebbe essere valutata dalla Commissione nell'ambito del processo di designazione del posto di controllo frontaliero. Pertanto, al momento di notificare alla Commissione la designazione di un posto di controllo frontaliero, gli Stati membri dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie sui centri d'ispezione.

(10)

Al fine di garantire un'adeguata verifica della conformità dei posti di controllo frontalieri e dei centri d'ispezione all'interno di tali posti ai requisiti minimi di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e alle norme dettagliate stabilite nel presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito a qualsiasi modifica dell'infrastruttura o del funzionamento di un posto di controllo frontaliero, o di un centro d'ispezione all'interno di tale posto, qualora tali modifiche rendano necessario un aggiornamento delle informazioni fornite alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento che gli Stati membri informino la Commissione di conseguenza.

(11)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, e dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, ogni Stato membro mette a disposizione su Internet gli elenchi aggiornati dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo situati nel proprio territorio e fornisce determinate informazioni per ciascun posto di controllo frontaliero e ciascun punto di controllo. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento il formato per gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, le abbreviazioni da utilizzare per indicare le categorie di animali e merci per cui sono stati designati i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo, nonché le informazioni specifiche supplementari sull'ambito della designazione.

(12)

Per motivi di trasparenza, tutti i centri d'ispezione utilizzati all'interno di un posto di controllo frontaliero dovrebbero essere elencati insieme al posto stesso nell'elenco dei posti di controllo frontalieri, indicando le categorie di animali e di merci controllate nei centri d'ispezione. Qualsiasi modifica riguardante i centri d'ispezione dovrebbe essere indicata con precisione nell'elenco.

(13)

Le norme che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 sono strettamente interconnesse in quanto riguardano tutte i requisiti applicabili ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data. Per facilitarne l'applicazione corretta e completa, è opportuno stabilire tali norme in un unico atto.

(14)

La decisione 2001/812/CE della Commissione (2) stabilisce i requisiti minimi per i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio (3), per i centri d'ispezione e le norme per l'inserimento nell'elenco. La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. La direttiva 98/22/CE della Commissione (5) fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari presso i posti d'ispezione per vegetali, prodotti vegetali e altre voci in provenienza da paesi terzi a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (6). Al fine di garantire la coerenza ed evitare sovrapposizioni di requisiti, è opportuno abrogare la decisione 2001/812/CE, la decisione 2009/821/CE e la direttiva 98/22/CE.

(15)

Le disposizioni e le deleghe di potere pertinenti conferite alla Commissione nel regolamento (UE) 2017/625 iniziano ad applicarsi a decorrere dal 14 dicembre 2019. Anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero perciò applicarsi a decorrere da tale data.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda:

a)

norme comuni dettagliate sui requisiti minimi relativi alle infrastrutture, alle attrezzature e alla documentazione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri;

b)

norme specifiche dettagliate sui requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625;

c)

norme dettagliate sui requisiti minimi applicabili ai centri d'ispezione;

d)

il formato, le categorie, le abbreviazioni e altre informazioni per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.   «merci imballate»: le merci collocate in qualsiasi tipo di imballaggio che le racchiude completamente per evitare fuoriuscite e la perdita di contenuto;

2.   «centro d'ispezione»: una struttura separata istituita presso un posto di controllo frontaliero allo scopo di effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali su animali e merci per cui il posto di controllo frontaliero è designato;

3.   «ungulati»: gli ungulati quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/68/CE del Consiglio (7);

4.   «equide registrato»: l'equide registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (8);

CAPO I

Requisiti minimi comuni per i posti di controllo frontalieri

Articolo 3

Infrastrutture dei posti di controllo frontalieri

1.   I posti di controllo frontalieri designati per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 dispongono delle seguenti strutture:

a)

zone o locali in cui scaricare gli animali e le merci. Tali zone devono essere coperte da un tetto, salvo nei casi di cui al paragrafo 4;

b)

locali d'ispezione o zone d'ispezione che dispongono di acqua corrente calda e fredda e strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani;

c)

zone di stabulazione o locali di stabulazione per gli animali e zone di magazzinaggio o locali di magazzinaggio, comprendenti locali il magazzinaggio in celle frigorifere ove ciò sia appropriato per la categoria di merci per la quale il posto di controllo frontaliero è stato designato; e

d)

accesso a servizi igienici dotati di strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani.

2.   I locali di cui al paragrafo 1 sono dotati di pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare, di un sistema di drenaggio adeguato e di luce naturale o artificiale adeguata.

3.   Le zone di cui al paragrafo 1 sono facili da pulire e dispongono di un sistema di drenaggio adeguato e di una luce naturale o artificiale adeguata.

4.   Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei seguenti casi:

a)

partite non trasportate in container di prodotti della pesca destinati al consumo umano;

b)

partite di sottoprodotti di origine animale costituite da lana, proteine animali trasformate sfuse, letame o guano alla rinfusa; e

c)

partite di merci alla rinfusa di volume elevato di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.

5.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono obbligatorie per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali su liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale.

6.   Gli Stati membri possono esonerare dai seguenti requisiti i posti di controllo frontalieri che sono stati designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625:

a)

disporre di acqua corrente calda e fredda e di strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani di cui al paragrafo 1, lettera b); e

b)

disporre di locali con soffitti facili da disinfettare, di cui al paragrafo 2.

7.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono condivise con le altre categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 se utilizzate per prodotti di origine animale e prodotti compositi.

8.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono condivise con alimenti di origine non animale se utilizzate per materiale germinale e sottoprodotti di origine animale.

9.   In deroga ai requisiti di cui ai paragrafi 7 e 8, i posti di controllo frontalieri possono condividere le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei seguenti casi:

a)

posti di controllo frontalieri che sono stati designati unicamente per categorie di merci imballate; oppure

b)

posti di controllo frontalieri che sono stati designati per categorie di merci imballate e merci non imballate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontalieri che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e

ii)

le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento delle diverse partite di merci non imballate nonché tra il trattamento di partite di merci non imballate e imballate. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono pulite e disinfettate.

10.   Il paragrafo 9 non si applica alle strutture di cui al paragrafo 1, lettera c), se tali strutture sono utilizzate per il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale alla rinfusa.

11.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possono autorizzare, sotto il loro controllo, l'uso di strutture di magazzinaggio commerciali per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali strutture siano situate in prossimità del posto di controllo frontaliero e siano di competenza della stessa autorità doganale.

Tali strutture di magazzinaggio commerciali possono essere utilizzate per effettuare controlli di identità e controlli fisici su prodotti di origine non animale, a condizione che tali strutture soddisfino i requisiti minimi stabiliti nel presente regolamento.

12.   Le merci immagazzinate in strutture di magazzinaggio commerciali a norma del paragrafo 11 sono immagazzinate in condizioni igieniche e opportunamente identificate mediante codici a barre o altri mezzi elettronici o etichettatura. Se possono presentare un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, le merci sono inoltre trattenute in un locale separato, che si possa chiudere a chiave, o in zone delimitate, separate da tutte le altre merci immagazzinate nella struttura di magazzinaggio commerciale.

13.   Se il posto di controllo frontaliero è situato presso una strada, una ferrovia o un porto, il magazzinaggio sul mezzo di trasporto in cui le merci sono state portate al posto di controllo frontaliero può essere autorizzato sotto il controllo delle autorità competenti.

14.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica relativa all'infrastruttura o al funzionamento di un posto di controllo frontaliero, o di un centro d'ispezione all'interno di tale posto, se tali modifiche rendono necessario un aggiornamento delle informazioni fornite alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Attrezzature e documentazione dei posti di controllo frontalieri

1.   I posti di controllo frontalieri hanno accesso:

a)

ad attrezzature per la pesatura di partite il cui utilizzo è pertinente per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato;

b)

ad attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le partite;

c)

ad attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione se le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da agenti esterni al posto di controllo frontaliero; e

d)

ad attrezzature adeguate per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata, in attesa del loro invio al laboratorio, e a contenitori idonei al loro trasporto.

2.   I locali di ispezione o le zone di ispezione, ove opportuno per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato, sono dotati di:

a)

un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare;

b)

un termometro per misurare la temperatura di superficie e al centro delle merci;

c)

attrezzature di scongelamento;

d)

attrezzature di campionamento; e

e)

nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità.

3.   Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato.

CAPO II

Requisiti minimi specifici per i posti di controllo frontalieri

Articolo 5

Posti di controllo frontalieri designati per categorie di animali

1.   In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, i posti di controllo frontalieri designati per gli animali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono dotati di:

a)

spogliatoio con docce;

b)

zone o locali per lo scarico degli animali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che dispongono di spazio, luce e ventilazione adeguati;

c)

attrezzature per l'alimentazione animale e l'abbeveraggio;

d)

strutture di magazzinaggio per i mangimi, le lettiere e lo strame e il letame o accordi con un fornitore esterno che fornisca le stesse strutture;

e)

zone di stabulazione o locali di stabulazione per trattenere separatamente le seguenti categorie di animali per le quali il posto di controllo frontaliero è designato:

i)

ungulati diversi dagli equidi registrati;

ii)

equidi registrati; e

iii)

altri animali diversi dagli ungulati (ma compresi gli ungulati dei giardini zoologici);

f)

locali di ispezione o zone di ispezione provvisti di attrezzature di contenzione e delle attrezzature necessarie per effettuare esami clinici; e

g)

una corsia di accesso dedicata o altri dispositivi per risparmiare agli animali qualsiasi attesa inutile prima di raggiungere la zona di scarico.

2.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g), sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da evitare agli animali lesioni e sofferenze inutili e garantirne la sicurezza.

3.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), costituiscono un'unità di lavoro integrata e completa.

4.   Le strutture di cui al paragrafo 1 non sono impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di animali destinate agli scambi all'interno dell'Unione.

Le strutture di cui al paragrafo 1 possono essere impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di animali destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontalieri che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e

b)

le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento di partite di animali destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, e qualsiasi altra partita di animali che entra nell'Unione. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture impiegate per il trattamento delle partire di animali sono pulite e disinfettare.

5.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), non sono condivise con le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 6

Posti di controllo frontalieri designati per categorie di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, materiale germinale, prodotti compositi e fieno e paglia

1.   In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625:

a)

dispongono dei locali di ispezione cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dotati di strutture atte a mantenere, se necessario, un ambiente a temperatura controllata;

b)

se sono stati designati per categorie di merci refrigerate, congelate e a temperatura ambiente, possono immagazzinare simultaneamente tali merci a ciascuna categoria di temperatura appropriata, in attesa dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, o in attesa dell'esito dei controlli dell'autorità competente; e

c)

dispongono di spogliatoi.

2.   Le strutture di cui al paragrafo 1 costituiscono un'unità di lavoro integrata e completa.

3.   Le strutture di cui al paragrafo 1 non sono impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di merci destinate agli scambi all'interno dell'Unione.

Le strutture di cui al paragrafo 1 possono essere impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di merci destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontalieri che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e

b)

le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento di partite di merci destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, e qualsiasi altra partita di merci che entra nell'Unione. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture impiegate per il trattamento delle partire di merci sono pulite e disinfettare.

4.   I requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali su liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale.

5.   Le rane vive, i pesci vivi e gli invertebrati vivi destinati al consumo umano nonché le uova da cova e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

CAPO III

Elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

Articolo 7

Formato, categorie, abbreviazioni e altre informazioni per l'elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

1.   Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato I per fornire le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

2.   Per compilare gli elenchi dei posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e gli elenchi dei punti di controllo a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri utilizzano le abbreviazioni e le specifiche di cui all'allegato II.

3.   Gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo sono accompagnati da una nota esplicativa contenente le abbreviazioni e le specifiche di cui all'allegato II.

CAPO IV

Centri d'ispezione

Articolo 8

Requisiti per i centri d'ispezione

1.   I posti di controllo frontalieri possono comprendere uno o più centri d'ispezione per lo svolgimento, ove necessario, di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali sulle categorie di animali e merci per cui il posto di controllo frontaliero è stato designato.

2.   I centri d'ispezione soddisfano i requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e le norme dettagliate relative ai requisiti minimi del presente regolamento.

I requisiti di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 non si applicano ai centri d'ispezione che hanno accesso alla tecnologia e alle attrezzature per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 di detto regolamento e ad altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni disponibili in un'altra struttura del medesimo posto di controllo frontaliero.

3.   I centri d'ispezione:

a)

rientrano nella competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero; e

b)

sono soggetti al controllo dell'autorità competente del posto di controllo frontaliero.

4.   Se notificano alla Commissione la designazione di un posto di controllo frontaliero conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche tutte le informazioni pertinenti relative ai centri d'ispezione stabiliti all'interno di tale posto di controllo frontaliero.

5.   Gli Stati membri elencano ciascun centro d'ispezione insieme al relativo posto di controllo frontaliero designato conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625, nel formato di cui all'allegato I. Tali informazioni specificano altresì le categorie di animali e merci che sono controllate nei centri d'ispezione conformemente all'articolo 7.

6.   Gli Stati membri eliminano i centri d'ispezione dall'elenco di cui al paragrafo 5 non appena questi cessano di essere conformi ai paragrafi 2 e 3 e informano la Commissione dell'eliminazione e dei motivi di tale decisione.

Articolo 9

Abrogazioni

Le decisioni 2001/812/CE e 2009/821/CE della Commissione e la direttiva 98/22/CE della Commissione sono abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 10

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Per quanto riguarda i posti di controllo frontalieri designati per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non dispongono di zone o locali per lo scarico coperti da un tetto, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 3, si applicano tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 93 del 7.4.2017, pag. 3.

(2)  Decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28).

(3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(5)  Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi (GU L 126 del 28.4.1998, pag. 26).

(6)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(8)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO I

Formato degli elenchi dei posti di controllo frontalieri

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Posto di controllo frontaliero

Recapiti

Codice TRACES

Tipo di trasporto

Centri d'ispezione

Categorie di animali e merci e specifiche

Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formato degli elenchi dei punti di controllo

1.

2.

3.

6.

7.

Punto di controllo

Recapiti

Codice TRACES

Categorie di animali e merci e specifiche

Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Campo n. 1: Posto di controllo frontaliero/Punto di controllo

Nome del posto di controllo frontaliero/punto di controllo

Campo n. 2: Recapiti del posto di controllo frontaliero/punto di controllo

Indirizzo completo

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

Orario di apertura (obbligatorio solo per il posto di controllo frontaliero)

Sito web (obbligatorio solo per il posto di controllo frontaliero)

Campo n. 3:

Codice TRACES assegnato

Campo n. 4: Tipo di trasporto del posto di controllo frontaliero

A

=

Aeroporto

F

=

Ferrovia

P

=

Porto

R

=

Strada

Campo n. 5: Centri d'ispezione

(Si noti che all'interno del posto di controllo frontaliero possono essere presenti diversi centri d'ispezione)

Nome del centro d'ispezione

Indirizzo e altri recapiti

Campo n. 6: Posto di controllo frontaliero e punto di controllo

Categorie di animali e merci e specifiche

Campo n. 7: Posto di controllo frontaliero e punto di controllo

Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione: testo libero per fornire specifiche aggiuntive (1).

Abbreviazioni e specifiche applicabili alle categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero/punto di controllo è designato, compresi i centri d'ispezione, se applicabile.

a)   Per gli animali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

Abbreviazioni

LA

Animali vivi

-U

Ungulati diversi dagli equidi registrati

-E

Equidi registrati

-O

Altri animali diversi dagli ungulati (questa abbreviazione comprende gli ungulati dei giardini zoologici)


Specifiche

(*)

Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625

(1)

Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7

b)   Per i prodotti di origine animale, i prodotti compositi, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, il fieno e la paglia di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 o oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

Abbreviazioni

POA

Prodotti di origine animale, prodotti compositi, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia

-HC

Prodotti destinati al consumo umano

-NHC

Prodotti non destinati al consumo umano

-NT

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

-T

Prodotti congelati/refrigerati

-T(FR)

Prodotti congelati

-T(CH)

Prodotti refrigerati


Specifiche

(*)

Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625

(1)

Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7

(2)

Unicamente prodotti confezionati

(3)

Unicamente prodotti della pesca

(4)

Unicamente liquido alla rinfusa

c)   Per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625

Abbreviazioni

P

Piante

PP

Prodotti vegetali

PP(WP)

Legno e prodotti in legno

OO

Altri oggetti


Specifiche

(*)

Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625

(1)

Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7

 

 

d)   Per le merci di origine non animale di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

Abbreviazioni

PNAO

Prodotti di origine non animale

-HC(food)

Alimenti di origine non animale oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

-NHC(feed)

Mangimi di origine non animale oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

-NHC(other)

Prodotti di origine non animale che non sono né alimenti né mangimi

-NT

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

-T

Prodotti congelati/refrigerati

-T(FR)

Prodotti congelati

-T(CH)

Prodotti refrigerati


Specifiche

(*)

Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625

(1)

Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7

(2)

Unicamente prodotti confezionati

(4)

Unicamente liquido alla rinfusa