17.1.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/66 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2019

recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre effettuare, almeno una volta l'anno, controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). I suddetti controlli ufficiali servono a garantire un controllo regolare e coerente dei cicli produttivi delle piante pertinenti, nonché del ciclo vitale di tutti gli organismi nocivi pertinenti e dei loro vettori.

(2)

La frequenza dei suddetti controlli dovrebbe tenere conto delle ispezioni effettuate almeno una volta l'anno e, se del caso, del campionamento e delle prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, in modo da evitare che le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati a norma di tale regolamento siano ripetuti a norma del presente regolamento.

(3)

Se necessario, sulla base di criteri di rischio, le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(4)

Gli operatori professionali che hanno attuato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031 forniscono maggiori garanzie attendibili riguardo al livello di protezione fitosanitaria nei loro siti e, se del caso, in altri luoghi. È pertanto opportuno consentire alle autorità competenti di ridurre la frequenza dei controlli ufficiali su tali operatori ad almeno una volta ogni due anni.

(5)

Un sito e, se del caso, gli altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero essere sottoposti ad almeno un controllo ufficiale oltre a quello di cui al considerando 1 se costituiscono il luogo di origine di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/2031, che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo vitale o che sono stati situati in un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, e che potrebbero essere infestati dall'organismo nocivo a causa del quale era stata stabilita tale area delimitata. Il suddetto controllo ufficiale supplementare dovrebbe essere effettuato in un momento il più vicino possibile a quello in cui le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono spostati fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata alla zona cuscinetto di detta area delimitata, al fine di garantire che non si verifichino rischi fitosanitari dopo un normale controllo ufficiale e prima dello spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata alla zona cuscinetto.

(6)

Per garantire un adeguato livello di protezione fitosanitaria nonché una panoramica efficace delle importazioni di piante nell'Unione e dei relativi rischi, quando le piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 sono importate nel territorio dell'Unione, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione su almeno l'1 % delle partite di tali piante.

(7)

I controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero essere effettuati almeno una volta l'anno, al fine di garantire un controllo regolare e coerente dei rischi fitosanitari connessi alla produzione e agli scambi commerciali di questo tipo di materiale. Se necessario, sulla base di criteri di rischio, le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(8)

Poiché i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Tali controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi di tali organismi.

Articolo 2

Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali di cui all'articolo 1, qualora il rischio lo richieda, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a)

maggiori rischi fitosanitari per la specifica famiglia, genere o specie delle piante o dei prodotti vegetali prodotti in tali siti e, se del caso, in altri luoghi, per i quali è necessario più di un controllo a causa della biologia dell'organismo nocivo o delle condizioni ambientali;

b)

rischi fitosanitari connessi all'origine o alla provenienza all'interno dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti;

c)

numero di cicli di produzione in un anno;

d)

precedenti di conformità dell'operatore professionale alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

e)

infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e, se del caso, degli altri luoghi utilizzati dall'operatore professionale.

Articolo 3

Ridurre la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

Le autorità competenti possono ridurre la frequenza dei controlli ufficiali di cui all'articolo 1 ad almeno una volta ogni due anni, qualora il rischio lo consenta e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'operatore professionale ha attuato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

l'autorità competente ha concluso che tale piano è stato efficace nel ridurre i rischi fitosanitari pertinenti e che l'operatore professionale in questione ha rispettato le disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Articolo 4

Uniformare la frequenza minima dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza all'interno dell'Unione

1.   Un sito e, se del caso, gli altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono sottoposti ad almeno un controllo ufficiale oltre a quello di cui all'articolo 1 se costituiscono il luogo di origine di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/2031, che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo vitale o che sono stati situati in un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, e che potrebbero essere infestati dall'organismo nocivo a causa del quale era stata stabilita tale area delimitata. Il suddetto controllo ufficiale supplementare è effettuato in un momento il più vicino possibile a quello in cui le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono spostati fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata alla zona cuscinetto di detta area delimitata.

2.   Nell'eseguire i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, le autorità competenti valutano i seguenti elementi:

a)

il rischio che le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti rechino il pertinente organismo nocivo;

b)

il rischio della presenza di potenziali vettori di tale organismo nocivo, tenendo conto dell'origine o della provenienza all'interno dell'Unione delle partite, del grado di suscettibilità delle piante all'infestazione e del rispetto da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento delle altre misure adottate per l'eradicazione o il contenimento dell'organismo nocivo.

Articolo 5

Uniformare la frequenza minima dei controlli ufficiali sulle piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031

I controlli di identità e i controlli fisici sulle piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 che entrano nell'Unione sono effettuati su almeno l'1 % delle partite di tali piante.

Articolo 6

Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno

Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Tali controlli comprendono il controllo di cui all'articolo 98, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 7

Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno

Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali di cui all'articolo 6, qualora il rischio lo richieda, tenendo conto di almeno uno dei seguenti elementi:

a)

maggiori rischi fitosanitari connessi alla presenza degli organismi nocivi nel territorio dell'Unione;

b)

il materiale da imballaggio di legno, altre piante, altri prodotti vegetali o altri oggetti sono stati oggetto di intercettazioni di organismi nocivi;

c)

precedenti di conformità dell'operatore professionale alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

d)

infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e, se del caso, degli altri luoghi utilizzati dall'operatore professionale.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).